Maria Pia Fornaro*

L’esonero dal servizio

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Una recente norma introduce un nuovo istituto volontario nel rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici. Tutte le modalità e i dettagli di applicazione

Le recenti disposizioni previste per l’esonero dal servizio (legge 133 del 6 agosto 2008) fanno parte di un progetto di innovazione per una maggiore razionalizzazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione. Prima di approfondire l’istituto dell’esonero, è opportuno precisare che le nuove norme che disciplinano il trattenimento in servizio non trovano applicazione per il personale della Polizia di Stato. Infatti, l’articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546 aveva già escluso la possibilità, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, di trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età.
Invece la nuova norma relativa alla facoltà attribuita all’Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro di quel personale che ha raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni è anche applicabile al personale del comparto sicurezza, pur essendo necessaria, per l’effettiva attuazione, l’emissione di un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che tenga conto delle peculiarità ordinamentali del comparto, a tutt’oggi ancora in corso di elaborazione.
L’articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, con la citata legge 133/2008, ha introdotto tre distinte novità:
a) l’istituto dell’esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
b) nuove disposizioni sul trattenimento in servizio (commi da 7 a 10);
c) la fa

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01/06/2009