a cura di Maria Grazia Giommi
In nome della legge
Cassazione civile
Repressione della condotta antisindacale
In tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente – ed al tempo stesso necessario – lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale, ai fini della rappresentatività, devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un’associazione di categoria. L’individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva della Slai Cobas).
(Sez. lavoro – 12 dicembre 2008 n. 29257)
Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 cc non comprendono l’esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti.
(Sez. III – 30 gennaio 2009 n. 2458)
Locazione - Miglioramenti della cosa locata - Diritto del conduttore all’indennità
Nel contratto di locazione il diritto del conduttore all’indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, a norma dell’art. 1592 cc, che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell’indennizzo.
(Sez. III – 30 gennaio 2009 n. 2494)
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose - Gestione di un ippodromo
La gestione di un ippodromo non costituisce necessariamente un’attività pericolosa, ma può diventarlo solo in determinati casi, come nell’ipotesi in cui sia funzionale all’esercizio di scuole di equitazione od all’organizzazione di gare ippiche. Ne consegue che il gestore di un ippodromo non può essere ritenuto respo