Alessandro Miconi*

La libertà morale del testimone

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I metodi e le tecniche per garantire l’integrità e la tutela della testimonianza: dalle indagini preliminari al dibattimento

L’importanza della testimonianza nelle indagini e nel processo in generale è centrale e in molti casi essa è l’unica prova a disposizione degli inquirenti, dei giudicanti o dei difensori.
Inoltre, tenderà ad assumere ulteriore importanza se si concretizzeranno le attuali proposte di legge che prevedono la riforma del sistema delle intercettazioni delle comunicazioni con possibili ulteriori limitazioni, per cui è indispensabile un rafforzamento dell’indagine tradizionale dove la gestione delle testimonianze è l’elemento decisivo.
Di seguito presentiamo uno degli aspetti più importanti che la caratterizzano: la tutela della libertà morale del testimone, che costituisce anche lo spartiacque tra la vecchia concezione della testimonianza soggetta a varie forme di coazione, improntata sul modello inquisitorio, e quella attuale, fondata sulla concezione accusatoria e garantista del processo penale, capace di proteggere in modo più efficace la genuinità della prova e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che interagisce a vario titolo nel processo penale.
La tutela della libertà morale del testimone rientra nel generale principio della libertà morale della persona nell’assunzione della prova, previsto dall’art. 188 cpp, che pone dei limiti alle modalità di assunzione della prova dichiarativa: “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.
Tale tutela si applica ad ogni prova dichiarativa con una copertura che si estende dalle indagini preliminari al dibattimento per tutti i soggetti a cui è richiesto un comportamento dichiarativo “attivo” (persone informate sui fatti, testimoni, indagati, imputati, persone imputate in procedimenti connessi) nei vari atti procedurali previsti (sommarie informazioni, testimonianza, interrogatorio, esame dell’imputato, esame di persona imputata in un procedimento connesso): in questi casi, in considerazione del fatto che è richiesto un comportamento attivo, la persona deve essere lasciata libera di scegliere.
Inoltre, il divieto di cui all’art. 188 cpp viene riproposto integralmente nell’art. 64 comma 2 cpp, per quanto riguarda le regole per l’interrogatorio dell’indagato.
Se invece la persona è “oggetto” di prova, come ad esempio la ricognizione di persona (art. 213 cpp), allora essa non può rifiutarsi di subire tale mezzo di prova, in quanto è richiesta solo una semplice presenza fisica (comportamento passivo) che non può nuocere in alcun modo né

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01/10/2009