Lorenzo D’Onofrio

Diritto penale minorile

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In una utile sintesi, il processo e le disposizioni per l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza

Premessa
Il processo penale minorile è disciplinato dal dpr 22/09/1988 n. 448 e successive modificazioni e dalle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del dlgs 28/07/1989, n. 212 e successive modificazioni.
In questo scritto, dopo il richiamo di alcune peculiarità del processo minorile, saranno esaminate le funzioni della polizia giudiziaria in ordine all’arresto in flagranza, fermo ed accompagnamento a seguito di flagranza dei minori.

Cenni sul processopenale minorile
Il processo minorile è disciplinato dal testo normativo sopra richiamato e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del cpp (art. 1, co. 1). Destinatari del procedimento minorile sono gli infradiciottenni, cioè i minori compresi tra i 14 ed i 18 anni non ancora compiuti (art. 1, co. 1). In particolare il cp dispone che non è imputabile chi nel momento del fatto non aveva compiuto i 14 anni (art. 97); mentre è imputabile chi nel momento del fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita (art. 98, co. 1).
Quando vi è incertezza sull’età del minore il giudice dispone perizia per accertamenti; se permane il dubbio la minore età è presunta (art. 8). La connessione non opera nel caso di reati commessi da minorenni in concorso con maggiorenni; né tra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e per reati commessi quando era maggiorenne (art. 14 cpp).
È vietato pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee ad identificare il minore coinvolto nel procedimento. La disposizione non si applica in dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica (art. 13). Nel processo minorile non sono ammessi il patteggiamento ed il procedimento per decreto; sono consentiti il giudizio abbreviato ed a talune condizioni il giudizio direttissimo ed immediato (art. 25).
Il giudice di pace non è competente per reati commessi da minorenni (art. 4, co. 4, dlgs 274/200). Gli organi giudiziari nel procedimento minorile sono: il tribunale per i minorenni con i relativi gip e gup (quest’ultimo è previsto dall’art. 50 bis, co. 2 dell’Ordinamento giudiziario) e procuratore della Repubblica; le sezioni di corte d’appello per i minorenni, le procure generali presso le stesse ed il magistrato di sorveglianza (art. 2).
Presso ciascuna procura della Repubblica è istituita una sezione di pg per i minorenni, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione (art. 5).
Esplicano collaborazione con l’ag in ogni stato e grado del procedimento i servizi minorili (art. 6). Per i difensori d’ufficio è prevista specifica preparazione nel diritto minorile. I nominativi sono indicati dai rispettivi ordini forensi (art. 11).
Le misure cautelari applicabili al minorenne sono: le prescrizioni (art. 20), la permanenza in casa (art. 21), il collocamento in comunità (art. 22) e la custodia cautelare (art. 23). Il periodo della permanenza in casa e del collocamento in comunità è equiparato alla custodia cautelare “ai soli fini della durata massima della misura” (artt. 21, co. 4 e 22, co. 3), quindi in caso di a

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01/04/2010