Lorenzo D’Onofrio
False identità
Limiti, obblighi ma anche tutele normative per gli agenti impegnati sotto copertura nella lotta contro la criminalità organizzata
Premessa
Possono definirsi operazioni sotto copertura le attività svolte dalla polizia giudiziaria, derogative al cp nei limiti indicati dall’ordinamento e sotto falsa identità nell’ambito di una organizzazione criminale o comunque in relazione ad attività criminali, al fine di acquisire prove in ordine a taluni delitti indicati dall’ordinamento stesso.
Nel nostro ordinamento tale attività è consentita a ufficiali di pg addetti ad unità specializzate, previa autorizzazione di determinate autorità per reati specificamente indicati. È previsto, altresì, che l’ag sia informata.
Varie disposizioni relative alle operazioni sotto copertura sono state introdotte nel nostro ordinamento, a cominciare dalla legge antidroga del 1990, ma con l’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata data disciplina unitaria a dette attività, salvo alcune eccezioni, con conseguente abrogazione delle discipline settoriali in materia.
Nel prosieguo sono indicati gli aspetti salienti delle innovazioni introdotte dall’art. 9, comprensivo di 11 commi, della legge 2006/146.
Esimente generale di non punibilità
L’art. 9 in via preliminare dispone “Fermo quanto disposto dall’art. 51 cp non sono punibili” (seguono le indicazioni delle attività non punibili consentite agli ufficiali di pg per fini investigativi).
L’art. 51, co. 1 esclude la punibilità di chi abbia agito nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.
Tenuto conto che l’art. 55 cpp pone, tra l’altro, a carico della polizia giudiziaria l’obbligo di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale e ricercare gli autori di reato, si può dedurre la non punibilità degli appartenenti alla polizia giudiziaria che abbiano violato una norma penale per adempiere a quanto disposto dall’art. 55 cpp.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale corrente la non punibilità nell’ipotesi di cui sopra è applicabile però solamente se l’attività sia limitata al controllo, osservazione e contenuto dell’altrui azione illecita.
Per superare incertezze operative derivanti dalla genericità dell’anzidetta esimente sono state emanate specifiche norme in materia, ma il legislatore ha voluto far salva l’applicazione dell’art. 51 cpp, che però potrebbe essere suscettibile di interpretazione più estesa di quella di cui sopra, per i casi non espressamente regolati.
Soggetti abilitati, finalità ed ambito applicativo
Il co. 1, lett. a) attribuisce la potestà di compiere attività sotto copertura agli ufficiali di pg della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze a condizione che operino:
nel corso di specifiche operazioni di polizia;
e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai seguenti reati:
art. 648 bis e 648 ter cp;
- delitti contro la personalità individuale, artt. da 600 a 604 cp;
- deli