a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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CASSAZIONE CIVILE

Danno patrimoniale da lucro cessante per un soggetto privo di reddito
Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito al quale siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto.
(Sez. III – 25 maggio 2007 n. 12247)

Risarcimento del danno biologico – Valutazione equitativa
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico, le tabelle nazionali medico-legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (cosiddette condizioni soggettive).
(Sez. III – 25 maggio 2007 n. 12247)

Risarcimento del danno – Pregiudizio di tipo estetico
In tema di risarcimento del danno, il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all’interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico ed alla vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esso un danno patrimoniale purché venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite.
(Sez. III – 8 giugno 2007 n. 13391)

Assicurazione contro i danni
L’art. 1914 cc, il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all’assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell’inizio dell’azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua ratio (consistente nella tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell’assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il quartum di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la citata norma contempla con riferimento al solo caso dell’assicurazione contro i danni alle cose).
(Sez. III – 14 giugno 2007 n. 13958)

Circolazione stradale – Nozione di “circolazione”
Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per “circolazione” deve intendersi non solo il movi

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01/07/2008