a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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- Cassazione civile -

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose - Attività edilizia
L’attività edilizia può essere considerata «pericolosa», ai sensi dell’art. 2050 cc, solo quando comporti l’esecuzione di rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree; pertanto, non può invocarsi la presunzione di cui alla predetta disposizione nell’ipotesi del tranciamento di una linea telefonica occorso durante lavori di scavo estesi su una modesta superficie (nella specie, un metro quadrato), in zona agricola, lontano da altre costruzioni.
(Sez. III – 9 aprile 2009 n. 8688)

Processo civile - Autonomia rispetto al processo penale
L’autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest’ultimo la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” e nel primo la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”. Detto “standard” di certezza probabilistica, non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aerolinee Itavia spa contro i ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Infrastrutture, ha acriticamente recepito le conclusioni del giudice penale circa l’impossibilità di attribuire il disastro aereo di Ustica alternativamente ad un’esplosione interna per la presenza di un ordigno, al cedimento strutturale dell’aeromobile oppure ad un’esplosione esterna dovuta al lancio di un missile, così omettendo un’autonoma valutazione delle prove e l’adozione dei diversi principi civilistici di valutazione probatoria).
(Sez. III – 5 maggio 2009 n. 10285)

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Presunzione di colpa concorrente
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cc – che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.
(Sez. III – 5 maggio 2009 n. 10304)


- Cassazione penale -

Arresto - Quasi flagranza - Requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la «sorpresa» non

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01/04/2010