Paolo Pomponio e Raffaella Renzi*

Stranieri: diritti e doveri

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Tutte le norme sull’ingresso e la presenza in Italia

Questo inserto ha il fine di fornire un utile strumento di informazione, consultazione e orientamento sui complessi aspetti normativi e amministrativi in materia di immigrazione, aggiornato (all’11 marzo 2009) con i più recenti provvedimenti legislativi.

1. GLI STRANIERI IN ITALIA
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; legge 25 luglio 2008, n. 125; dlgs 3 ottobre 2008, n. 160; dl 23 febbraio 2009, n.11)

Ingresso e soggiorno
Lo straniero o l’apolide, in provenienza diretta dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia solo se:
si presenta presso un valico di frontiera;
possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
è titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso o di transito valido;
esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno;
dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d’informazione Schengen;
non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso;
non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia.
Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale deve:
chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova;
oppure
rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.
L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide:
qualora proveniente da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo; in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati. Copia del documento redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge; tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; è necessario, a tale fine, che:
sia titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
soddisfi determinati requisiti di reddito e alloggiativi.Tale documento:
non ha scadenza, in quanto è a tempo indeterminato;
è rifiutato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I documenti di viaggio
(circolare del ministero degli Affari esteri del 24 ottobre 2001, n. 14)
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo italiano.
Il passaporto può essere:
diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;
individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen; ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).
In alternativa al passaporto, sono considerati validi per il passaggio delle frontiere i seguenti documenti di viaggio:
titolo di viaggio per apolidi. È rilasciato a coloro che sono considerati apolidi, ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
documento di viaggio per rifugiati. È rilasciato a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in applicazione della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia il 24 luglio 1954;
titolo di viaggio per stranieri. è rilasciato a chi non può ricevere un valido documento di viaggio dalle autorità del Paese di cui è cittadino;
libretto di navigazione. È il documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività e valido per l’ingresso nello Spazio Schengen, solo per le esigenze professionali del marittimo;
documento di navigazione aerea. È rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili per l’esercizio della loro attività e esenti dall’obbligo di visto, solo se l’ingresso è determinato da esigenze professionali;
lasciapassare delle Nazioni Unite. È rilasciato al personale Onu e a quello delle istituzioni dipendenti;
documento rilasciato da un quartier generale della Nato. È rilasciato al personale civile e militare in servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze Nato sono esenti dal visto, ma non i familiari né il personale civile al seguito;
carta d’identità per i cittadini degli Stati della Ue. È valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro, in esenzione dal visto;
carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto. È valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno dei citati Stati per viaggi di durata inferiore a 3 mesi, senza obbligo di visto;
elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della Ue. È rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della Ue, che sono esenti dall’obbligo di visto;
lasciapassare. È un foglio sostitutivo del passaporto, che viene rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen o solo per l’Italia;
lasciapassare (o tessera) di frontiera. È concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

La disponibilità di mezzi finanziari
(direttiva del ministro dell’Interno 1° marzo 2000)
Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella n.1).
Lo straniero deve inoltre indicare l’esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
A tali importi è subordinato, ad esempio, l’ingresso in Italia per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo e per motivi religiosi.
Nel caso in cui lo straniero debba dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, esso deve essere pari a quello indicato nella tabella n. 2.
Per i genitori che hanno più di sessantacinque anni è richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

1.1 VISTO D’INGRESSO
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; decreto del ministro Affari esteri 12 luglio 2000; circolare del ministero Affari esteri del 24 ottobre 2001, n. 14 )
Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.

Chi deve richiedere il visto
Tutti gli stranieri per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso.
Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini dei seguenti Paesi:
Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
La misura della esenzione dal visto si applica inoltre a:
cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas);
cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico locale;
allievi di un Paese terzo i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e risiedono in uno Stato membro che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;
rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”)
Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, salvo che sia titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.
I cittadini di San Marino e della Santa Sede sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso in Italia.

Tipologie di visto
Ai sensi della Istruzione consolare comune Schengen, i visti sono divisi in:
Visti Schengen uniformi (Vsu), validi per il territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen, rilasciati per:
transito aeroportuale (tipo A);
transito (tipo B);
soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi attraverso più Paesi.
Visti a validità territoriale limitata (Vtl), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei Vsu ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Questo visto non può essere richiesto direttamente dallo straniero ma è concesso solo su iniziativa della rappresentanza diplomatica o consolare che, per particolari ragioni d’urgenza o in caso di necessità, ritiene opportuno concedere l’autorizzazione, pur non essendoci tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto uniforme.
Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (Vn), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali”, aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (Vdc).
Il visto inoltre può essere di tipo:
individuale, se rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale;
collettivo, se rilasciato ad un gruppo di stranieri, tutti con la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
Si elencano, di seguito, le più importanti tipologie di visto d’ingresso previste dall’ordinamento italiano, per ciascuna delle quali sono necessari specifici requisiti e condizioni per il rilascio:
Adozione
Affari
operatore economico-commerciale
fotomodella/o, indossatrice/ore
componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche
trasporto
Coesione familiare
ricongiungimento familiare
familiari di cittadini Ue o See
familiari di cittadini stranieri
familiare al seguito
familiari di cittadini Ue o See
familiari di cittadini stranieri
Cure mediche
Diplomatico
Gara sportiva
invito ufficiale del Coni o della Federazione sportiva italiana competente
invito degli organizzatori dell’evento
Invito
Lavoro
autonomo
libero professionista
imprenditore, commerciante, artigiano
titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, ecc.
sportivi e atleti
soci, amministratori di società in Italia
artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea
lettori universitari di scambio o di madre lingua
professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
traduttori e interpreti
subordinato
lavoratore dipendente
marittimo
personale addetto ai servizi marittimi complementari
giornalisti corrispondenti
sportivi e atleti
personale alle dipendenze delle rappresentanze diplomatiche in Italia
personale alle dipendenze di funzionari diplomatici/tecnico-amministrativi delle rappresentanze diplomatiche in Italia
artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo
Missione
Motivi religiosi
Reingresso
Residenza elettiva
Studio
immatricolazione ad università italiane
corsi e borse di studio
noviziato/formazione religiosa
Transito
transito
transito aeroportuale
Turismo
viaggi individuali
viaggi organizzati da agenzie turistiche
minori che partecipano ai programmi di accoglienza (Comitato per la tutela dei minori stranieri)
Vacanze lavoro

Come ottenere il visto
Il visto può essere richiesto dallo straniero per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese.
La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.
Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sarà apposto il visto, e la eventuale documentazione giustificativa specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero ha inoltre l’obbligo di attestare:
la finalità del viaggio;
i mezzi di trasporto e di ritorno;
i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed
il soggiorno;
le condizioni di alloggio.

Il rilascio
Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente.
Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza. A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
Al termine dei controlli, a meno che non siano necessari ulteriori accertamenti, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (30 per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio. La stessa rappresentanza, infine, può emettere un provvedimento di revoca del visto, qualora venga a conoscenza di elementi che ne avrebbero impedito la concessione.

1.2 PERMESSO DI SOGGIORNO
(dlgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; legge 25 luglio 2008, n. 125; dlgs 3 ottobre 2008, n. 160; dl 23 febbraio 2009, n.11)
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato di permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Regolamento (Ce) n. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione europea, datato 13 giugno 2002, modificato dal Regolamento (Ce) n. 380/2008 del Consiglio dell’Unione europea, datato 18 aprile 2008, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, nel caso in cui lo straniero soggiorni per periodi superiori ai 90 gg.
L’Italia ha, pertanto, previsto la realizzazione di un permesso di soggiorno in formato elettronico, quale prototipo documentale concepito con caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall’11 dicembre 2006, dopo una prima fase sperimentale; è stato attribuito all’Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle questure.
Tale documento consiste in una smart card, resistente all’usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta:
• le generalità del titolare;
• la foto;
• la tipologia del documento;
• la data di emissione e di validità dello stesso;
• le generalità dei figli;
• il codice fiscale;
• il motivo del soggiorno.
Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta la stessa numerazione e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.
Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo.
Il documento elettronico è concepito per essere utilizzato anche come carta di accesso a servizi telematici, che saranno messi a disposizione dalla Pa e fruibili, in genere , via Web.

Il rilascio
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 20 febbraio 2007, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno:
novanta giorni prima della scadenza, nel caso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale;
sessanta giorni prima, nel caso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato annuale;
trenta giorni prima per le altre tipologie di permesso di soggiorno.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 5 agosto 2006, lo straniero titolare della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro, nonché di un ’autocertificazione a firma del datore di lavoro, con cui questi dichiari la disponibilità di un alloggio per il lavoratore.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno; non può, comunque, superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.

Le tipologie dei permessi di soggiorno
L’interessato può inoltrare l’istanza di soggiorno tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati affinché precompilino l’istanza, che dovrà comunque essere inoltrata attraverso i medesimi uffici postali.
Tale procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento, il duplicato e la conversione delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
Affidamento
Lavoro subordinato – Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Rifugiato (solo rinnovo)
Famiglia
Lavoro autonomo
Lavoro subordinato
Lavoro subordinato per i casi particolari previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Apolide (solo rinnovo)
Studio (se il soggiorno è superiore a 3 mesi)
Tirocinio-formazione professionale
L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata presso uno degli uffici postali abilitati. Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente deve essere identificato con passaporto o altro documento equipollente.
Coloro che presentano l’istanza tramite gli uffici postali vengono poi convocati dall’Ufficio immigrazione della questura, tramite lettera raccomandata ed invio di un sms, per essere sottoposti ai rilievi dattiloscopici e per il ritiro del titolo di soggiorno.
Devono, invece, essere presentate presso gli Uffici immigrazione delle questure le istanze di richiesta di rilascio, di rinnovo, di aggiorname

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01/04/2009