Diego Buso*

La normativa contro la pedofilia

CONDIVIDI

Le leggi contro lo sfruttamento dei minori on line

INTRODUZIONE
Nel nostro Paese, il tema dell’abuso sessuale nei confronti dei minori e della pedofilia on line ha da sempre suscitato particolare attenzione da parte del legislatore, tant’è che in poco più di un decennio sono stati licenziati diversi provvedimenti normativi.
La legge 15 febbraio 1996 n. 66, intitolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha disciplinato per la prima volta il fenomeno della pedofilia introducendo nel codice penale varie fattispecie di reato relative alla violenza sessuale.
Con la successiva legge 3 agosto 1998 n. 269 intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, è stato onorato l’impegno assunto dall’Italia in sede di adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.
Sono state introdotte nel capo del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, fra i “delitti contro la personalità individuale”, le nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 600 bis (“prostituzione minorile”), 600 ter e 600 quater (“pornografia minorile”) e 600 quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”).
Al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, organo tecnico del ministero dell’Interno per la regolarità e per la sicurezza delle comunicazioni, è stata conferita dalla legge competenza esclusiva a compiere indagini “sotto-copertura” al fine di contrastare i reati attinenti la pornografia infantile commessi mediante sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica.
Il naturale sviluppo del percorso avviato dai predetti provvedimenti normativi è contenuto nella successiva legge 6 febbraio 2006 n. 38, entrata in vigore il 2 marzo successivo: “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
Con tale legge sono stati posti nuovi strumenti a disposizione delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria impegnati nell’attività di prevenzione e di repressione dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia anche a mezzo Internet, con il diretto coinvolgimento di tutti quei soggetti, pubblici e privati, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’azione d’individuazione e di blocco dei siti telematici che diffondono materiale pedopornografico e in quella di contrasto della commercializzazione on line del materiale stesso.
La recente legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica alla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” adottata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto nella materia significative novità a livello processuale attraverso l’inserimento, nell’art. 51 del codice di procedura penale, del comma 3 quinquies che attribuisce all’Ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto (procure distrettuali) la competenza in ordine ai reati informatici e in materia di pedopornografia. Una competenza che riguarda non solo le fattispecie di reato dei computer crime in senso stretto, ma anche quelle disciplinate dagli artt. 600 bis, ter, quater e quinquies.

LA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 38
Con la legge 38/2006 la precedente normativa è stata adeguata alla decisione quadro dell’Unione europea (2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, contenente regole per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile). In particolare, poi, la legge ha introdotto l’obbligo per i tour operator di inserire sui cataloghi la dicitura “la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commesse all’estero”; ha previsto l’istituzione del “Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet” nonché l’obbligo per i fornitori di servizi in Rete di segnalare al Centro nazionale i contratti con imprese o soggetti che diffondono o commerciano pornografia minorile e di utilizzare strumenti di filtraggio per impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro.
La stessa legge 38/06 ha introdotto il concetto d’ingente quantità di materiale pedopornografico come aggravante della condotta di detenzione e cessione di file (foto e film) illeciti ed ha previsto sanzioni per la detenzione e diffusione d’immagini di pornografia virtuale nonché, nelle fattispecie di detenzione e cessione di materiale illecito, l’arresto facoltativo in flagranza del responsabile.
Infine, a completamento di un disegno complessivo teso a coinvolgere tutti i soggetti impegnati nel contrasto del fenomeno dello sfruttamento sessuale e della pornografia minorile, la legge n. 38 del 2006 ha previsto l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, dell’“Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile” con il compito di monitorare, anche attraverso l’istituzione di una banca dati, tutti gli elementi e le informazioni sul fenomeno.

IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA PEDOFILIA ON LINE
Il Centro nazionale per il contrasto alla pedofilia on line (Cncpo) è stato inaugurato il 1° febbraio 2008 e procede al monitoraggio sistematico dei siti che diffondono materiale pedopornografico, raccogliendo tutte le segnalazioni provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati e tenendo un elenco aggiornato di quelli che diffondono tale materiale, nonché dei gestori e dei beneficiari dei pagamenti relativi alla commercializzazione del medesimo.
I siti pedopornografici illeciti sono inseriti in una black list e segnalati agli Internet service provider (Isp) che applicano dei filtri per impedire a chi naviga sulla Rete di arrivare al materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori.
La norma ha anche previsto il diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle autorità bancarie, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento.
Le informazioni e le segnalazioni d’interesse, previa verifica, confluiscono in un elenco aggiornato dei gestori e dei beneficiari dei pagamenti legati alla commercializzazione del medesimo materiale e i dati in esso contenuti sono messi a disposizione sia delle forze di polizia impegnate nell’attività di repressione, in particolare la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, sia dei fornitori di connettività per “oscurare” i siti interessati, sia, infine, delle autorità bancarie e dei soggetti finanziari per l’applicazione delle misure interdittive e sanzionatorie previste dalla nuova legge, tra cui quelle necessarie ad interrompere il circuito dei pagamenti attraverso l’uso delle carte di credito.

Organizzazione del Cncpo
Il Centro nazionale per il contrasto della pedofilia on line è strutturato nelle seguenti aree:
area monitoraggio della Rete, che si occupa della redazione della blac

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/04/2009