Lorenzo D’Onofrio

Ritorno allo sport

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Gli incidenti che hanno segnato l’ultima stagione calcistica, hanno spinto il legislatore a modificare il decreto dello scorso febbraio sul fenomeno della violenza negli stadi. Tra inasprimento delle pene e misure di prevenzione

Premessa
Al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, ripetutisi negli ultimi tempi, il legislatore è ritornato sull’argomento con un nuovo provvedimento legislativo; si tratta del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 411, di cui esamineremo gli aspetti innovativi in materia penale e di misure di prevenzione.

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6)2
I presupposti che consentono al questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive sono stati ampliati, inserendo nell’elencazione dei reati anche la denuncia o la condanna per il reato di cui all’art. 6 ter ed aggiungendo la possibilità di disporre tale divieto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, in occasione o a causa di manifestazioni sportive (co. 1).
Il divieto di accesso può essere disposto anche nei confronti dei minori degli anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale (co. 1 bis).
È rimasta invariata la potestà del questore di integrare il provvedimento del divieto di accesso con l’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia nel corso delle giornate in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera l’anzidetto divieto e la conseguente convalida dell’ag (commi 2, 2 bis, 3 e 4), ma la durata del divieto e dell’ulteriore prescrizione da “non superiore a 3 anni” è stata elevata a “non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni” (co. 5).
Le infrazioni al divieto di accesso o alle prescrizioni sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con multa (co. 6). In precedenza era prevista la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa. Relativamente alla sentenza di condanna di cui al co. 7 è prescritto che il giudice “dispone” (non “può disporre”) il divieto di accesso e l’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia per un periodo da 2 a 8 anni (in precedenza da 2 mesi a 2 anni) e può disporre la pena accessoria di prestare un’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. È prescritto, altresì, che il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso è immediatamente esecutivo e che il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
Nessuna innovazione riguarda il co. 8.
Ad integrazione di quanto sopra si riporta il testo dell’art. 1 septies co. 2 del dl 28/2003, conv. con mod. dalla legge 88/2003, come modificato dall’art. 5 della presente legge: “Chiunque, fuori dei casi di cui all’art. 1 quinquies, co. 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentaz

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01/09/2007