Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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Cassazione civile

Cessione dei crediti - Efficacia riguardo al debitore
In tema di cessione di credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell’originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull’entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successive; ne consegue che il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione dell’importo del credito originario non può essere opposto dal debitore al cessionario.
(Sez. III – 7 aprile 2009 n. 8373)

Cassazione penale

Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Condotta violenta o intimidatoria
Ai fini dell’integrazione del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento od intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita. (Fattispecie di danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere per conto di un negoziante nei confronti di un altro al fine di indurre quest’ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori).
(Sez. III – 27 novembre 2008 n. 44169)

Responsabilità per colpa medica - “Rischio consentito”
In tema di responsabilità per colpa medica, rischio consentito, (o aggravamento del rischio consentito) non significa esonero dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può essere eliminata. (Fattispecie nella quale due medici avevano, per negligenza, consentito ad un paziente affetto da gravi probl

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01/05/2010