Lorenzo D’Onofrio

Fenomeno estorsivo

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Estorsione, concussione, racket o pizzo: cosa dice la legge. Gli strumenti di prevenzione, di contrasto e di sostegno alle vittime

A distanza di un mese (v. il Primo piano dello scorso numero di febbraio interamente dedicato al fenomeno dell’usura e del racket) Poliziamoderna torna sull’argomento con un attento e puntuale esame della normativa attualmente in vigore in materia di estorsione e concussione.
È responsabile di estorsione “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Il delitto è punito con la reclusione da 5 a 20 anni e multa. La norma intende tutelare da ingiustificate aggressioni il patrimonio e la libertà personale. Ecco un cenno alle varie componenti del delitto.
La violenza o la minaccia possono essere dirette a persone, soggetto passivo o terzi, oppure riguardare beni mobili o immobili, per esempio danneggiamento autovettura, piantagioni, eccetera. La costrizione può riguardare il fare, per esempio pagare una somma di denaro o l’omettere qualche cosa, come rinunciare ad un credito.
Il profitto ingiusto è un qualsiasi vantaggio non dovuto che dev’essere correlato all’altrui danno, il quale può consistere in una diminuzione o in un mancato incremento del patrimonio.
L’estorsione differisce dalla rapina, che pure fa riferimento alla violenza o minaccia, perché nella rapina la costrizione ha carattere di immediatezza, mentre nell’estorsione è concesso un certo tempo alla vittima per scegliere tra l’accettazione dell’imposizione o il rischio del rifiuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri abbiamo il reato di concussione (art. 317 cp).
La pena è della reclusione da 6 a 20 anni e multa se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’art. 628 cp (rapina) e cioè:
se la violenza o minaccia è commessa con arma o da persona travisata o da più persone riunite;
se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere).
Il dolo è generico. Il d

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01/03/2009