Allo stadio con gli steward

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Tratto dalle “Linee guida per l’impiego di uomini e mezzi delle forze di polizia” dell’Ufficio ordine pubblico – Dipartimento della pubblica sicurezza

1  Introduzione
Il campionato è già iniziato e tornano in primo piano i provvedimenti da adottare negli stadi del nostro Paese, con l’obiettivo di abbassare gli episodi di violenza e di riportare il calcio ad essere sempre più uno spettacolo per tutti, famiglie comprese. Le misure antiviolenza prevedono anche la presenza degli steward, figura introdotta dall’ultima normativa (legge 4 aprile 2007, n. 41), che gradualmente affiancherà il personale delle forze di polizia nella gestione delle tifoserie in particolare agli ingressi, con compiti di smistamento e di verifica del regolamento di uso degli impianti sportivi. Il decreto del ministro dell’Interno, datato 8 agosto 2007 e pubblicato sulla GU n. 195 del 23 agosto 2007, fornisce ulteriori indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, i compiti del Gos, (il Gruppo operativo di sicurezza che vigilerà sull’attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward. Quanti sono, le loro funzioni e quali i requisiti fisici e professionali per farne parte.

2  Il Gos (Gruppo operativo sicurezza)
In base alla recente normativa, le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili, tra l’altro, del controllo dei titoli di accesso, dell’instradamento degli spettatori e più in generale del rispetto del “Regolamento d’uso dell’impianto”.
L’intera attività viene svolta sotto la vigilanza del Gos, il quale opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario di polizia nominato dal questore.
Del Gos fanno parte funzionari dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, della Polizia municipale nonché il delegato per la sicurezza.
Il giorno in cui si disputa l’incontro, tale organismo assume la funzione di “Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione”, ricomprendendo al suo interno anche il dirigente dei servizi di ordine pubblico incaricato dal Questore.
Tale Centro, riunito per l’intera durata dell’evento, assolve ai seguenti compiti:
stabilisce gli orari di apertura dei cancelli, avuto riguardo ai tempi necessari per eseguire pre-filtraggi e filtraggi;
fissa le frequenze dei controlli mediante metal detector;
coordina gli interventi per la gestione della sicurezza;
gestisce le eventuali emergenze.
In prospettiva, in ogni impianto dovrà essere previsto un “dispositivo standard”, composto dalle forze di polizia territoriali, da un adeguato numero di steward ed altre professionalità tecniche, che permetterà di garantire il mantenimento delle condizioni di funzionalità dell’impianto sia per gli aspetti di “safety” che di “security”.
In tale contesto, ciascun componente opererà in maniera integrata e nel rispetto dei propri vincoli gerarchici, fermo restando i profili di responsabilità per l’ordine e la sicurezza pubblica che il quadro normativo vigente affida ai funzionari di pubblica sicurezza individuati dal questore con propria ordinanza.
In altre parole, si configura un modello di gestione della sicurezza dell’evento sportivo che vede la funzione pubblica, svolta dalle forze di polizia, integrata dall’opera di incaricati di un pubblico servizio.
 
3  Gli steward
Le società organizzatrici, fatte salve diverse prescrizioni del questore della provincia, fondate su valutazioni di rischio che tengono conto delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, dovranno impiegare per ciascuna gara calcistica, un numero di steward non inferiore al rapporto di 1 ogni 150 spettatori effettivi, ovvero di 1 ogni 250 spettatori in riferimento alla capienza dell’impianto certificata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevedendo un’adeguata aliquota di personale di sesso femminile.
Il loro impiego dovrà avvenire sulla base di un piano approvato dal Gos, almeno tre giorni prima della gara.
Si ribadisce al riguardo che la pianificazione delle attività degli steward compete al “delegato alla sicurezza” che ne garantisce la direzione ed il coordinamento operativo.
Al fine di preservare l’efficacia dei servizi, ogni modifica del piano dovrà avvenire nell’ambito del Gos.
I citati addetti, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indosseranno una casacca fluorescente di colore giallo o arancione, contenente la scritta “steward” ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore, nonché uno o più asterischi per individuare i compiti di “capo unità”, “coordinatore” e “responsabile di funzione” (figura 4).
L’operato degli steward comprenderà, oltre alla bonifica dell’impianto, il prefiltraggio ed il filtraggio, con compiti anche all’interno dello stadio durante l’incontro ed in occasione del deflusso.
Ma vediamoli nel dettaglio.

a) Bonifica dell’impianto
Prima dell’apertura al pubblico, gli steward provvederanno con le modalità approvate dal Gos, e sotto la supervisione delle forze dell’ordine territoriali, all’ispezione preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata a:
verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili;
garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle persone o delle cose;
adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga;
verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di video-sorveglianza e presidiare in maniera continuativa l’impianto al termine delle operazioni di bonifica.
A conclusione delle attività, dovrà essere informato il dirigente del Gos il quale, in caso di necessità, richiederà l’intervento di personale qualificato.

b) Prefiltraggio
In prossimità dei varchi di accesso all’area riservata dell’impianto (area di prefiltraggio), le “unità operative” di steward, affidate ciascuna ad un proprio “capo unità” e sotto la direzione di un “coordinatore”, provvederanno a:
verificare che il biglietto d’ingresso esibito sia intestato alla persona che lo possiede, tramite un valido documento di identità. In caso di difformità ovvero nell’ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista di documento d’identità dovrà esserle negato l’ingresso;
verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall’art. 11 ter del dl. 8 febbraio 2007 n. 8, l’accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;
controllare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto al fine di:
evitare l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
verificare, presso l’apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l’introduzione se illeciti o comunque se non preventivamente autorizzati;
accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato (tornello) attraverso il quale si accede all’area di massima sicurezza e quindi agli spalti.

c) Filtraggio
In prossimità dei preselettori di incanalamento, operativi lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward, sempre sotto la supervisione delle forze di polizia territoriali, provvederanno a:
regolamentare i flussi e instradare gli spettatori verso i tornelli di accesso procedendo a ulteriori verifiche intese ad evitare l’introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
effettuare il sommario controllo visivo delle persone, delle borse e oggetti al seguito anche mediante metal detector portatili, per un’aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti.
In prossimità dei tornelli elettronici, gli steward assicureranno:
il presidio dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza dell’impianto;
l’eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
l’instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere.

d) Attività all’interno dell’impianto sportivo
All’interno dell’impianto, gli steward indirizzeranno il titolare del biglietto verso il proprio posto a sedere.
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicureranno, come previsto nel regolamento d’uso dell’impianto:
la vigilanza finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo mediante scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
l’osservazione e vigilanza degli spettatori finalizzata anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità e individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle forze dell’ordine;
la vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
la custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati in consegna, ove previsto, all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto sportivo;
la perimetrazione del terreno di gioco, ove necessario;
l’eventuale separazione, all’interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
la vigilanza e il controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori, con indirizzamento alle aree locali loro riservate;
il concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia;
il concorso attivo negli altri servizi previsti dal “Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza”.
In caso di trasgressione delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, gli steward provvederanno a richiamare il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, invitandolo, se del caso, a lasciare l’impianto.
Qualora l’invito non sortisse effetto, lo steward accerterà l’identità dello stesso attraverso la verifica di un valido documento d’identità e l’esibizione del titolo d’accesso, procedendo alla successiva segnalazione dei fatti alle competenti autorità.
Di tale attività dovrà essere puntualmente data notizia, mediante apposita modulistica a cura del responsabile o deldelegato alla sicurezza,tramite il sistema di comunicazione interno al Gos, anche per l’eventuale intervento di appartenenti alle forze dell’ordine territoriali.
Va ricordato che l’accesso agli impianti sportivi è, in ogni caso, subordinato alla presentazione di un valido documento, anche per i minori di anni 14, i quali dovranno essere accompagnati da un genitore o un esercente la patria potestà.

4  Requisiti personali e professionali degli steward
Gli steward devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione.

Requisiti personali

Requisiti fisici:
età compresa tra i 21 e i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per “Delegato per la sicurezza” nonché per “Responsabile di funzione” e “Coordinatore”;
età ricompressa tra i 18 e i 55 anni per “Capo unità” e “Steward”;
buona salute fisica e mentale;
assenza di daltonismo;
assenza di uso di alcol e stupefacenti;
capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.
I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

Requisiti culturali minimi:
diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, per “Delegato per la sicurezza”, “Responsabile di funzione” e “Coordinatore”;
diploma di scuola media inferiore e conoscenza di almeno una lingua straniera per “Capo unità” e “Steward”; la conoscenza di almeno una lingua straniera – obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi – è considerata titolo preferenziale.

Requisiti soggettivi:
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 7 ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di cui alla lettera b);

Requisiti psicoattitudinali:
capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell’assunzione;
attitudine ad esercitare i compiti previsti e in particolare a individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell’area dell’impianto sportivo.
Capacità professionali

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali che diano una approfondita formazione agli steward a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli steward devono essere formati tra l’altro per:
assumere le responsabilità che sono loro affidate;
conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall’atteggiamento e dai modi di comportamento all’accettazione e ai controlli di sicurezza;
conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all’impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all’impianto.
 
5  La formazione degli steward
Gli steward dovranno frequentare, a cura delle società sportive, dei corsi di formazione generale per assicurare la corretta formazione nelle specifiche cinque aree di intervento. La metodologia formativa prevede, oltre ad una necessaria impostazione teorica, una cospicua area pratico-applicativa delle lezioni, con esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi analogici e reali volti a stimolare un efficace coinvolgimento dei partecipanti e un effettivo processo di apprendimento.
L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti dei programmi formativi idoneo materiale didattico e dispense, che le società sportive potranno adottare come base comune, pur potendolo integrare autonomamente.

Programma dei corsi di formazione ed addestramento

Area giuridica – approfondimento dei profili giuridici, dei compiti e della organizzazione degli steward, conoscenza della normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi.
Area ordine pubblico – conoscenza della normativa sull’Autorità di pubblica sicurezza, approfondimento delle problematiche connesse al governo e alla gestione dell’ordine pubblico, conoscenza del ruolo e dei compiti del Gos, conoscenza del regolamento d’uso dell’impianto ove prestano servizio e del piano di mantenimento delle sue condizioni di sicurezza, elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasioni di competizioni internazionali.
Area sicurezza – conoscenza delle tematiche relative alla prevenzione e all’attività antincendio, gestione dell’impianto sportivo, cenni sul pronto intervento sanitario e sulle tecniche di gestione delle masse.
Area psicologico-sociale – trattazione delle tematiche connesse alla consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale, alla conoscenza del mondo dei tifosi, alla psicologia sociale ed all’accettazione delle diversità e alla gestione dei conflitti, all’orientamento al servizio ed alla comunicazione nonché all’acquisizione di nozione base per la gestione dell’assistenza a persone diversamente abili.
Area tecnica – l’acquisizione delle nozioni, peculiari per ogni impianto, sulle sue caratteristiche costruttive e sulle modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell’organizzazione dell’area adiacente allo stadio.

Durata della formazione
Le aree di intervento del programma illustrato dovranno essere sviluppate, per le ore minime di seguito riportate, in relazione ai seguenti profili professionali d’impiego.

Livello apicale di formazione (Delegato per la sicurezza)
Giuridica (10) – Ordine pubblico (10) – Sicurezza (8+6) – Psicologico-sociale (4) – Tecnica (6) – Aggiornamento ed esercitazioni (42).
1° Livello di formazione (Responsabile di funzione)
Giuridica (8) – Ordine pubblico (6) – Sicurezza (4+4) – Psicologico-sociale (2) – Tecnica (2) – Aggiornamento ed esercitazioni (26).
1° Livello di formazione (Coordinatore)
Giuridica (6) – Ordine pubblico (6) – Sicurezza (3+3) – Psicologico-sociale (2) – Tecnica (2) – Aggiornamento ed esercitazioni (14).
Livello base di formazione (Capo unità/steward)
Giuridica (4) – Ordine pubblico (4) – Sicurezza (4+4) – Psicologico-sociale (2) – Tecnica (2) – Esercitazioni (22).
Si precisa che le ore previste per l’Area sicurezza sono divise, rispettivamente, fra normative antincendio e nozioni di primo intervento sanitario. Le ore di aggiornamento, successive al corso di formazione generale, sono da considerarsi aggiuntive rispetto al monte ore obbligatorio.

Certificazione
Al fine di garantire l’efficacia di tale programma di formazione, in relazione agli obiettivi di sicurezza e ordine pubblico e con l’intento di valorizzare e recuperare la dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi e assicurare la correttezza e l’omogeneità operativa degli steward, esiste la previsione che i percorsi formativi illustrati siano certificati:

Ex ante – attraverso la definizione di un sistema di requisiti minimi specifici, accertati dall’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, della idoneità delle strutture formative ove verranno tenuti i corsi e delle capacità professionali dei soggetti che verranno incaricati dell’insegnamento e dell’addestramento.
Ex post – attraverso la verifica della efficacia del complesso delle attività formative e addestrative, mediante valutazione finale mediante test a scelta multipla e/o esame mediante colloquio, affidata ad una apposita commissione nominata dall’organismo formativo indicato all’art. 2 comma 4 del dm 8 agosto 2007.


NOTE:

1 - L’art. 19 ter del dm 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” – coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, prevede, tra l’altro, l’istituzione e la composizione del Gos.

2 - Tutelati ai sensi dell’art. 6 quater (violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive): della legge n. 401/89 e successive modifiche: 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 1 bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

3 - In forza dell’art. 1, comma 3 ter del decreto legge dell’8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2007, n. 41.

4 - Ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Atti di accertamento) - Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica. 2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.



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01/09/2007