a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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CASSAZIONE CIVILE

Risarcimento del danno esistenziale da «stress psicologico da timore»
Il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno, cosiddetto esistenziale, che si affermi essere derivato da «stress psicologico da timore», per la compromissione della serenità e sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto il quale necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza individuare la lesione di alcun diritto od interesse costituzionalmente protetto, aveva ritenuto che il danno esistenziale da «stress psicologico da timore» potesse ricomprendersi nel danno biologico, così errando nell’escludere che fosse nuova la domanda di risarcimento di quest’ultimo danno proposta soltanto in grado di appello, la quale, invece, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sens

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01/07/2009