Lorenzo D’Onofrio

Perizie e accertamenti tecnici

CONDIVIDI

I mezzi di ricerca, la valutazione di prove e di indizi da parte del giudice e l’attività della polizia giudiziaria secondo il codice di procedura penale

Prove e indizi
Il cpp disciplina le prove nel libro terzo (artt. da 187 a 271), suddiviso in tre titoli: disposizioni generali, mezzi di prova, mezzi di ricerca della prova.
Sono mezzi di prova la testimonianza, l’esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia, i documenti; sono mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni.
L’elencazione non ha carattere di esclusività, perché l’art. 189 consente prove non disciplinate dalla legge, che possono essere assunte dal giudice a condizione che siano idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti e non siano pregiudizievoli alla libertà morale della persona.
L’art. 191 vieta l’utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
Diverso dalla prova è l’indizio che non è determinante, ma orientativo circa l’esistenza di un fatto penalmente rilevante, per esempio Tizio alle ore X è stato visto uscire dall’appartamento di Caia, che successivamente viene trovata morta per colpo di arma da fuoco (occorrono altri elementi per attribuire a Tizio la responsabilità per la morte di Caia).
L’esistenza di un fatto può anche desumersi da indizi, se però questi sono gravi (convincenti e resistenti alle obiezioni), precisi (non suscettibili di pluralità di interpretazioni) e concordanti (convergenti verso la medesima conclusione).
La valutazione della prova, nonché degli indizi gravi, precisi e concordanti compete al giudice, che deve darne conto nella motivazi

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/07/2009