Lorenzo D’Onofrio
Licenza di reagire
La recente normativa in materia di legittima difesa stabilisce con maggiore puntualità i casi in cui è lecito utilizzare un’arma per neutralizzare un’aggressione
Premessa
L’art. 52 (difesa legittima) cp, come modificato dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59 (articolo unico rubricato diritto all’autotutela in un privato domicilio) che ha aggiunto due commi all’unico dell’anzidetto articolo, è il seguente: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nel prosieguo vengono esaminate le innovazioni introdotte dalla nuova legge, correlate con gli aspetti essenziali della originaria e tuttora vigente disciplina in materia di difesa legittima.
Legittima difesa in generale
I presupposti della difesa legittima, come configurati nel co. 1 dell’art. 52 cp, sono i seguenti:
a) pericolo attuale di un’offesa ingiusta: comportamento in atto contrario all’ordinamento giuridico da cui può scaturire un evento lesivo;
b) necessità di difendere un diritto proprio o altrui: indispensabile reazione per la difesa di un diritto proprio o altrui (patrimoniale o personale), se non si vuole soccombere all’offesa;
c) sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa: adeguatezza della reazione con riferimento sia