Giandomenico Protospataro*
Guida: giro di vite
Il “pacchetto sicurezza” approvato lo scorso agosto prevede sanzioni più dure anche per chi viola il codice della strada e per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe
Con l’approvazione della legge 15/7/2009 n. 94, in vigore dall’8 agosto 2009, il pacchetto sicurezza è legge. La norma, che completa il nuovo assetto in materia di sicurezza pubblica anticipato dal decreto legge 23/5/2008 n. 92 convertito con legge 24/7/2008 n. 125, contiene molte disposizioni e, tra le altre cose, prevede anche modifiche al codice della strada. Eccone una breve sintesi.
Insozzamento della strada
Tempi duri per chi getta oggetti o rifiuti dai veicoli a motore. Il pacchetto sicurezza, con l’introduzione di una nuova norma nel codice della strada, l’art. 34 bis, punisce ora in modo molto pesante chi getta rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento o in sosta provocando l’insozzamento della sede stradale. Si tratta di un comportamento incivile che era già oggetto di censura da parte del codice della strada ma che, in linea con altri interventi del pacchetto sicurezza in materia di decoro urbano, intende punire più gravemente chi imbratta la strada. Infatti, l’art. 15 cds prevede già una sanzione, di entità più modesta, per chi getta oggetti dai veicoli ovvero per chi imbratta la strada. Tale norma, perciò, continuerà a trovare applicazione solo quando l’oggetto gettato non causa imbrattamento della strada oppure quando l’imbrattamento è causato da un pedone o da un animale. Così, ad esempio, chi getta un pacchetto di sigarette dall’auto continuerà ad essere punito con la sanzione dell’art. 15 cds, mentre chi lancia dal proprio veicolo un sacchetto di rifiuti che sporca la strada, tanto da richiederne il lavaggio, sarà punito con la più grave sanzione del nuovo art. 34 bis.
Imbrattare la sede stradale
La sanzione amministrativa dell’art. 34 bis (da 500 a 2.000 euro) viene applicata a chi getta dai veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinano l’insozzamento della strada, cioè chi lorda, insudicia, sporca o imbratta la sede stradale.
Se l’oggetto gettato dal veicolo non sporca la strada, si applica l’art. 15 cds (sanzione pecuniaria da 23 a 92 euro).
Quando l’imbrattamento è provato da oggetti gettati dai pedoni o da animali da soma, da sella o da tiro, si applica l’art. 15 comma 1, lettera i) (sanzione pecuniaria da 23 a 92 euro).
Sono fatte in ogni caso salve le sanzioni più gravi previste dal testo unico sui rifiuti (art. 19 del dl 152/2006) o dalle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali che continuano ad applicarsi.
Sanzioni per guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti
Quando chi si trova in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l o dopo aver assunto stupefacenti guida un veicolo che non gli appartiene, in luogo del sequestro del mezzo, si vedrà sospesa la patente in misura doppia. Sul fronte dell’uso di stupefacenti a scopo personale, inoltre, sono stati attribuiti nuovi poteri ai prefetti in modo che, soprattutto per i conducenti più giovani, sia possibile impedire loro di conseguire la patente di guida per alcuni anni, allo scopo di ridurre la possibilità di spostarsi per commettere nuovi illeciti.
Abuso di alcol e stupefacenti
In caso di guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di stupefacenti, se il veicolo non può essere confiscato perché appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente prevista dall’art. 186 comma 2 lett. c) cds e dall’art. 187 comma 1 bis cds va da 2 a 4 anni.
A chi fa uso di stupefacenti ed è sottoposto al procedimento di cui all’art.75 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, il prefetto può sospendere la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Può anche vietare di conseguirli per un periodo fino a tre anni.
Nei confronti delle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, le limitazioni alla guida di veicoli potenti (rapporto potenza/tara superiore a 50Kw/t) si applicano per i primi tre anni dal conseguimento della patente anziché per un il primo anno come previsto dall’art. 117 comma 2 bis cds.
Circolazione con documenti assicurativi falsi
Il fenomeno della circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti stava assumendo allarmanti proporzioni. Per questo motivo, le norme del pacchetto sicurezza sono intervenute stabilendo che il veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti sia sempre sequestrato e confiscato. La possibilità di confisca, tuttavia, è subordinata alla circostanza che il veicolo sia condotto da chi ne è proprietario. Gravi sanzioni amministrative, inoltre, sono applicate nei confronti della persona che ha falsificato i documenti assicurativi.
Documenti falsi
La confisca è possibile anche se non è stata accertata, in ambito penale, la falsità del documento. Infatti, la possibilità di applicare le disposizioni dell’art. 485 cp (falso in scrittura privata) è subordinata alla querela di parte e non è collegata in nessun modo all’illecito di cui si parla.
La nuova disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto alla previsione dell’art. 193 comma 2 che stabilisce che la confisca operi solo quando non si provveda al pagamento della sanzione amministrativa e non venga riattivata una polizza assicurativa per almeno 6 mesi. Questa disposizione continua ad applicarsi se il veicolo non appartiene alla persona che è sorpresa a circolare con i documenti falsi.
Per l’autore della falsificazione si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno.
Sanzioni più gravi per i conducenti di ciclomotori
Il numero degli incidenti che coinvolgono i conducenti dei veicoli a due ruote, nonostante tutti gli sforzi di prevenzione fatti soprattutto sui giovani, si mantiene ancora molto alto. Basti pensare che, soprattutto nei week-end estivi, più del 40% dei morti in incidenti stradali è costituito proprio da centauri alla guida di moto o ciclomotori. Per questo motivo, il pacchetto sicurezza ha previsto la possibilità che anche il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sia oggetto delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca come accade per la patente di guida. Allo stesso documento si applicherà il meccanismo della patente a punti per tutte le violazioni che prevedono decurtazione di punteggio. Una persona sorpresa a guidare un ciclomotore in stato di ebbrezza, perciò, si vedrà sospendere il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e subirà la decurtazione dei punti e l’obbligo di revisione del documento stesso.
Ciclomotori
L’applicazione delle misure indicate dal nuovo art. 219 bis, è possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne.
Le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sono quelle previste per il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida dagli artt. 216, 218, 219 e 223 cds.
La decurtazione dei punti dal certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non prevede il raddoppio nel caso in cui il conducente lo abbia conseguito da meno di 3 anni.
Dall’8 agosto 2009, ogni conducente titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ha 20 punti.
Violazioni commesse con veicoli che possono essere condotti senza patente
Le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono sono commesse alla guida di un veicolo che non richiede la patente. Così, ad esempio, chi guida una bicicletta in stato di ebbrezza ed è titolare di patente, avrà la patente sospesa come accade per i conducenti di altri veicoli. Lo stesso vale anche per la possibilità di decurtazione dei punti dalla patente. Restano comunque valide le sanzioni detentive e pecuniarie, nonché quella del sequestro del veicolo, già previste dal codice anche per chi non sia titolare di patente. Del resto, a prescindere dal veicolo con cui viene commessa, la violazione rende manifesta una stessa pericolosità nella guida che merita di essere oggetto delle stesse sanzioni.
Regole più severe per il rilascio della patente
I delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e le persone condannate per traffico di stupefacenti non possono conseguire la patente di guida e, se già conseguita, se la vedono revocare. Il nuovo pacchetto sicurezza, diversamente dal passato, ha stabilito che il controllo di questi requisiti morali debba avvenire comunque in via preventiva e che, per la prima volta, sia applicato anche ai conducenti di ciclomotori, prima del rilascio del certificato di idoneità alla guida di tali veicoli.
Patente
Prima dell’approvazione della nuova norma, che ha completamente riscritto l’art. 120 cds, l’accertamento del possesso dei requisiti morali era reso effettivo solo dopo il rilascio della patente. Così, poteva accadere, che persone condannate per associazioni a delinquere di stampo mafioso, potessero avere la patente di guida.
La disposizione che prevede la verifica preventiva dei requisiti morali non è subito operativa: occorre attendere un regolamento che fissi le modalità di comunicazione tra ministero dell’Interno e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Chi ha subìto la revoca della patente per mancanza dei requisiti morali non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi.
Violazioni commesse di notte
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli articoli 141 (moderazione velocità), 142 (eccesso di velocità), 145 (precedenza), 146 (semaforo rosso), 149 (distanza di sicurezza) 154 (manovre di guida), 174 (tempi di guida e riposo), 176, commi 19 e 20 (inversione di marcia in autostrada), e 178 (tempi di guida e riposo) sono aumentate di un terzo quando sono commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Una quota dei proventi di queste sanzioni amministrative pecuniarie servirà per incrementare i controlli nelle ore notturne.
Ore notturne
Le nuove disposizioni del pacchetto sicurezza abrogano parzialmente le disposizioni dell’articolo 6 bis del dl 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, che prevedeva una maggiorazione in misura fissa (200 euro) delle violazioni commesse tra le 20 e le 7 del mattino. La precedente formulazione limitava l’incremento alle sole violazioni notturne degli artt. 141, 142, 186 e 187.
Analoga previsione è stata dettata per le pene pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 cds (guida dopo aver assunto stupefacenti). Era, inoltre, previsto un incremento in misura fissa pari a 200 euro.
Gli incrementi delle sanzioni, quando le relative violazioni sono accertate da organi di polizia dipendenti dallo Stato, serviranno ad alimentare un Fondo contro l’incidentalità notturna, gestito dalla Presidenza del consiglio dei ministri, che sarà disciplinato con un provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del ministero dell’Interno.
*Vice questore aggiunto della Polizia di Stato