Il Daspo

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Guida pratica ai provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Tratto dal prontuario edito a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale anticrimine)

1 - INTRODUZIONE

Il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura introdotta con la l. 13 dicembre 1989 n. 401, per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.
La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni, per far fronte ai numerosi episodi di violenza che avevano colpito il mondo del calcio; il provvedimento è stato poi esteso con dl n. 162 del 2005 (convertito nella l. n. 210 del 17 ottobre 2005) anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero. L’ultima modifica è stata varata nel febbraio 2007 con il decreto Amato, emesso a seguito di gravi episodi di violenza occorsi in occasione del derby Catania-Palermo nella stagione agonistica 2006-2007, che vedeva la morte dell’ispettore Raciti.
Il Daspo è una misura di prevenzione atipica caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero; può essere altresì comminato dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Ue per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il Daspo può essere applicato anche nei confronti di soggetti minorenni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (il divieto è notificato a coloro che esercitano la patria potestà o la tutela).
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive è considerata una misura amministrativa e non penale, anche se poggia nel 90% dei casi su un’informativa di reato all’ag da parte delle forze dell’ordine.
Può essere emesso:
a)nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
  - reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. 18/4/1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
  - reati di cui all’art. 5 della l. 22/5/1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);
  - reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n. 122 convertito, con modificazioni, nella l. 25/6/1993, n. 205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
  - reati di cui all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e dell’art. 6 ter della l. 13/12/1989 n. 401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici).
b)Nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di una semplice denuncia, come previsto dal decreto Amato, e non necessariamente dopo una condanna penale, ha comportato molti rilievi di incostituzionalità. In realtà, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione.
La lunghezza dei processi in Italia comporta, tuttavia, che, nella normalità dei casi, la persona sottoposta al Daspo sconti per intero la “diffida” senza che il processo che ad essa ha dato origine venga celebrato, compromettendo di fatto alcune libertà fondamentali come quella personale (art. 13 Cost.) e di circolazione (art. 16 Cost.).
Il Daspo viene emesso dal questore o dall’ag (con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati) e la sua durata può variare da uno a cinque anni, nel primo caso, o da due a otto anni, se emesso dall’ag (in base alle modifiche del decreto Amato del febbraio 2007 – prima la durata prevista ex lege era da un giorno ad un anno nel primo caso e fino a 3 anni nel secondo).
Il provvedimento può prevedere come prescrizione ulteriore l’obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Tale prescrizione, comportando una limitazione della libertà personale dell’interessato, è sottoposta alla procedura di convalida del provvedimento stesso davanti al gip competente, sulla base del luogo dove ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il provvedimento.

2 - TIPOLOGIE DI DASPO

Emesso ad iniziativa del questore

Avviso dell’avvio  del procedimento amministrativo
Il Daspo è un provvedimento che proviene da un’autorità amministrativa e presuppone, pertanto, un apposito procedimento amministrativo che prevede in primis, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, l’avviso dell’avvio del procedimento, al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare (in questo caso al questore), nei successivi 15 giorni, memorie difensive, prima dell’emissione del provvedimento.
Sul punto, tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale non sembra univoco ed accade sovente che alcune ag non convalidino i provvedimenti emessi dal questore in quanto carenti di tale presupposto (l’avviso dell’avvio del procedimento), ritenuto da alcune autorità assolutamente necessario, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di necessità ed urgenza per la sicurezza.

Procedura di urgenza
Nei casi in cui il Daspo debba essere emesso in via di urgenza (che deve essere specificatamente motivata dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto e dall’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), la procedura sopra indicata non viene effettuata ed il provvedimento di “diffida” viene emesso immediatamente dal questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo (l’interessato potrà promuovere le azioni previste per l’annullamento del provvedimento per la ritenuta assenza di urgenza nell’emissione del Daspo e per difetto quindi di procedura ex art. 241/90).

Emissione del provvedimento da parte del questore
Nei casi in cui ricorrano tutti i presupposti di legge e valutate le memorie presentate eventualmente dall’interessato, il questore emette il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
In merito alla individuazione del questore territorialmente competente all’emissione del provvedimento, non essendo prevista alcuna specifica indicazione normativa, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene, con orientamento univoco, che l’autorità di pubblica sicurezza competente sia quella del luogo ove si sono verificati gli episodi violenti, a prescindere dalla residenza del sottoposto alla misura.

Procedura di notifica del provvedimento
Il provvedimento di “diffida”, una volta emesso dal questore, per acquisire piena efficacia, dovrà obbligatoriamente essere notificato all’interessato (ossia portato a conoscenza e consegnato in copia al soggetto sottoposto a divieto) così come disposto dall’art. 9 reg. tulps.
Solamente a seguito dell’avvenuta notifica, il Daspo diventa efficace ed attivo comportando il divieto di accedere alle manifestazioni sportive specificatamente indicate nel provvedimento che, quindi, ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica.

Emesso a seguito di sentenza dell’autorità giudiziaria

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 della l. 401/89 (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, l’ag può disporre nei confronti del condannato, ove lo ritenga opportuno e come prescrizione aggiuntiva, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eventualmente, l’obbligo di presentazione alla pg durante lo svolgimento delle competizioni specificatamente indicate, per un periodo da due a otto anni, prevedendo eventualmente anche la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1 bis, lettera a) del dl 26/4/1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla l. 25/6/1993, n. 205 (obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità).
Il capo della sentenza di condanna, non definitiva, che dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo.
L’ag ha facoltà di disporre il Daspo anche in caso di patteggiamento, ove venga ritenuta la pericolosità del soggetto.

3 - PRESUPPOSTI NECESSARI PER L’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Per rendere ineccepibile il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da possibili eccezioni dell’ag e di scongiurare o rendere inefficaci eventuali ricorsi promossi dall’interessato, è assolutamente necessario che sia emesso sulla base di alcuni presupposti necessari, di cui alcuni previsti espressamente dalla legge, pena l’annullabilità del provvedimento stesso.
Tali presupposti necessari sono:
   - identità certa del proposto (rilevata da valido documento di riconoscimento, interrogazione alla banca dati dell’anagrafe comunale, fotosegnalamento, verbale di dichiarazio

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01/12/2007