Antonio Stavale*

Privacy e accesso alle immagini gestite dalle forze di polizia

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Complessa e articolata la normativa che regola la possibilità di visionare le riprese delle telecamere dietro richiesta dei privati cittadini

La disciplina del diritto d’accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90) sovverte il tradizionale rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nel tentativo di rendere i primi non più e non solo semplici destinatari dell’attività dei pubblici poteri. Nello stesso tempo, e in considerazione di istanze del tutto diverse, si deve porre l’attenzione sulla sempre più crescente diffusione degli impianti di videosorveglianza. Ovvio, dunque, che la sempre maggiore dislocazione di telecamere e il livello sempre più sofisticato raggiunto dai sistemi di identificazione dei cittadini videoripresi, uniti alla enorme possibilità di conservazione e analisi delle immagini, possano far nascere seri problemi di tutela della loro riservatezza.
Inoltre, la particolare pubblicità data ai progetti di rilevazione delle immagini ha ingenerato nei privati la convinzione che a tali sistemi si possa accedere anche per la tutela di situazioni non direttamente collegate alla pubblica sicurezza. Infatti, può accadere che alcuni cittadini rivolgano istanze informali di accesso alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installate dall’ente territoriale e gestite dalla Polizia di Stato.  I casi di richiesta di accesso sono riconducibili a queste fattispecie:
- richiesta di visione e di estrazione di copia delle immagini relative ad incidenti stradali che vedono coinvolti gli istanti;
- richiesta di visione e di estrazione di copia di immagini per l’esperimento di azioni in sede civile od amministrativa da parte degli istanti (per es. questioni di carattere condominiale).
L’obiettivo di questo articolo è, dunque, provare ad innestare la disciplina dettata dagli artt. 22 e successivi della legge 241, nonché quella del codice privacy, alla materia della videosorveglianza la cui gestione sia affidata ai pubblici poteri. La pubblica amministrazione dovrà, pertanto, effettuare una opportuna ponderazione tra gli interessi contrapposti: consentire l’accesso o ritenere prevalente l’interesse alla segretezza dei mezzi per la lotta al crimine; consentire l’accesso o garantire la privacy dei controinteressati.

Le istanze di accesso alle immagini
Il primo problema da affrontare è se esista la possibilità di consentire una astratta possibilità di accesso alle “immagini”. Infatti, per documento amministrativo bisognerebbe intendere solo ”ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro

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01/11/2008