a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della legge

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[ Cassazione civile ]

Risarcimento del danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale, alla luce dell’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059 cc in relazione all’art. 185 cp, soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell’ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale soggettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all’art. 185 cp.
(Sez. II – 24 aprile 2007 n. 9861)

Separazione consensuale dei coniugi
La pattuizione intervenuta tra i coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con la quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, uno di essi s’impegni a trasferire gratuitamente all’altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cc, postulante lo svolgimento della convivenza coniugale e il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto, per la forma, alla disciplina comune e, quindi, se relativo a beni immobi

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01/03/2008