Rosanna Ferranti*

I bambini viaggiano sicuri

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La sicurezza dei piccoli mentre si viaggia in auto è una preoccupazione costante di molti genitori. Regole ben precise per proteggere la loro incolumità

La domanda di sicurezza che gli utenti della strada hanno rivolto in questi anni agli enti che vigilano sul corretto e prudente comportamento di guida, sta oggi orientando le stesse persone ad interrogarsi se si è fatto tutto il possibile per prevenire gli eventi infortunistici e, soprattutto, se ci si è sufficientemente spesi per salvaguardare coloro che si muovono con noi.
Gli episodi di cronaca, che raccontano di vittime stradali in tenera età, pedoni lungo la carreggiata o passeggeri sui veicoli, hanno sollecitato nel sentire comune un particolare interesse a conoscere le regole di sicurezza per trasportare in auto i bambini. Anche sul sito della Polizia di Stato non passa giorno senza che una mamma o un papà chiedano con il servizio “scrivici” come collocare il bambino (davanti? dietro? da solo o accompagnato? e se c’è l’air-bag, che fare?) o come attrezzarsi per il nascituro che si aggiunge ad un’allegra compagnia di fratelli.
È parso opportuno allora dedicare questo spazio di riflessione alle regole per far viaggiare in condizioni di sicurezza i nostri piccoli.
Innanzitutto la fonte normativa. È l’art. 172 del codice della strada, riformato con il decreto legislativo 150/2006, che ha recepito l’ultima direttiva dell’Unione europea (la n. 2003/20/CE) in materia di uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, riversandone i contenuti precettivi nel codice.
Nell’art. 172 sono elencati numerosi obblighi e divieti in funzione del tipo di veicolo sul quale prende posto il passeggero-bambino. Li riguarderemo singolarmente solo con riferimento al trasporto familiare e di cortesia con autovettura, tralasciando tutto quanto attiene al trasporto professionale di passeggeri, di piazza, di linea o a noleggio, ed in particolare quello scolastico.
La prima regola fondamentale è che il bambino, di statura non superiore a cm 150 e di peso fino a 36 kg, può essere trasportato su di una autovettura munita di cinture di sicurezza, solo a condizione che sia presente un dispositivo di ritenuta omologato ed adeguato al peso del bambino stesso. Tale dispositivo (il seggiolino o l’adattatore) può essere sistemato su un qualsiasi posto passeggero, sia nella parte anteriore dell’abitacolo che nella parte posteriore. Quando il bambino è trattenuto con uno di tali sistemi, non è necessario che sia presente una persona diversa dal conducente del veicolo. Quando non è presente il sistema di ritenuta adatto al bambino trasportato, questi non può mai prendere posto sull’autovettura, neppure se fosse presente una persona adulta sul sedile posteriore.
La seconda regola è quella che impone al conducente, se non è presente chi esercita la potestà familiare o altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore, di assicurarsi che durante la marcia il dispositivo sia mantenuto in efficienza e che il bambino sia costantemente trattenuto. Della mancata vigilanza il conducente risponde con la stessa sanzione prevista per il mancato utilizzo della propria cintura di sicurezza. Anche l’alterazione del funzionamento del seggiolino o della cintura utilizzata con l’adattatore comporta l’applicazione della sanzione prevista nei riguardi dell’adulto che altera od ostacola il regolare funzionamento della cintura di sicurezza.
La terza regola riguarda la collocazione del seggiolino sul sedile protetto da air-bag frontale, nel caso in cui quest’ultimo dispositivo non sia disattivabile. In tale evenienza, l’art. 172 cds fa divieto di porre il seggiolino nel senso contrario a quello di marcia. Pertanto se il seggiolino è collocato secondo il senso di marcia, il bambino può prendervi posto anche quando sia presente un air-bag non disattivato; se il seggiolino è nel senso contrario, il bambino può esservi trasportato solo se il dispositivo air-bag è disattivato.
Altre regole sono poste per i casi che non rientrano nelle fattispecie appena descritte.
Così è possibile trasportare un bambino sull’autovettura, che non sia munita sin dall’origine di cinture di sicurezza (si tratta di mezzi immatricolati in Italia prima del 1976), dunque in assenza di sistemi di ritenuta adeguati, purché abbia già compiuto i tre anni di età e occupi, fino al raggiungimento della statura di cm 150, solo il sedile posteriore.
È possibile, altresì, trasportare un bambino che abbia un peso superiore a 36 kg ma non abbia ancora raggiunto l’altezza minima di cm 150 per poter fare uso della cintura di sicurezza. In tal caso il bambino deve occupare il sedile del passeggero ove è presente la cintura di sicurezza a due punti di attacco (la cosiddetta cintura addominale), a condizione che la stessa sia sufficientemente regolabile per trattenere il bacino allo schienale. Se l’autovettura dispone solo di posti con cinture di sicurezza a tre punti di attacco, è necessario che sia rilasciata dalla competente struttura dell’Asl la certificazione che le condizioni fisiche del bambino costituiscono controindicazione specifica all’uso del dispositivo di ritenuta in ragione del peso del passeggero.
Fino all’8 maggio 2009, in Italia rimane in vigore la possibilità di trasportare su autovetture e su autoveicoli già immatricolati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, un numero di passeggeri superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. Tale deroga consente dunque il trasporto di bambini senza che essi siano trattenuti su un idoneo sistema di ritenuta. Le condizioni per effettuare tale trasporto, che è raccomandabile limitare nel tempo e nello spazio, sono le seguenti: il soprannumero deve essere determinato dalla presenza di massimo due bambini di età fino a 10 anni; il soprannumero può interessare solo i posti posteriori; è necessario che dove siano presenti i bambini in soprannumero prenda posto almeno una persona di età superiore a 16 anni. Così su un’autovettura omologata al trasporto di 6 persone oltre al conducente, possono prendere posto fino a 9 persone purché due di esse abbiano un’età inferiore a 10 anni e che i minori in questione stiano nella parte centrale o posteriore dove sia presente un giovane di almeno 16 anni di età o comunque un adulto. La “pericolosità” di questo trasporto consiste nella circostanza che l’adulto, trattenuto al sedile con la cintura di sicurezza e che a sua volta trattiene sulle gambe il bambino, non è in condizione di esercitare sul bimbo la forza necessaria a trattenerlo presso di sé in caso di urto.
Il trasporto di bambini in soprannumero non è consentito né sugli autocaravan, né sulle autovetture che abbiano posti a sedere solo nella parte anteriore.

Articolo 172 cds
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 150 cm.
I bambini di statura non superiore a 150 cm, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’air-bag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 143,00 euro.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 742,00 euro a 2.970,00 euro.
I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

*Vice questore aggiunto del Servizio di polizia stradale



Ad ognuno il suo
Secondo le normative dettate dall’Unione europea, i cosiddetti “dispositivi di ritenuta” per i bambini a bordo delle automobili sono di cinque tipi e si differenziano tra loro, oltre che per la forma, anche per il numero massimo di chilogrammi supportati e devono riportare un contrassegno con le sigle ECE R44-02 oppure ECE R44-03, che ne certificano l’omologazione.

Gruppo 0
: sono le classiche “navicelle” e gli “ovetti” per bambini di peso inferiore a 10 kg e, se il piccolo pesa meno di 6 kg, devono essere montati in senso contrario alla marcia (a patto che l’air-bag lato passeggero sia disattivabile).

Gruppo 0+
: uguali al gruppo 0 ma con maggior protezione per testa e gambe e per bimbi di peso fino a 13 kg.

Gruppo 1
: montati nel senso di marcia, supportano un peso compreso tra i 9 e i 18 kg; come i precedenti vanno fissati con la cintura di sicurezza del veicolo.

Gruppo2
: per bambini di peso compreso tra 15 e 25 kg, sono presenti cuscini con braccioli omologati e sfruttano la cintura di sicurezza con l’aggiunta di un aggancio all’altezza in cui la cintura incrocia la spalla.

Gruppo 3
: sono dei cuscini privi di braccioli che consentono al bambino di raggiungere un’altezza tale da poter sfruttare le normali cinture di sicurezza. Omologati per un peso variabile tra 22 e 36 kg.

Cristiano Morabito
01/10/2008