Lorenzo D’Onofrio

Signor no

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Ciò che prevede la legge nel caso che un appartenente alla Polizia di Stato trasgredisca l’ordine di un suo superiore gerarchico

Premessa
L’art. 66 della legge 1° marzo 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) prescrive le condizioni per l’osservanza dell’ordine gerarchico; mentre l’art. 72 della stessa legge stabilisce le sanzioni penali per l’inosservanza degli ordini emanati dai superiori in particolari situazioni. Di seguito si delinea il coordinamento tra le due norme, al fine di evitare incertezze nell’esecuzione degli ordini dati dai superiori.

La potestà del superiore gerarchico
L’art. 66 stabilisce che l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo (co. 1). Per l’individuazione degli anzidetti ruoli occorre fare riferimento all’art. 23. Il superiore gerarchico si desume dall’ordinamento dell’ufficio dove opera il destinatario dell’ordine; mentre per superiore operativo si intende il soggetto che, pur non essendo gerarchicamente sovraordinato al destinatario dell’ordine, ha la potestà di emanare ordini in quel particolare tipo di servizio o di situazione, per esempio il funzionario di ps incaricato della direzione di un servizio di ordine pubblico rispetto al personale impiegato in tale servizio.
Tali ordini devono avere i seguenti tre requisiti (co. 2):
1) essere attinenti al servizio o alla disciplina;

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01/06/2008