Lorenzo D’Onofrio

Misure di sicurezza pubblica

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Alcuni aspetti delle attività di polizia previste dal decreto riguardano gli atti persecutori, le circostanze aggravanti per omicidio, l’arresto in flagranza e il contrasto alla violenza sessuale

Premessa
Il decreto legge n. 11 del 23/02/2009, relativo alle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 23/04/2009.
Nel prosieguo sono esaminati gli aspetti salienti del provvedimento attinenti all’attività di polizia.
Si fa presente che è in corso di approvazione in Parlamento un altro provvedimento attinente alla sicurezza pubblica, comprendente anche le ronde cittadine, inserite nel dl 11/2009 ma escluse dalla presente legge di conversione.

Disposizioni relative agli atti persecutori
L’art. 7 ha inserito nel cp l’art. 612 bis, il quale punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni gli atti persecutori, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Gli elementi che caratterizzano tale reato sono i seguenti: condotte minacciose o moleste, ripetute nel tempo, verso taluno in modo da procurargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure da ingenerargli un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva oppure da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.
In ordine a tale reato si evidenzia quanto segue:
la condotta consiste in un comportamento doloso, assillante, invasivo e reiterato nella vita altrui, quali per esempio telefonate, pedinamenti, minacce;
è sufficiente che si realizzi anche uno solo degli eventi indicati;
per la definizione dei “prossimi congiunti” occorre fare riferimento all’art. 307, comma 4, cp;
le persone legate da relazioni affettive sono, per esempio, i conviventi;
i reati di minaccia (612 cp) o molestia (660 cp) sono assorbiti dal reato in questione.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa

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01/06/2009