Rosanna Ferranti*

La guida in stato di ebbrezza

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A mettersi in macchina dopo aver bevuto si rischiano controlli e sanzioni severissime

Il codice della strada punisce come illecito penale la guida di un veicolo (non è importante se a motore o meno: è sanzionabile, dunque, anche il ciclista o il conduttore di un veicolo trainato da animali) quando ci si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche.
Per definire lo stato di alterazione psico-fisica del conducente cui l’art. 186 cds annette una serie variegata di sanzioni, il nostro ordinamento ha fissato a quota 0,5 grammi di alcol per litro di sangue (gr/l) il limite oltre il quale il comportamento di guida è dichiarato illecito.
Riguardo ai controlli del tasso alcolemico il codice della strada prevede l’impiego dell’etilometro quale fonte di prova della quantità di alcol nel sangue; consente, inoltre, l’impiego di apparecchi diversi per la verifica del semplice superamento della soglia-limite (cd strumenti precursori), al cui esito positivo è necessario che il conducente sia sottoposto alle misurazioni del tasso di alcol mediante etilometro. La polizia stradale, in questo senso, dispone di circa 1.000 apparecchi (etilometri e precursori) che hanno consentito nel corso del 2007 di verificare le condizioni di più di 755 mila conducenti.
Le circostanze del controllo possono essere del tutto casuali: la pattuglia, nel richiedere in visione i documenti per la circolazione, può invitare il conducente a sottoporsi alla verifica dell’alcol con il precursore o con l’etilometro senza che lo stesso manifesti sintomi evidenti di assunzione recente di alcol. Particolarmente importante è sottoporre a questo controllo i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, non solo per stabilire lo stato psico-fisico al momento dell’incidente, ma per consentire all’autorità giudiziaria di applicare specifici aggravamenti di pena con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 bis, cds) nonché, in caso di lesioni colpose o di omicidio colposo, per consentire di valutare l’imputabilità del conducente (artt. 91 e ss cp) e di irrogare sanzioni maggiori per il reato di lesioni colpose (art. 590 cp) ovvero per omicidio colposo (art. 589 cp): da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo.

Le sanzioni
Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha costruito quasi ex novo l’impianto sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza, graduando le pene in ragione del livello alcolemico riscontrato ed agendo sulle misure accessorie che gravano sulla patente di guida.
Innanzitutto, nel confermare la competenza a giudicare del Tribunale in composizione monocratica (comma 2 ter), nel comma 2 sono stati formulati tre gruppi di sanzioni:
a) guidare in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l comporta l’irrogazione dell’ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) guidare in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l determina l’applicazione dell’arresto fino a 3 mesi e di un’ammenda da 800 a 3.200 euro; la patente viene sospesa da 6 mesi a 1 anno;
c) guidare in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l determina l’applicazione della misura dell’arresto fino a 6 mesi nonché dell’ammenda da 1.500 a 6 mila euro; la sospensione della patente è irrogata da 1 a 2 anni.
In tutti e tre i casi sono decurtati 10 punti dalla patente (20 nel caso di titolare di patente da meno di tre anni).
Le sanzioni sono aumentate in alcuni casi:
– raddoppio di tutte le sanzioni penali e amministrative, con l’aggiunta del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (misura applicata con la sentenza di condanna), se dalla guida del veicolo in stato di ebbrezza sia derivato un incidente stradale (non ha importanza se il sinistro abbia o meno conseguenza sulle persone), come previsto dal comma 2 ter;
– revoca della patente di guida nel caso in cui il tasso alcolemico superi il livello di 1,5 gr/l, se il conducente in stato di ebbrezza è alla guida di un autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli (attenzione: non si tratta solo dei conducenti professionali, ma in questo caso anche di chi traina un caravan o altro tipo di rimorchio con peso maggiore di 750 kg), ovvero quando sia incorso nella medesima violazione nel corso di un biennio.
Quando è accertato un tasso alcolemico superiore al limite di 0,5 gr/l, il conducente non può proseguire la marcia alla guida del veicolo. Se sul posto, o entro un tempo ragionevolmente breve, non è disponibile un altro conducente in grado di prenderlo in consegna, ove non sia possibile provvedere diversamente (ad esempio con l’intervento, a richiesta e a spese del conducente, di un mezzo di soccorso o di trasporto), il mezzo può essere sequestrato con la procedura dell’art. 321 cpp. Si tratta del sequestro preventivo, finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato sia ulteriormente protratto nel tempo.
Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca. Si tratta infatti di dare applicazione alla misura prevista dall’art. 213, comma 6 sexies, cds introdotto dalla legge 168/2005, con affidamento obbligatorio del veicolo ad una depositeria autorizzata.
Quando viene accertato un tasso alcolemico oltre 0,5 gr/l e fino a 1,5 gr/l, il prefetto, con il provvedimento di sospensione della patente, ordina al conducente di sottoporsi ad una visita medica di revisione della stessa presso la Commissione medica provinciale, di cui all’art. 119 cds, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Tale visita consiste in una serie di esami clinici, che vengono successivamente ripetuti secondo una cadenza temporale fissata dalla stessa Commissione, volti ad escludere che lo stato di ebbrezza riscontrato sia esito di una condizione di abituale e patologica assunzione di alcol e a verificare per un lasso di tempo opportuno la persistenza dell’idoneità fisica alla guida. La patente di guida viene, pertanto, confermata di validità solo fino alla successiva serie di esami prescritti dalla certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione medica provinciale.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l, il prefetto nel provvedimento di sospensione di patente indica la durata dell’interdizione alla guida (compresa tra 1 e 2 anni, come sopra visto), subordinando però il rientro in possesso del documento all’esito positivo dell’esame medico disposto presso la Commissione medica provinciale.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
Chi senza un giustificato motivo rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo, come previsto dal comma 7 dell’art. 186 cds.
In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
– sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10 mila (aumentata da euro 3 mila a euro 12 mila se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto);
– sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
– fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito. In questo caso il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. Egli, infatti, non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. Il mezzo dovrà essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214 bis cds.
Il rifiuto di sottoporsi a controlli è anche sanzionato con la decurtazione di 10 punti dalla patente (raddoppiati a 20 se l’illecito amministrativo è commesso da un neopatentato).
Con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
L’illecito amministrativo, come visto, consiste nel non aderire al legittimo invito a sottoporsi a controllo. Ove il comportamento del conducente e i sintomi psico-fisici consentano di valutare la presenza dello stato di ebbrezza, questi viene perseguito anche per il reato di guida in stato di ebbrezza.
*Vice questore aggiunto del Servizio polizia stradale



Stradale: educare a una guida sicura
Numerose le iniziate promosse dalla Stradale per l’educazione a una guida sicura rivolte soprattutto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiore che negli anni hanno consolidato un progressivo successo. È il Progetto Icaro, con lo slogan Vivere la strada nel segno della sicurezza (in collaborazione con i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istruzione e con il sostegno dell’Unicef) a promuovere la cultura della legalità tra i ragazzi delle diverse città d’Italia ogni anno attraversate da un pullman azzurro. E sempre a Icaro è anche legato un concorso sui temi della sicurezza stradale. Ma non mancano anche progetti rivolti a sensibilizzare i più piccoli come la realizzazione di un simpatico album a fumetti Paperino e la sicurezza stradale, che insegna a scoprire le prime regole per muoversi sulla strada e Pronti a partir, con il pullman azzurro, che prevede ancora il tour per l’Italia del pullman dove i giovani possono conoscere le attività della stradale. Altro progetto Guido con prudenza che, partendo dalle discoteche, cerca di dissuadere i giovani, con una serie di consigli, a mettersi alla guida dopo aver bevuto.
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