Lorenzo D’Onofrio

Giudice di pace

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Le competenze del magistrato onorario alla luce degli aggiornamenti introdotti dal “pacchetto sicurezza”

Premessa
Il giudice di pace è un magistrato onorario istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374, il cui art. 1 gli attribuisce funzioni giurisdizionali in materia civile e penale.
La competenza civile è disciplinata dal cpc, quella penale dal dlgs 28 agosto 2000, n. 274.
Il giudice di pace ha altresì competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le infrazioni non penali al codice della strada, nonché in materia di immigrazione.
In relazione all’immigrazione si ricorda che le relative disposizioni riguardano i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi (art. 1, co. 1, legge 286/1998).
Nel prosieguo, dopo i lineamenti generali del giudice di pace nel sistema penale con gli aggiornamenti di cui al pacchetto sicurezza (legge 94/2009), saranno trattati brevemente altri aspetti operativi di detto magistrato.
Giudice di pace penale
Il giudice di pace penale è preposto a decidere su reati previsti dal cp e da leggi speciali, commessi da maggiorenni, non di particolare rilievo.
Nel procedimento, per quanto non previsto dalla relativa legge, si applicano le norme del cpp se compatibili, salvo alcune eccezioni tra cui l’arresto, il fermo ed i procedimenti speciali (art. 2). Le impugnazioni sono disciplinate dagli artt. 36-39.
Le funzioni di pubblico ministero per i relativi procedimenti sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace (art. 1).
Il procuratore della Repubblica per una determinata udienza o per un singolo procedimento può delegare uno dei soggetti indicati nell’art. 50, tra cui personale in quiescenza da non più di 2 anni, che nei 5 anni precedenti abbia svolto funzioni di ufficiale di pg.
Non è prevista la figura del giudice per le indagini preliminari. Se occorre adottare un provvedimento che nel procedimento ordinario è di competenza del gip (per esempio autorizzazione per le intercettazioni) provvede il giudice di pace del luogo dove ha sede il tribunale nel cui circondario è compreso il giudice territorialmente competente (art. 5 co. 2).
La competenza per materia, disciplinata dall’art. 4, comprende, come accennato, alcuni reati previsti dal cp ed altri da leggi speciali.
La legge 94/2009 ha ampliato detta competenza inserendo nell’art. 4 il reato perseguibile a querela di cui al co. 1 dell’art. 639 (Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui), a sua volta modificato dall’anzidetta legge, nonché il reato di cui all’art. 10 bis del dlgs 286/1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), a sua volta inserito in detto decreto legislativo d

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01/02/2010