Gianni Calesini

Alcol, per un commercio responsabile

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Cosa dice la legge sulla somministrazione e la vendita di alcolici. Le tabelle da esporre nei punti di smercio. Ma si prevede un nuovo giro di vite per arginare la gravità del fenomeno

Secondo il rapporto Eurispes 2003, in Italia il consumo di alcolici è altissimo e “drammatici” sono i dati sull’alcolismo. I ragazzi dai 15 ai 19 anni sono i soggetti più a rischio e non deve essere sottovalutato il pericolo negli ambienti di lavoro: l’Oms (Organizzazione Mondiale Sanità) valuta che, nel mondo, il 10-30% degli incidenti in ambienti lavorativi sia da attribuire all’alcol.
La gravità del fenomeno impone agli organi di polizia addetti al controllo del territorio di verificare costantemente la corretta applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche.
Secondo la legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati) per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Occorre poi rammentare che  vendita,  vendita per asporto e somministrazione non sono fattispecie identiche: la vendita, ad esempio, comprende la vendita per asporto (in contenitore chiuso), la vendita al banco e la somministrazione (nel bicchiere per il consumo sul posto). In altri termini, la somministrazione rientra nella vendita, ma non tutte le vendite costituiscono somministrazione.

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati
L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, sono subordinate ad autorizzazione comunale soggetta alla disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge 241/90.
Quanto ai circoli privati, l’art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per i fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale, senza necessità di alcuna autorizzazione.
Se però gli associati intendono usufruire di un servizio per la somministrazione di alimenti e bevande (comprese quelle alcoliche), debbono munirsi della licenza comunale.
In seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) la normativa in materia di esercizi pubblici è divenuta di competenza delle regioni che hanno generalmente seguito l’impianto della legge nazionale.

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01/01/2009