di Giovanni Calesini

La disciplina del lavoro minorile

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Nel mondo un bambino su dodici lavora. Vediamo in quali casi la legge italiana ne consente l’impiego e in quali modi punisce chi trasgredisce le regole

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) nel mondo circa 200 milioni di minori lavorano, spesso a tempo pieno, e sono privati di un’educazione adeguata, una buona salute e del rispetto dei diritti umani fondamentali. Di questi, circa 126 milioni – ovvero 1 ogni 12 bambini al mondo – sono esposti a forme di lavoro particolarmente rischiose, che mettono in pericolo il loro benessere fisico, mentale e morale.
A protezione dei minori avviati al lavoro, la nostra Costituzione stabilisce alcuni princìpi fondamentali:
la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione (art. 37, comma 3);
la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (art. 37, comma 2).
La disciplina del lavoro minorile è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977 che distingue:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto i 16 anni di età (art. 1, comma 622 L. 296/2006) o è soggetto all’obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.
Per ammettere un minore al lavoro occorrono due requisiti: il compimento dei sedici anni di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico; l’attestazione è rilasciata dall’autorità scolastica, anche nel caso di minore straniero extracomunitario con percorso scolastico effettuato all’estero. Fanno eccezione gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata prestati in ambito familiare o nelle imprese a conduzione familiare, purché non comportino prestazioni nocive, pregiudizievoli o pericolose. Ai marittimi occupati a bordo delle navi si applicano le specifiche disposizioni legislative e regolamentari.
Come principio generale, i bambini non possono mai essere adibiti al lavoro. Tuttavia la Direzione provinciale del lavoro (Dpl) può autorizzare l’impiego dei minori in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non vengano pregiudicati la sicurezza, integrità psico-fisica e sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale (art. 4 L. 977/1967).
Non occorre l’autorizzazione per quelle attività a carattere episodico, non assimilabili al concetto di lavoro, oppure quando si tratta di attività non retribuite aventi finalità di educazione e formazione dei minori. Per le recite scolastiche o all’oratorio, ad esempio, non occorre alcuna autorizzazione dell’organismo di vigilanza.
Durante il lavoro, i minori godono di ulteriore tutela: non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata; non possono essere adibiti alle lavorazioni attuate con turni a scacchi. Quando i turni a scacchi siano previsti dai contratti collettivi, occorre anche l’autorizzazione della Dpl.
Infine (tranne alcune deroghe connesse con le necessità didattiche o formative) gli adolescenti non possono essere adibiti alle attività indicate nell’allegato I della legge 967/1967, come ad esempio:
lavorazioni che comportino un’esposizione al rumore ad un livello superiore a 90 dbA;
lavorazioni che comportino un’esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
lavorazioni che comportino un’esposizione ad agenti nocivi ed irritanti.
L’assunzione di un minorenne è subordinata all’esito di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito. L’idoneità alla mansione del minorenne continuerà ad essere accertata periodicamente, fino alla maggiore età, mediante visite con intervalli non superiori ad un anno. Ad esempio, occorre una specifica valutazione della idoneità del minore, anche per svolgere l’attività di lavapiatti in un ristorante (Cass. pen. sez. III, n. 5746 del 7/12/2006). Inoltre il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 e ss. del dlgs n. 81/2008 (che ha abrogato e sostituito il dlgs n. 626/1994).
Per legge, l’orario di lavoro degli adolescenti non può supe

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01/02/2009