Rosanna Ferranti*

Una spia a bordo

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I navigatori satellitari in grado di registrare le postazioni di rilevamento della velocità sono da considerarsi legali. Purché non interferiscano con l’attività di controllo

I navigatori satellitari per i veicoli a motore costituiscono ormai una realtà tecnica e commerciale di ampia diffusione tra i conducenti. Hanno sostituito la carta stradale nei lunghi viaggi e sono un prezioso ausilio per muoversi in città e nelle località che non si conoscono, senza pericolose consultazioni di piante stradali o bruschi arresti sul margine della strada per coinvolgere nella ricerca del percorso giusto “uno del posto”.
Le possibilità tecnologiche sono via via in crescita e localizzare, tramite il navigatore, punti significativi di interesse sulla rete stradale è diventato anche motivo di attenzione della pubblica amministrazione nel fornire servizi al cittadino (sul sito www.poliziadistato.it, per esempio, da qualche anno è possibile scaricare via Internet il file di localizzazione di tutti gli uffici di polizia sul territorio).
Tra le offerte disponibili – questa per lo più a titolo oneroso – vi è la possibilità di localizzare su mappa i posti di controllo della velocità attivati dagli organi di polizia stradale. Il navigatore satellitare in questo caso, sulla base dell’impostazione prescelta dall’utente, posiziona sulla pianta stradale il luogo del controllo di polizia e preavvisa il conducente (con richiami luminosi e/o sonori) circa il suo approssimarsi al punto indicato.
È sorto il dubbio se tale strumento, completo della mappatura dei posti di controllo della velocità, possa essere compreso tra i sistemi che, secondo quanto prescritto dall’art. 45, commi 9 bis e 9 ter cds, è vietato produrre, commercializzare ed utilizzare poiché “segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni” (art. 45, comma 9 bis, cds).
I divieti appena descritti furono introdotti nel dicembre del 1999 (legge 472/1999, art. 31) a seguito del proliferare di apparecchiature di importazione, genericamente denominate “antiautovelox”, che erano in grado di intercettare i segnali radio di alcuni dispositivi di controllo (pochissimi tipi), avvisando così il conducente della loro presenza e alterando, in casi limitati, anche il corretto funzionamento del misuratore di velocità.
Disponendo di questa apparecchiatura illecita, il conducente riceve l’informazione attuale che ad una determinata distanza è in funzione uno strumento di misurazione della velocità (peraltro solo quello con tecnologia del medesimo segno dell’antiautovelox capace di captarlo!) e viene messo in condizione di decidere se adeguare o meno la velocità del veicolo al limite previsto per il tratto di strada, vista anche l’interferenza con il funzionamento dello strumento.
Le sanzioni per colui che produce, commercializza o utilizza queste apparecchiature sono giustamente elevate: ove il fatto non costituisca un reato, è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 742 a 2.970 euro, con la confisca della cosa oggetto della violazione.
Una recentissima sentenza della Corte di cassazione (Sez. I del 24 maggio 2007, n. 12150) è intervenuta sul tema dell’antiautovelox affermando che l’illecito uso di tali strumenti si configura anche quando il conducente disponga solo dell’apparecchiatura idonea a interferire sul funzionamento del misuratore di velocità, pur se non dà alcun avviso all’interessato della presenza del posto di controllo.
Secondo la Corte “… la ratio della disposizione è evidentemente quella di impedire che siano elusi i controlli effettuati con le apparecchiature di rilevamento della velocità e di impedire che in tal modo i veicoli possano procedere a velocità vietate. Rispetto a tale ratio è del tutto indifferente che il dispositivo consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti ovvero addirittura continuando a mantenere la velocità vietata”.
In questo contesto normativo si deve collocare la questione posta all’inizio: i dispositivi di navigazione satellitare che dispongono della localizzazione dei posti di controllo della velocità sono vietati?
L’espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 45, comma 9 bis, circa i “dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione”, è stata infatti spesa nei mesi scorsi lasciando intendere che i navigatori satellitari sui quali siano presenti i file con le informazioni relative ai posti di controllo della velocità siano strumenti del medesimo genere di quelli descritti in precedenza.
Ne sono nati alcuni quesiti, sia da parte dei produttori di navigatori satellitari che da parte di organi di polizia stradale, sui quali il Servizio polizia stradale è intervenuto con la circolare n. 300/A/1/24236/144/5/20/5 del 6 luglio scorso.
È stato chiarito che i navigatori satellitari per auto-motoveicoli non sono soggetti per se stessi alla disciplina di cui all’art. 45, commi 9 bis e 9 ter cds, perché sono in grado solo di registrare preventivamente le localizzazioni dei presunti siti ove si svolgono i servizi di controllo della velocità con apparecchiature mobili, ovvero le localizzazioni delle postazioni fisse, restituendo le informazioni immagazzinate in occasione del transito del veicolo nei pressi delle località registrate.
In altre parole, il navigatore satellitare può richiamare l’attenzione del conducente sull’avvicinarsi ad un punto sulla strada che qualcuno abbia precedentemente assunto essere luogo per i controlli sulla velocità, senza né poter segnalare se il servizio è attivo nell’attualità del transito, né tantomeno interferire con il suo funzionamento.
Le fonti di informazione circa la localizzazione dei posti di controllo sono in genere i siti ove i cittadini multati hanno voluto far conoscere il proprio disappunto indicando il luogo dove risulta essere stato posizionato il misuratore di velocità, con la presunzione che l’organo di polizia stradale scelga il più delle volte di tornare a collocare lo strumento nel medesimo punto.
La stessa Stradale da più di un anno provvede a far pubblicare sulle testate giornalistiche di maggiore diffusione e sul sito della Polizia di Stato dove e quando svolge i servizi di controllo degli eccessi di velocità, così come rende sempre disponibile e aggiornato l’elenco delle postazioni fisse in autostrada. Lo scopo è quello di sollecitare riflessioni e comportamenti virtuosi perché la tutela della sicurezza delle persone e dell’ordine lungo le strade chiede, innanzitutto, condivisione di intenti tra i cittadini più sensibili alla costruzione di una sicurezza partecipata.
E se qualcuno utilizza le medesime informazioni, non per comprendere dove e perché i pericoli per la sicurezza siano maggiori, ma nel tentativo di eludere il controllo trasformando le stesse in bit da far “trillare” lungo il proprio itinerario, si sarà almeno ottenuto che per qualche decina di metri il conducente si impegni a scegliere un comportamento legale.
È evidente che eventuali modifiche apportate ai sistemi di navigazione satellitare oggi in commercio affinché possano svolgere le funzioni di segnalare l’attualità del servizio di controllo della velocità e/o di interferire con lo strumento di misurazione di velocità, determinerebbe l’illiceità del loro impiego a bordo dei motoveicoli e degli autoveicoli.

*Vice questore aggiunto del Servizio di polizia stradale


Cosa dice il codice – Art. 45 cds
comma 9 bis – “È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.

comma 9 ter – “Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9 bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742,00 a euro 2.970,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI”.
01/01/2008