Lorenzo D’Onofrio

Cambio di regole

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Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” ha introdotto nuove disposizioni in materia di codice e di procedura penali. Gli aspetti più rilevanti per gli operatori impegnati nell’attività di polizia

Premessa
Il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, è intervenuto in molti settori del nostro ordinamento giuridico, innovando con modifiche e sostituzioni di norme, nonché con nuove disposizioni, al fine di fronteggiare al meglio le problematiche della sicurezza pubblica.
Nel presente scritto ci occuperemo di alcuni settori dell’ordinamento giuridico innovati, ma  limitatamente agli aspetti rilevanti per l’attività di polizia.

Codice penale
L’art. 235, sostituito, relativo all’espulsione disposta dal giudice conseguente a condanna, aggiunge all’espulsione dello straniero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell’Unione europea, nel caso di condanna per un tempo superiore a 12 anni (in precedenza per un tempo non inferiore a 10 anni).
L’art. 312, sostituito, pure relativo all’espulsione per effetto di condanna, estende la misura di sicurezza all’allontanamento del cittadino comunitario, nel caso di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato.
In entrambe le disposizioni in ordine alla misura di sicurezza è riportato l’inciso “oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Si evidenzia che sia l’espulsione che l’allontanamento, quali misure di sicurezza, devono avere come presupposto la valutazione della pericolosità sociale (artt. 202 e 203 cp.).
In entrambi i casi l’espulsione e l’allontanamento sono eseguiti dal questore con procedure differenziate:
l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4 dlgs 286/1998);
l’allontanamento richiede la convalida dell’ag (art. 20, co.11 dlgs. 30/2007, che rinvia all’art. 13, co. 5 bis del dlgs. 286/1998).
Trattandosi, in entrambi i casi, di esecuzione di provvedimenti dell’ag non si ravvisa l’opportunità di questa doppia procedura.
L’ultimo comma di ciascuna delle norme di cui sopra dispone che il trasgressore all’ordine di espulsione o allontanamento è punito con la reclusione da 1 a 4 anni; l’arresto è obbligatorio anche fuori flagranza; si procede con rito direttissimo.
L’art. 416 bis (associazioni di tipo mafioso) è stato modificato nella rubrica con l’aggiunta “anche straniere”, espressione che poi è stata ripetuta nell’ultimo comma dell’articolo; sono state, inoltre, aumentate le pene per tutte le fattispecie criminose previste dall’articolo stesso.
Il legislatore non definisce le associazioni di tipo mafioso anche straniere, che potrebbero essere intese come organizzazioni del tipo mafioso, costituite ed operanti all’estero, ma attive con proprie propaggini anche in Italia. Conseguentemente la responsabilità penale è da ritenere attribuibile a tutti i componenti del sodalizio.
L’art.

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01/12/2008