a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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CASSAZIONE CIVILE

Danno da perdita di “chance”
La perdita di “chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la “chance” è anch’essa un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità dell’esistenza di detta “chance” intesa come attitudine attuale.
(Sez. III – 25 maggio 2007 n. 12243)

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore
Il primo comma dell’art. 1227 cc concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che, in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull’an separato da quello sul quantum, le circostanze imputabili al danneggiato, idonee a determinare un suo concorso di colpa, vanno dedotte ed esam

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01/06/2008