Rosanna Ferranti

Pronto, chi guida?

CONDIVIDI

Le categorie di guidatori che possono usare il telefonino al volante, senza vivavoce o auricolari. L’esperto: tutti i pericoli in agguato

La diffusione del telefono cellulare per effettuare e ricevere comunicazioni in voce, scambio di dati, di messaggi, di immagini ha mutato molti comportamenti sociali, sia nelle relazioni interpersonali sia nelle relazioni economiche e di lavoro. Questo ha inciso anche sulle abitudini di guida fino a porre la questione del corretto equilibrio tra la salvaguardia della sicurezza della circolazione e la libertà del conducente di usare il telefono cellulare durante la guida.
Nel nostro ordinamento il primo intervento avviene con decreto legislativo 285/1992. Nel nuovo codice della strada, in vigore dal 1° gennaio 1993, nell’art. 173 viene «vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi».
Subito dopo l’enunciazione dei soggetti esclusi da quest’obbligo, vi è l’esplicitazione della “chiave” che raccorda le esigenze di sicurezza con quelle di libertà del conducente: impiegare apparecchi a viva voce che non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani.
Una seconda “chiave” è stata dapprima ricavata dall’interprete riflettendo sull’espressione “usare cuffie sonore”, laddove l’uso del plurale per definire il divieto lascerebbe fuori da quest’ultimo tutto ciò che la tecnologia pone a disposizione del conducente per ascoltare (musica, radio, conversazioni telefoniche) impegnando un solo padiglione auricolare; in un secondo momento, dall’agosto del 2002, viene precisato, con un intervento sul testo dell’art. 173, che è consentito l’utilizzo di un auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.
Riepilogando, in relazione all’argomento di cui ci occupiamo: viene sancito il divieto di utilizzare durante la marcia apparecchi radiotelefonici; viene stilato l’elenco dei soggetti per i quali tale divieto non scatta; vengono individuate le condizioni alle quali la condotta, prima vietata, cessa di essere antigiuridica.
Data questa successione logica, i soggetti esclusi dal divieto – l’elenco, lo vedremo, si allunga dal 1993 ad oggi – possono impiegare il telefono cellulare secondo le modalità prescelte al momento di porsi alla guida, senza dover assicurare né la libertà di movimento delle mani che impegnano il volante né la capacità uditiva residua nel caso utilizzino uno o due auricolari.
Chi sono i soggetti esclusi dal divieto di utilizzo di telefoni cellulari? E perché il legislatore, nel cercare il punto di equilibrio tra sicurezza e libertà, nei confronti di questi ultimi si è sbilanciato verso la libertà?
Soggetti esclusi dal divieto:
i conducenti dei veicoli delle forze armate, nonché dei corpi di cui all’art. 138, comma 11 (questi ultimi sono stati aggiunti nell’ottobre del 1993), vale a dire il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo dei Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Croce Rossa Italiana, i Corpi forestali che operano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la Protezione Civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
i conducenti dei veicoli di polizia, quelli a carattere nazionale (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria), nonché quelli appartenenti alle amministrazioni che svolgono compiti di polizia stradale, ele ...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

01/08/2008