Giovanni Calesini
Senza confini
La disciplina dell’osservazione e inseguimento di latitanti e ricercati oltre le frontiere degli Stati dell’Unione Europea
Unione Europea ed Area Schenghen
I trattati istitutivi della Comunità Europea dell’energia atomica (Euratom), e della Comunità economica europea (Cee), furono firmati a Roma nel 1957; tuttavia, dopo quasi trent’anni, uno degli obiettivi fissati (eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali) non era stato ancora raggiunto.
Alcuni Stati membri della Cee, per superare il ritardo causato dall’indecisione degli altri, il 14 giugno 1985 sottoscrissero nella cittadina lussemburghese di Schengen un Accordo, che conteneva l’impegno di giungere tra loro alla progressiva eliminazione dei controlli transfrontalieri delle merci e delle persone.
Il territorio degli Stati appartenenti all’Unione Europea non coincide con l’area Shengen, benché il 1° maggio 1999 gli strumenti giuridici di Schengen siano stati incorporati nel quadro istituzionale dell’Unione Europea.
L’Area Schengen riguarda la cooperazione rafforzata che esiste tra gran parte degli Stati membri dell’Unione Europea (non tutti) e 2 Stati non membri (Islanda e Norvegia). Inoltre la Confederazione elvetica ha deciso di entrare a far parte gradualmente dell’area Schengen in base ad un accordo bilaterale con l’UE firmato nel 2004.
L’eliminazione dei controlli ai confini interni ha reso necessario intensificare la cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati aderenti agli accordi di Schengen, allo scopo di meglio fronteggiare le organizzazioni criminali che operano simultaneamente in più di un Paese.
Cooperazione di polizia alle frontiere interne
La Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, fatta propria dall’Unione Europea, prevede due istituti che consentono agli agenti di un Paese di proseguire in un altro Paese l’attività di polizia iniziata in patria:
l’art. 40 riguarda l’osservazione oltre frontiera, ammessa in tutte le frontiere interne, terrestri, marittime, aeree;
l’art. 41 prevede l’inseguimento oltre frontiera, ammesso solo tra Paesi che hanno una frontiera terrestre in comune.
Osservazione oltre frontiera (confine interno)
L’osservazione (o sorveglianza) è l’attività diretta a controllare gli spostamenti, il comportamento, i contatti di una persona, come per esempio il pedinamento.
Secondo l’art. 40 della Convenzione, gli agenti di uno degli Stati Shengen che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro Paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di uno dei reati che possono dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un’altra parte contraente se quest’ultima ha autorizzato l’osservazione oltre confine, in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere accompagnata da condizioni. A richiesta, l’osservazione sarà affidata agli agenti della parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
Prima degli accordi, nel caso in cui la persona posta sotto osservazione fosse espatriata, la sorveglianza poteva essere effettuata esclusivamente da parte degli agenti del posto.
Operativamente, si distinguono due tipi di osservazione oltre confine: quella normale e quella d’urgenza.
Le condizioni comuni ad ambedue i tipi di osservazione sono che:
gli agenti operino nell’ambito di una indagine giudiziaria;
gli agenti abbiano iniziato l’attività nel loro Paese (si parla infatti di proseguire);
la persona sorvegliata sia sospettata di aver commesso uno dei reati previsti dagli accordi.
Gli agenti che espatriano debbono sempre essere in grado di provare la loro qualifica ufficiale, hanno l’obbligo di attenersi al diritto dello Stato in cui operano e di ottemperare alle disposizioni delle autorità localmente competenti.
Nella procedura ordinaria, come vedremo, devono essere muniti del documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata.
Sia in caso di osservazione normale che d’urgenza, ogni operazione sarà sempre oggetto di rapporto alle autorità del Paese ospitante, che potranno chiedere la comparizione degli agenti e ogni altra collaborazione.
L’osservazione normale od ordinaria
Le condizioni particolari della procedura di osservazione ordinaria sono che:
la persona da tenere sotto osservazione deve essere sospettata per un reato per il quale è prevista l’estradizione;
lo Stato sul cui territorio si deve svolgere il servizio abbia accolto la richiesta di autorizzazione ad effettuare la sorveglianza.
Naturalmente, l’autorizzazione rilasciata dal Paese “