Licenza di porto di fucile
Sono un ispettore capo, abbonato alla rivista da circa 30 anni. Mi rivolgo a lei per avere chiarimenti circa la validità della licenza di porto di fucile uso caccia nel caso in cui non sia stato effettuato il relativo pagamento delle tasse di concessioni governative. Inoltre, vorrei sapere se – pur in mancanza del pagamento degli oneri fiscali – si può esercitare lo sport del tiro a volo e si possono acquistare e trasportare armi comuni da sparo con relative munizioni.
F. G.
In merito a quanto richiesto, si osserva, preliminarmente, che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 reg. tulps, un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, nella misura stabilita per l’arma oggetto dell’autorizzazione. La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza (trattandosi di differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della pubblica amministrazione, che nel loro contenuto unitario, rappresentano l’operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi) rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche per le attività connesse alla sua titolarità (ad esempio acquisto di armi e munizioni). A ciò si aggiunge
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