Lorenzo D’Onofrio

Onu e criminalità transnazionale

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Punto per punto, le norme adottate dalle Nazioni unite per rendere più efficace l’attività delle forze di polizia nella lotta ai reati internazionali

Premessa
La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli delle Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
I protocolli addizionali della Convenzione sono tre e riguardano rispettivamente: la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini; la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni; il traffico illecito di migranti via terra, mare e cielo.
Nel prosieguo sono indicati gli aspetti salienti della legge inerenti all’attività di polizia, l’ambito di applicazione della Convenzione e dei protocolli e le disposizioni relative alla collaborazione tra le forze di polizia.
Si omette l’esame della disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui all’art. 9 della legge, perché già oggetto di trattazione nel numero di febbraio1.
Reato transnazionale
Si considera transnazionale il reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e concorra una delle seguenti condizioni:
sia commesso in più di uno Stato;
sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3).
Per gruppo criminale organizzato si intende un gruppo strutturato2, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi3 o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o

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01/04/2008