a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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CASSAZIONE CIVILE

Prova documentale - Riproduzione di un atto mediante telefax
La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 cc, e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali fac-simile – del contenuto di documenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendola correttamente motivata per aver riconosciuto il predetto valore probatorio ad un atto di giustificazioni di assenza dal lavoro inviato dal lavoratore al proprio datore di lavoro tramite telefax, valorizzando sia la produzione dell’attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del destinatario, sia la dimostrazione dell’utilizzo dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti, come confermato anche dall’indicazione del numero di telefax nella lettera di assunzione del lavoratore).
(Sez. lavoro – 20 marzo 2009 n. 6911)

Appalto - Contratto avente ad oggetto
la demolizione e la ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi sismici
Nel caso in cui sia stato risolto un contratto di appalto per la demolizione e la ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi sismici, nel ristoro a favore del danneggiato va incluso anche il pagamento dell’Iva, posto che questa, in quanto onere futuro e certo al tempo della stipulazione del contratto, concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subìto.
(Sez. II – 2 aprile 2009 n. 8035)

Testimonianza - Modo di deduzione - Criteri di necessità
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell’incarico di mediazione) qualora non siano indicati il luogo in cui l’atto venne compiuto, la data e le relative modalità.
(Sez. III – 22 aprile 2009 n. 9547)

Responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente
La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cc, è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 cc ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità essi devono pertanto d

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01/01/2010