Giovanni Calesini
L’investigatore privato
Per conto di privati o affiancati agli avvocati difensori alla ricerca delle prove. Facciamo luce sull’articolata legislazione che regola la professione dei detective
L’attività di investigazione privata è stata disciplinata in Italia la prima volta nel testo unico di ps del 1926.
Nel tempo gli istituti di investigazione hanno intensificato la loro attività in alcuni nuovi settori, come ad esempio le “bonifiche” telefoniche e telematiche, la consulenza in materia di sicurezza aziendale, le indagini difensive.
Si sono così venute a formare due differenti categorie di investigatori privati:
a) coloro che eseguono investigazioni e ricerche, o raccolgono informazioni per conto di privati;
b) coloro che svolgono investigazioni difensive nell’ambito del processo penale.
A) Investigazioni per conto di privati
La normativa è attualmente inserita nel Titolo IV del testo unico del 1931 e relativo regolamento.
Allo scopo di scongiurare abusi, tutelare i clienti e garantire un elevato livello di professionalità, per eseguire investigazioni e ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, occorre la licenza del prefetto. Tale licenza è richiesta sia al titolare dell’istituto di investigazioni sia a coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente investigazioni e ricerche (art. 257 bis reg. tulps).
Inoltre, chi esercita l’attività è tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia di ogni variazione intervenuta (art. 259 reg. tulps).
La licenza è personale e non ammette rappresentanza. Con decreto del ministro dell’Interno sono stabiliti i requisiti formativi ed i periodi di tirocinio occorrenti per ottenere la licenza.
Quanto alla validità territoriale della licenza, l’art. 257 ter, comma 3 del regolamento riconosce che le attività prive di caratterizzazione territoriale (come le investigazioni e ricerche) hanno un solo limite: gli incarichi debbono essere conferiti nel luogo ove gli istituiti hanno sede.
Il registro
I direttori degli uffici di informazione, investigazione e ricerche sono obbligati a tenere un registro degli affari giornalieri nel quale sono annotate le generalità dei clienti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Il registro deve essere conservato per cinque anni e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di ps.
Come si vedrà, gli investigatori che e