Lorenzo D’Onofrio

Nuove disposizioni per i “buttafuori”

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Un recente decreto stabilisce i requisiti, gli obblighi e i doveri per il personale addetto alle attività di intrattenimento e spettacolo

Premessa
La legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) nell’art. 3, commi da 7 a 13, contiene disposizioni in ordine agli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo (indicati come “buttafuori”) e con il co. 9 rinvia ad un decreto del ministro dell’Interno la disciplina particolareggiata della materia. Il decreto del ministero dell’Interno è stato emanato il 6 ottobre 2009 e comprende 8 articoli.

Disposizioni legislative
È consentito l’impiego di personale per il controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche per la tutela dell’incolumità dei presenti. È escluso per tale personale l’attribuzione di pubbliche funzioni ed è vietato allo stesso l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualsiasi strumento di coazione fisica. L’attività in questione può essere esercitata dal personale dipendente degli istituti di vigilanza di cui all’art. 134 della legge di ps e da altri soggetti, ma per tutti è prevista l’iscrizione in apposito elenco tenuto dalla prefettura competente per territorio.
Il decreto del ministero dell’Interno stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio. In esso sono iscritte anche le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono nel settore l’attività di controllo, purché abbiano i requisiti di cui al decreto ministeriale. Coloro che perdono i requisiti per l’iscrizione o che svolgono attività in contrasto con la normativa in materia sono cancellati dall’elenco. Della cancellazione è data comunicazione dal prefetto all’interessato ed al soggetto che lo impiega, per impedirne il prosieguo nell’attività di controllo.
I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai controlli devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco prefettizio, dandone comunicazione al prefetto prima dell’impiego.
È prevista la s

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01/12/2009