Giovanni Calesini

La bussola delle innovazioni normative

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Le più importanti modifiche legislative in materia di sicurezza nell’ultimo anno

Nel corso degli ultimi dodici mesi il legislatore, con una serie di interventi anche di natura urgente, ha introdotto nel nostro ordinamento penale e procedurale penale alcune disposizioni volte ad “apprestare un quadro normativo più efficiente” per contrastare fenomeni di illegalità collegati all’immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata.
Sono state rafforzate le attività dirette al controllo del territorio, anche attribuendo ai sindaci nuovi poteri in materia di sicurezza urbana, mentre altre norme mirano a contrastare gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.
I più recenti provvedimenti puniscono più severamente gli autori di delitti di violenza sessuale, ed introducono nel codice penale il reato di atti persecutori (il cosiddetto stalking).
Le novità che interessano la polizia giudiziaria e la polizia di sicurezza possono essere raggruppate nei seguenti punti:
norme sul procedimento penale e per assicurare la certezza della pena;
contrasto dell’immigrazione clandestina;
contrasto della criminalità organizzata;
controllo del territorio e sicurezza urbana;
sicurezza della circolazione stradale;
delitti informatici;
violenza sessuale e atti persecutori.
Per facilitare il lavoro di tutti gli operatori di polizia, sono state predisposte varie tabelle in cui sono esposti in sintesi i contenuti delle principali innovazioni che, come una bussola, indicano i percorsi per non essere travolti dalla valanga delle notizie, spesso incomplete o contrastanti.
Come tutte le semplificazioni esse servono solo da guida, lasciando all’operatore il compito di ricercare sul testo vigente della norma le regole per una sua corretta applicazione.


 

Norme sul procedimento penale e per assicurare
la certezza della pena
Attenuanti generiche
Art. 1, comma 1, lett. f) bis del dl 92/2008 che modifica l’art. 62 cp
È stato introdotto il divieto di concedere le attenuanti generiche se la relativa decisione deve fondarsi esclusivamente sulla condizione di incensuratezza dell’imputato.
Il legislatore ha voluto così comprimere gli spazi di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Patteggiamento
Art. 2, comma 1, lett. i) ed l) del dl 92/2008 che modifica gli artt. 599 e 602 cpp
Il patteggiamento (o meglio: l’applicazione della pena su richiesta) consente all’imputato ed al pm di raggiungere, nei casi stabiliti, un accordo, in base al quale la pena è diminuita fino ad un terzo.
Con la modifica introdotta è stato posto un importante limite alle possibilità di chiedere il patteggiamento, che ora non è più consentito in appello. Lo scopo è quello di indurre le parti a raggiungere in primo grado l’accordo sulla pena, con evidente effetto deflattivo sui procedimenti e una riduzione del numero delle prescrizioni.
Giudizio immediato
Art. 2, comma 1, lett. g) del dl 92/2008 che modifica l’art. 453 cpp
Secondo l’art. 453 cpp (ante modifica), quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta a indagini è stata interrogata oppure… abbia omesso di comparire.
Ora è stato previsto il giudizio immediato (che in questo caso deve essere richiesto dal pm), anche quando la persona sottoposta a indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Giudizio direttissimo
Art. 2, n. 1, lett. c), d) ed e) del dl 92/2008 che modifica gli artt. 449 e 450 cpp
Il pubblico ministero deve ora procedere (mentre prima poteva procedere) per direttissima quando l’arresto in flagranza è stato convalidato, oppure quando la persona accusata ha reso confessione nel corso dell’interrogatorio, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Processo penale a carico di minori
Art. 12 quater del dl 92/2008 che modifica il dpr 448/1988
Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato, se ciò pregiudica gravemente le esigenze educative del minore.
Distruzione di cose sequestrate
Art. 2, n.1, lett. a) del dl 92/2008 che modifica l’art. 260 cpp
È ora prevista una procedura accelerata, applicabile alle merci di cui siano vietate la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione.

Anche su richiesta dell’organo accertatore, l’ag dispone la distruzione delle merci sequestrate, quando:
- sono di difficile custodia:
- oppure la custodia sia onerosa o pericolosa.

Nei procedimenti a carico di ignoti, trascorsi tre mesi dal sequestro, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte, previa comunicazione all’ag.

Processi a trattazione prioritaria
Art. 2 bis del dl 92/2008 che modifica l’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione al cpp
L’art. 132 bis riguarda la formazione dei ruoli di udienza.
La nuova formulazione introduce un elenco piuttosto lungo di processi a trattazione prioritaria. In sintesi, salvo eccezioni, restano privi di ogni priorità le contravvenzioni ed i delitti per i quali è prevista una pena inferiore nel massimo a quattro anni.
Il legislatore ha tentato così di dare una soluzione al problema dell’enorme numero di procedimenti che affollano le aule di giustizia, contemperando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo con quello dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Ergastolo per l’omicidio di ufficiali e agenti di pg e di ps
Art. 1, n. 1, lett. b) sexies del dl 92/2008 che modifica l’art. 576 cp
Una nuova aggravante prevede ora la pena dell’ergastolo nel caso dell’ omicidio doloso di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
La norma si applica quindi anche quando la persona offesa è un appartenente alle forze armate che svolge solo funzioni di ps
Divieto di sospensione dalla esecuzione della pena
Art. 2, n. 1, lett. m) del dl 92/2008 che modifica l’art. 656 cpp
Se la pena detentiva da scontare non è superiore a tre o , secondo i casi, sei anni, il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione e può essere concessa una misura alternativa alla detenzione.
Alle categorie di persone cui non può essere concessa la sospensione dalla esecuzione della pena si aggiungono ora i condannati per incendio boschivo, furto in abitazione, scippo, nonché gli stranieri e cittadini Ue condannati per reati commessi mentre si trovano illegalmente sul territorio dello Stato
Nuove ipotesi di custodia cautelare in carcere
Art. 2 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modifica l’art. 275 cpp
Di regola la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Fanno eccezione quei delitti che il legislatore considera particolarmente gravi. Con la modifica apportata al cpp, la custodia cautelare in carcere diviene la regola per tutti i delitti di competenza del procuratore distrettuale della Repubblica, nonché omicidio, induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale singola o di gruppo, atti sessuali con minorenne.

 
 

Contrasto dell’immigrazione clandestina
Espulsione o allontanamento come misura di sicurezza
Art. 1, lett. a) e b) del dl 92/2008 che modifica gli art. 235 e 312 cpp
Il nostro ordinamento prevede che lo straniero ed il cittadino Ue possono in certi casi essere espulsi o allontanati dal territorio nazionale.
Al riguardo, esistono due tipi di provvedimenti:
a) espulsione amministrativa, adottata dal ministro dell’Interno o dal prefetto, nei casi previsti dalla legge;
b) espulsione giudiziaria, adottata dal giudice come misura di sicurezza, al termine di un processo, in conseguenza di un fatto di reato.
Con le modifiche apportate dal dl 92/2008 sono state estese le situazioni in cui il giudice deve valutare se ad un “non italiano” debba essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione giudiziaria.
Secondo i principi generali, le misure di sicurezza tendono alla difesa dell’ordinamento e sono inflitte ad una persona che sia stata causa di fatti di reato quando è probabile che continui a costituire un pericolo per la società. In quest’ottica, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 86, comma 1, del testo unico sugli stupefacenti, che obbligava il giudice ad espellere lo straniero senza il concreto accertamento della pericolosità sociale.
Perciò, prima di ordinare una qualsiasi misura di sicurezza (e quindi anche questa) il giudice deve sempre accertare la pericolosità sociale del soggetto.
Alloggio o cessione di immobili a stranieri clandestini
Art. 5, comma 1 del dl 92/2008 che inserisce il comma 5 bis all’art. 12 del testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/98)
Il nuovo comma 5 bis configura un nuovo delitto (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni): dare alloggio o cedere anche in locazione un immobile ad uno straniero privo del titolo di soggiorno, a titolo oneroso ed al fine di trarne un ingiusto profitto.
Non occorre la cessione a titolo esclusivo: dare alloggio si riferisce infatti alle situazioni in cui l’immobile è coabitato dall’autore del reato.
Peraltro non basta l’onerosità della cessione o dell’ospitalità, occorrendo invece il dolo specifico, cioè il “fine di trarne un ingiusto profitto” sfruttando la condizione di illegalità dell’immigrato.
Perciò un eventuale rapporto contrattuale equilibrato, in linea con il mercato immobiliare del posto, non configura questo reato, ma semmai la violazione sanzionata in via amministrativa dall’art. 7/1 del testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/98 – mancata comunicazione all’autorità di ps).
Neppure commette questo reato la persona che ospita lo straniero clandestino che si occupa, regolarmente retribuito, dell’assistenza a persone anziane o inferme.
La condanna o il patteggiamento comportano la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Se ricorrono i presupposti, è disposto il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 cpp.
La norma non riguarda i cittadini di uno stato membro dell’Ue, che, come è noto, “non sono stranieri”.
Accelerata l’espulsione amministrativa
Art. 5, comma 1 bis del dl 92/2008 che modifica il comma 3 dell’art. 13 del testo unico 286/98
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione disposta dal prefetto, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria.
Ora, allo scopo di accelerare i tempi, è stato ridotto da 15 a 7 giorni il termine, trascorso il quale senza riscontro dell’ag, il nulla osta si intende concesso.
Centri di identificazione e di espulsione
Art. 9 del dl 92/2008
I Centri di permanenza temporanea (Cpt) e di assistenza (Cpta) assumono, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, la nuova denominazione di Centri di identificazione e di espulsione (Cie).
Circostanze aggravanti comuni
Art. 1, comma 1, lett. f) del dl 92/2008 che modifica l’art. 61 cp
È stata introdotta l’aggravante comune all’art. 61, n. 11 bis del cp, che si configura se il colpevole di un qualsiasi reato commette il fatto “mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”.
Esecuzione dell’espulsione dello straniero
Art. 5 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modifica l’art. 14, comma 5 del testo unico 286/98
Quando non è possibile eseguire l’espulsione dello straniero mediante accompagnamento immediato alla frontiera oppure il respingimento, il questore dispone il trattenimento in uno dei Centri di identificazione e di espulsione.
Il provvedimento deve essere convalidato dal giudice di pace e consente ora la permanenza nel centro per un periodo complessivo massimo di 180 giorni (a fronte dei precedenti 30 giorni prorogabili di altri 30).
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Art. 5, comma 1 del dl 92/2008 che modifica il comma 5 dell’art. 12 del
testo unico 286/98
Al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stata introdotta un’aggravante speciale, che scatta quando il fatto è commesso da due o più persone o riguarda la permanenza illegale di cinque o più persone.
Occupare lavoratori stranieri irregolari
Art. 5, comma 1 ter del dl 92/2008 che modifica il comma 12 dell’art. 22 del testo unico 286/98
Non è consentito occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto di cui non sia stato chiesto il rinnovo.
Il legislatore ha ora aggravato la sanzione che da contravvenzione diviene delitto punito (a titolo di dolo) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore.
In quest’ottica, va considerato datore di lavoro anche chi assume una singola persona per attività domestiche o per assistenza ad anziani o infermi (c.d. badante).

 
 

Contrasto della criminalità organizzata
Misure di prevenzione personali antimafia
Art. 10, comma 1, lett. a) e b) del dl 92/2008 che modifica gli artt. 1 e 2 della legge 575/1965
I delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva sono sempre più numerosi. Perciò il legislatore ha esteso la possibilità di applicare le misure di prevenzione c.d. “antimafia” anche agli indiziati di riduzione in schiavitù (art. 600 cp), tratta di persone (art. 601 cp), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp) e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 cp), nonché ad altri delitti tra cui l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 del dpr 309/90).
Coerentemente è stata sottratta al Procuratore della Repubblica la possibilità di avanzare le proposte di applicazione di queste misure.
Tali proposte infatti, oltre che dal questore, possono ora essere formulate dal direttore della Dia, dal Procuratore nazionale antimafia e dal Procuratore distrettuale.
Quest’ultimo è chiamato anche ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle relative udienze.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Art. 1, lett. b) bis del dl 92/2008, che modifica l’art. 416 bis cp
Il 416 bis individua i caratteri delle associazioni di tipo mafioso e punisce chi ne fa parte, chi le dirige ed organizza.
Con le modifiche apportate al codice penale, l’art. 416 bis ora riguarda le associazioni di tipo mafioso anche straniere.
Contestualmente sono state aggravate le pene per alcune fattispecie di reato previste dal medesimo articolo.
Il legislatore sembra prendere atto dell’incremento di operatività nel nostro Paese di organizzazioni criminali “straniere”, che hanno acquisito la gestione di attività illecite tradizionali o che hanno impiantato traffici totalmente inediti, come, ad esempio, quello di esseri umani legato ai flussi migratori.
Competenze del Procuratore nazionale antimafia
Art. 2/1, lett. b) del dl 92/2008 che
modifica l’ art. 371 bis cp
È stata estesa la competenza del Procuratore nazionale antimafia, che esercita ora le sue funzioni non solo per la repressione dei delitti, ma anche in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia.
Limitazioni al gratuito patrocinio
Art. 12 ter del dl 92/2008 che modifica il dpr 115/2002
In materia di patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, sono ora escluse dal beneficio le persone già definitivamente condannate per associazione di tipo mafioso (e reati connessi), associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi e traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Misure di prevenzione patrimoniali antimafia.
Art. 10, comma 1, lett. c) e d) del dl 92/2008 che modifica gli artt. 2 bis e
2 ter della legge 575/1965
Le misure di prevenzione patrimoniali aggrediscono il patrimonio dell’indiziato in quanto mirano a privarlo dei beni di sospetta o accertata provenienza illecita.
Nel caso di morte del soggetto, il procedimento prosegue nei confronti dei suoi successori, nei confronti dei quali può essere proposta la confisca dei beni di provenienza non giustificata.
Sono stati inoltre introdotti importanti strumenti destinati ad eliminare alcuni ostacoli spesso frapposti alla positiva conclusione del procedimento di prevenzione:
per contrastare eventuali manipolazioni o distrazioni sul patrimonio, il sequestro e la confisca possono ora colpire beni di valore equivalente;
per evitare che alcuni beni siano fittiziamente intestati, con la sentenza di confisca il giudice dichiara la nullità degli atti di disposizione fittizi;
per evitare il fenomeno della riappropriazione dei beni confiscati da parte del soggetto si può ora disporre la revoca dell’assegnazione al prestanome.
Le misure di prevenzione patrimoniali e quelle personali possono ora essere richieste e applicate disgiuntamente.

 
 

Controllo del territorio e sicurezza urbana
Controllo del territorio
Art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11
Un programma di assunzioni è previsto allo scopo di incrementare gli organici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco e migliorare il controllo del territorio.
Parallelamente, nel contesto della “sicurezza partecipata”, i sindaci, previa intesa col prefetto, possono avvalersi di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio generale. La dizione “associazione tra cittadini non armati” potrebbe significare che all’associazione stessa non possano aderire persone titolari di porto d’armi.
Gli ambiti in cui può essere sviluppata questa forma di collaborazione sono determinati con decreto del ministro dell’Interno.
Durata e rinnovo della carta d’identità
Art. 31 del dl 112/2008, che modifica l’art. 3 del Tulps
Viene prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità del documento d’identità personale in formato cartaceo ed elettronico.
Impiego delle forze armate nel controllo del territorio
Art. 7 bis del dl 92/2008
Nell’ambito delle operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, i prefetti delle province della Sicilia, della Calabria e quello della provincia di Napoli sono stati in passato autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle forze armate.
Nelle province del Friuli-Venezia Giulia il personale militare delle forze armate è stato impiegato invece per il controllo dei valichi di frontiera.
L’impiego delle forze armate è ora possibile per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, quando risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio. In tal caso può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente militare appartenente alle forze armate, non superiore a 3.000 unità, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di perlustrazione e pattuglia, in concorso e congiuntamente alle forze di polizia, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per una volta.
I militari, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o volontari delle forze armate specificatamente addestrati , sono posti a disposizione del prefetto che, secondo l’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina l’attività”.
Nell’esecuzione dei servizi il personale delle forze armate non appartenente ai carabinieri (normalmente privo delle necessarie qualità e qualifiche) agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, ma con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
I militari possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’art. 4 della legge 152/1975. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.
Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’art. 349 del cpp. Questo riferimento fa ritenere che, ai fini identificativi, siano consentiti nei confronti di detti soggetti, oltre che i rilievi fotodattiloscopici, anche il prelievo di materiale biologico, autorizzabile esclusivamente dal pm. Peraltro a questa incombenza può procedere solo la polizia giudiziaria e non dunque i militari privi delle funzioni di pg.
Estensione dei controlli degli ufficiali ed agenti di ps
Decreto interministeriale 7 aprile 2008, n. 104
Con questo decreto sono stati ampliati i poteri di intervento degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, i quali hanno ora facoltà di accedere ai locali destinati ad una serie di attività in precedenza escluse dal loro controllo.
Oltre a quanto previsto dal Tulps e dalle norme speciali, gli ufficiali ed agenti di ps possono:
effettuare, come in passato, i controlli alle attività soggette ad autorizzazioni di polizia;
effettuare i medesimi controlli alle altre attività individuate dal regolamento del decreto 104/2008, soggette a diversa autorizzazione.
La nuova regolamentazione si è resa necessaria in quanto i compiti e i poteri degli ufficiali e degli agenti di ps erano rimasti ancorati al rd 690 del 1907 ed al testo unico delle leggi di ps del 1931 che, all’art. 16 stabilisce: “gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.
Ora la puntuale elencazione delle attività controllabili evita ogni possibile equivoco o diversità di interpretazione in ordine al significato di “autorizzazione di polizia”.
Circa i controlli sulle armi ed esplosivi è presa in considerazione l’intera gamma delle attività di produzione, importazione, trasporto e deposito. I controlli possono avvenire anche nei luoghi di tiro a segno e tiro a volo comunque assoggettati ad autorizzazione, nonché in tutti i locali interessati ad attività connesse ad esplosivi per uso civile.
Per la prevenzione del riciclaggio, i locali interessati ai controlli sono quelli destinati al recupero di crediti e alla custodia e trasporto valori, al commercio di cose antiche e oggetti di pregio, all’esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, al commercio di oro e oggetti preziosi, nonché alla conduzione di case da gioco. L’accesso è stato esteso anche ai locali dove si svolge mediazione creditizia ed alle agenzie di attività finanziarie.
Tra i controlli diretti alla prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita ricordiamo, a titolo d’esempio, le attività di noleggio e demolizione di veicoli, l’esercizio delle scommesse, il commercio di audiovisivi, i servizi di recapito postale, le agenzia d’affari, i monte pegni, le esposizioni, mostre, fiere campionarie, televendite e agenzie per la compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro.
Collaborazione della polizia locale nei piani coordinati di controllo del territorio
Art. 7 del dl 92/2008 che integra l’art. 17 della legge 128/2001
I piani coordinati di controllo del territorio determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra contingenti della polizia locale e gli organi di polizia dello Stato. Con la modifica apportata, essi possono ora essere realizzati anche nei comuni di piccole dimensioni.
Per la loro attuazione, la legge rinvia al decreto ministeriale che determina le modalità di collaborazione delle polizie locali con gli organi di polizia dello Stato.
Arresto facoltativo in flagranza
Art. 2,comma 1, lett. b) bis del dl 92/2008 che modifica l’art. 381 cpp
Aggiunge, tra i reati per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza, anche la falsa attestazione o dichiarazioni al pubblico ufficiale sull’identità personale (art. 495 cp) e le fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione (art. 495 ter cp).
Al riguardo giova sempre ricordare che l’arresto c.d. facoltativo, in realtà non consente alcuna “facoltà”, ma impone una serie di attente valutazioni. Infatti si procede (non: “si può procedere”) all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto.
Imprese di vigilanza privata di uno Stato membro dell’Unione europea
Dpr 153/2008 che modifica il Tulps ed il relativo regolamento
La sentenza 13 dicembre 2007 delle Corte di giustizia europea, nella causa c-465/05, aveva dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi derivanti dal Trattato CE, in quanto alcune disposizioni del Tulps e del regolamento di esecuzione non rispettavano i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi previste dagli art. 43 e 49 del trattato stesso.
Con le modifiche apportate dal dpr 4 agosto 2008 n. 153, le imprese di vigilanza privata con sede in uno stato membro dell’Ue possono stabilirsi ed operare nel territorio della Repubblica italiana, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Accesso del Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del ministero dell’Interno
Art. 8 bis del dl 92/2008 che deroga al primo comma dell’art. 9 della legge 121/81
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto possono ora consultare e inserire i dati del Ced del ministero dell’Interno, limitatamente alle loro specifiche funzioni.
La disposizione ha evidentemente lo scopo di agevolare il controllo delle frontiere marittime ed il contrasto dell’immigrazione clandestina via mare.
Nuove attribuzioni del sindaco in materia di sicurezza urbana
Art. 6 dl 92/2008 che modifica l’art. 54 del Testo unico enti locali (Tuel), istituito con il dlgs 267/2000
Il Tuel prevedeva che il sindaco potesse emanare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità dei cittadini.
I suoi poteri sono stati estesi ed ora il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta (previa comunicazione al prefetto) provvedimenti anche (ma non solo) contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Sempre in qualità di ufficiale del governo concorre (evidentemente assieme ad altri) ad assicurare la cooperazione della polizia municipale con le forze di polizia dello Stato.
Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e provinciali
Art. 6 bis del dl 92/2008 che modifica l’art.16, comma 2, della legge 689/81
La legge 689 del 1981 in materia di violazioni amministrative, stabilisce in via generale che entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta (pmr) di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Con la modifica apportata, le giunte provinciali e comunali potranno stabilire autonomamente (nei limiti edittali previsti) un pmr diverso da quello stabilito in via generale.
Sembra chiaro che la facoltà attribuita alla giunta, organo collegiale dell’ente locale, debba esse limitata alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze dell’ente locale stesso e non, ad esempio, alle ordinanze adottate dal sindaco quale ufficiale del governo. Peraltro al riguardo esiste contrasto di opinioni.
Falsità personali
Art. 1, comma 1, lett. b) ter, b) quater, b) quinquies del dl 92/2008 che sostituisce gli artt. 495 e 496 cp ed inserisce l’art. 495 ter cp
È stato rafforzato l’apparato sanzionatorio per fronteggiare le pratiche diffuse, specie tra gli stranieri, tese ad impedire l’identificazione delle persone (ad esempio, la cancellazione delle papille delle dita per evitare i rilievi dattiloscopici).
In quest’ottica il legislatore è intervenuto modificando gli artt. 495 e 496 del cp ed introducendo il nuovo art. 495 ter.
Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Ora il reato sussiste anche quando la falsa dichiarazione non è contenuta in un atto pubblico.
Inoltre sono ora ammessi l’arresto facoltativo in flagranza ed il fermo.
Art. 496 (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).
La sanzione edittale della reclusione, precedentemente prevista (fino ad un anno) è stata elevata e va da 1 a 5 anni. È consentito l’arresto facoltativo in flagranza.
Art. 495 ter (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.
Non commette questo delitto chi altera parti del proprio o altrui corpo a scopi estetici, essendo richiesto il dolo specifico: “il fine di impedire l’identificazione”, anche per il fatto commesso dal sanitario.
Sono ammessi l’arresto facoltativo in flagranza ed il fermo.
Il verbo “alterare” ha un significato assai ampio. Occorrerà attendere il formarsi della giurisprudenza che potrebbe ritenere alterazione rilevante non solo una modifica irreversibile del corpo, ma anche una modifica temporanea come, ad esempio, tingere i capelli, eliminare barba e baffi o cancellare un tatuaggio per impedire l’ identificazione di chi ha commesso un delitto.
Interventi del sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana
Decreto del ministro dell’Interno 5 agosto 2008
Il decreto ministeriale ha definito i concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana.
Per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
In quest’ottica il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni di degrado;
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.
Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del ministero dell’Interno
Art. 8 del dl 92/2008 che modifica l’art. 16 quater del dl 8/1993
Nell’ottica di una più intensa collaborazione con gli organi di polizia dello Stato, il personale della polizia municipale (non della polizia provinciale) in possesso della qualifica di agente di ps può accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati nonché allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti.
Ciò anche allo scopo di dare attuazione al dovere del sindaco (introdotto dal dl 92/2008) di segnalare le situazioni di irregolarità degli stranieri e dei cittadini dell’Ue.
Resta escluso l’accesso a numerosi altri schedari del Ced, tra cui quelli dei precedenti penali e delle persone da ricercare.

 

 
 

Sicurezza della circolazione stradale
Comportamento in caso di incidente
Art. 4, comma 3, del dl 92/2008 che modifica l’ art. 189 del cds
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
È stata aumentata la sanzione per la persona che non ottempera all’obbligo di fermarsi , che è ora punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (anziché da tre mesi a tre anni) .
Competenze del giudice di pace in materia penale
Art. 3 del dl 92/2008 che modifica il dlgs 274/2000
L’art. 4 del dlgs 274/2000 elenca i reati attribuiti al giudice di pace.
Il legislatore ha ora escluso dalle competenze di questo giudice (che rientrano quindi in quelle del tribunale) le lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cp) nel caso di incidenti stradali per fatti commessi da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico
Art. 4, comma 1, lett. d) del dl 92/2008 che modifica il comma 7 dell’art. 186 del codice della strada
Se il soggetto rifiuta di sottoporsi all’accertamento, è ora punito con la sanzione penale più grave, come se avesse superato la soglie di 1,5 g/l prevista dalla terza fascia, mentre in precedenza era prevista una sanzione amministrativa.
La condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e delle confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea alla violazione).
Il rifiuto è parificato solo nella sanzione alla guida in stato di ebbrezza con superamento della soglia massima mentre la nuova aggravante dell’omicidio colposo (589 cp) richiede l’accertamento dell’effettivo superamento del tasso alcolemico.
Perciò la persona in stato di ebbrezza che causa un incidente con esito mortale oppure con lesioni gravi o gravissime ha interesse a rifiutare l’accertamento.
In tal caso infatti è sanzionata per guida in stato di ebbrezza come se avesse superato la soglia massima di tasso alcolemico, ma non incorre in quelle aggravanti connesse con l’accertamento dell’effettivo superamento della soglia stessa.
Negli altri casi (incidente stradale senza lesioni o con lesioni lievi) il conducente che si sottrae all’accertamento perde l’opportunità di vedere dimostrato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l e quindi di vedersi infliggere pene più lievi.
Omicidio colposo e lesioni personali colpose
Art 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del dl 92/2008 che modifica gli artt. 589 e 590 cp e inserisce l’art. 590 bis cp
Viene introdotta una serie di disposizioni intese a rafforzare l’apparato sanzionatorio dedicato ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché alle contravvenzioni previste dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Intervenendo sull’art. 589 cp, il legislatore ha innalzato da 5 a 7 anni di reclusione la pena massima prevista per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ha inoltre inserito nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale per l’ipotesi che l’omicidio o le lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da chi guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l’omicidio colposo è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni. Per le lesioni gravi la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni mentre per le lesioni gravissime la pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
Infine il nuovo art. 590 bis cp detta una speciale disciplina del concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti tali aggravanti sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
Guida sotto influenza dell’alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti
Art. 4, commi 1 e 2 del dl 92/2008 che modificano gli artt. 186 e 187 del cds
Vengono di nuovo modificati gli art. 186 e 187 del cds, e inasprite le pene detentive edittali per la guida in stato di ebbrezza sia della seconda che della terza fascia (rispettivamente con tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 e con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).
Al riguardo giova rammentare che l’art. 186 del codice della strada gradua in tre fasce il reato (contravvenzione) di guida in stato di ebbrezza, in relazione al diverso tasso alcolemico accertato: la terza fascia, punita più severamente, è quella relativo al superamento della soglia di 1,5 g/l.
Le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
Con la sentenza di condanna o il patteggiamento il veicolo è confiscato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti corrisponde, nell’entità della sanzione penale, al superamento della soglia massima di tasso alcolemico
Revoca della patente di guida
Art. 4, comma 4, del dl 92/2008 che modifica l’ art. 222 del cds
Nell’ottica di incrementare la sicurezza stradale, nel caso di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica di terza fascia (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

 
 

Delitti informatici
Delitti informatici
Legge 48/2008 che apporta modifiche ai titoli VII, XII e XIII del libro secondo del cp, nonché al titolo IV del libro quinto del cpp
La legge 18 marzo 2008 n. 48 , che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23-11-2001, ha adeguato alle nuove realtà numerose norme del nostro ordinamento in materia di delitti informatici:
art. 495 bis cp – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 615 quinquies cp – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Art. 635 bis cp – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Art. 635 ter cp – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
Art. 635 quater cp – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
Art. 635 quinquies cp – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Art. 640 quinquies cp – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
Art. 420 cp – Attentato a impianti di pubblica utilità.
Art. 24 bis del dlgs 8 giugno 2001, n. 231 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
Contestualmente sono state apportate modifiche al codice di procedura penale relativamente ai casi e forme delle ispezioni e delle perquisizioni, al sequestro della corrispondenza e dei dati informatici, l’acquisizione dei plichi, prevedendo l’adozione delle misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed impedirne l’alterazione.
Conservazione dei dati di traffico telematico
Legge 48/2008 che modifica l’art. 132 del dlgs 196/2003
Il ministro dell’Interno o , su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza nonché gli altri soggetti autorizzati ad effettuare controlli preventivi sulle comunicazioni (art. 226 n. att. cpp.), possono ordinare (anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere) ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
In caso di violazione dell’obbligo si applicano le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.
I provvedimenti sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
Competenze del procuratore distrettuale in materia di delitti informatici e pedopornografia
Art. 11 della legge 48/2008 che modifica l’art. 51 del cpp
Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di pedofilia e pornografia minorile, nonché per numerosi delitti di natura informatica e telematica, le funzioni di pm nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Internet negli esercizi pubblici. Licenza del questore
Art.11 del dl 207/2008 che modifica l’art. 7 del dl 144/2005
L’art. 7 del dl 27 luglio 2005, n. 144 ha stabilito una disciplina transitoria, per cui chi intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato mettendo a disposizione apparecchi terminali per le comunicazioni telematiche (Internet), deve chiedere la licenza al questore.
Questa norma è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009.

 

 

Violenza sessuale e atti persecutori
Arresto obbligatorio in flagranza
Art. 2 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modifica l’art. 380 cpp
Con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 380 cpp, diviene obbligatorio l’arresto nella flagranza dei delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.
Pena dell’ergastolo in caso di omicidio
Art. 1 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, che modifica l’art. 576 cp
Con la modifica apportata all’art. 576 cp si prevede la pena dell’ergastolo per l’autore dell’omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo o del nuovo delitto di atti persecutori (stalking).
La dizione “commesso in occasione” fa ritenere che l’aggravante scatti anche nel caso di omicidio ai danni di persona diversa dalla vittima della violenza o della persecuzione
Atti persecutori (stalking)
Art. 7 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che inserisce l’art. 612 bis del cp
Anticipando il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2009, viene introdotta nel codice penale la nuova figura del reato di “atti persecutori”.
Secondo l’art. 612 bis cp, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il delitto è punito a querela della persona offesa nel termine di sei mesi. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità oppure quando il fatto è commesso da persona ammonita ai sensi dell’art. 8 del dl 11/2009. In quest’ultimo caso la pena per il delitto è aumentata.
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 9 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che inserisce l’art. 282 bis cp
Si tratta di una misura coercitiva di nuova istituzione, a maggior tutela della persona offesa.
Con questo provvedimento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Il giudice può anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.
Infine il giudice può vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui sopra.
Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 10 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modifica l’art. 342 del codice civile
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, oppure alla libertà dell’altro coniuge o convivente, su istanza di parte il giudice (in sede civile) può adottare un “ordine di protezione”.
Con questo provvedimento può ordinare la cessazione della condotta, disporre l’allontanamento dalla casa e prescrivere di non avvicinarsi a determinati luoghi.
Con l’attuale modifica, l’ordine di protezione può avere una durata fino ad un anno, invece dei precedenti 6 mesi.
Divieto di concessione dei benefici a determinati detenuti
Art. 3 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modifica l’art. 4 bis della legge 354/1975
Con le modifiche introdotte dal decreto legge, l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi solo in casi particolari ai detenuti e internati per i delitti di pedopornografia, violenza sessuale singola e di gruppo, atti sessuali con minorenni.
Gratuito patrocinio per le vittime di reati sessuali
Art. 4 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 che modif. l’art. 76 del dpr 115/2002
Le vittime dei delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne possono essere sempre ammesse al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito (euro 9.296,22 annui).
Ammonimento del questore
Art. 8 del dl 23 febbraio 2009, n. 11
Nel caso di atti persecutori (art. 612 bis cp) fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di ps (funzionario distaccato di ps o, in mancanza, il sindaco) con richiesta al questore di ammonire l’autore della condotta.
Il questore, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente e al soggetto ammonito.
Le conseguenze dell’ammonimento possono essere rilevanti. La pena per il delitto di atti persecutori è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo e si procede d’ufficio.
Misure di sostegno alle vittime di stalking. Numero verde
Art. 11 e 12 del dl 23 febbraio 2009, n. 11
Misure a sostegno delle vittime
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Numero verde
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

 

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01/04/2009