Francesco Falciola*

Viaggiare d’estate: regole e consigli di guida sicura

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Estate 2007, scuole chiuse, esami di stato terminati ma anche caldo, molto caldo: tempo di vacanze, svago, divertimento; per molti italiani invece il lavoro continua. Ma lo scenario del movimento è e rimane per tutti unico: la strada. Autostrade ormai ai limiti dei carichi fisiologici di progetto vengono in questo periodo investite di una biblica missione: quella di veicolare l’esodo dei vacanzieri o meglio gli esodi, compresi quelli, “micro”, da week-end. Non va meglio alle strade extraurbane martoriate da perenne e disarticolata manutenzione, gestite da enti diversi, dotate di segnaletica talvolta obsoleta e spesso “contraddittoria”, insidiose negli attraversamenti dei centri abitati. In compenso in città le cose non vanno molto peggio che d’inverno: anzi, il traffico pare meno intenso ma gli utenti sembrano, colpa forse del caldo, meno disponibili a sopportare “affronti” del tipo: sottrazione del parcheggio opzionato con manovra “manu militari”, rallentamento della colonna per uso del cellulare e diniego di precedenza, vero e proprio diritto di rango costituzionale quando sono gli altri a doverla concedere. C’è anche chi per riaffermare il diritto leso non esita a rocamboleschi inseguimenti con esiti sui quali è il caso di sorvolare. In definitiva il modo di vivere la strada esprime in modo estremamente chiaro la cultura del rispetto: rispetto degli altri ma anche di noi stessi e, soprattutto, della vita.

1 LA GUIDA SICURA: IL CONCETTO
Il volante rappresenta fin dall’infanzia un obiettivo da raggiungere al quale vengono associati sogni e aspirazioni. Conseguita la patente, la guida di un’autovettura significa ampliamento degli spazi di libertà, piacere, a volte gioia, ma con il passare del tempo guidare diventa una necessità, un’abitudine, un fatto quotidiano scontato, un complesso di automatismi come aprire gli occhi al suono della sveglia, alzarsi, infilarsi le pantofole, radersi. Ma nel “percorso” camera-bagno, a parte l’infortunio domestico, sempre in agguato, il numero di incidenti è statisticamente irrisorio, mentre il “percorso” casa-ufficio o casa-svago riserva le insidie più preoccupanti.
Occorre quindi recuperare il rapporto con la guida in termini di consapevolezza innanzitutto dell’attività concreta che stiamo svolgendo al volante: un’attività alla quale si riconduce comunque un inaccettabile numero di vite umane dissolte in un istante (oltre seimila in un anno e solo in Italia, senza contare il numero di feriti, invalidi permanenti, famiglie rovinate).
Un’attività a rischio infortunio in modo superiore a molte attività professionali in senso stretto ritenute rischiose.
Ma questa consapevolezza di fondo è solo la prima condizione per un approccio sicuro alla guida: è necessario “metabolizzare” il concetto di guida sicura.
La guida sicura non è un modo particolare con cui si atteggia la guida, ma costituisce la condizione essenziale per la “sicurezza delle persone nella circolazione stradale”1. Comprende tre contenuti fondamentali: conoscenze normative, consapevolezze culturali, cognizioni e capacità tecniche.

a) Le conoscenze normative
A prescindere dal livello culturale e dal ruolo nella società, nel rapporto con il codice della strada siamo “democratici” nel senso di essere – addetti ai lavori esclusi – tutti, o quasi, completamente al buio in materia, salvo qualche spiraglio di luce che non deriva dalla conoscenza diretta della legislazione stradale, ma da quanto ci viene propinato dalle riviste del settore più o meno “specializzate”. Certo è che non possiamo pretendere di conoscere compiutamente il codice della strada ma è comunque improponibile un conducente che non conosca norme fondamentali tra le quali, soprattutto, quelle di comportamento, comprese nel titolo V del cds, a cominciare dall’art. 140, norma peraltro priva di sanzione e per questo sconosciuta pur rappresentando il canone fondamentale della “deontologia della guida” e quindi della sicurezza stradale2.
La conoscenza del cds è limitata, di solito, agli articoli che individuano le violazioni che commettiamo e conosciamo aprendo con il cuore in gola le buste verdoline contenenti “atti giudiziari”. Qualche sforzo ulteriore si limita comunque alla ricerca di quelle norme che ci forniscono risposte alle ormai classiche domande: “I vigili si possono mettere con l’autovelox lungo la superstrada?”, “Possono farmi la multa senza fermarmi?”, eccetera. In altri termini la conoscenza del cds, quando la si vuol sviluppare, si arena nella ricerca di “ciò che gli altri non possono fare” senza curarsi di “ciò che noi dobbiamo fare”.

b) Le consapevolezze culturali
La modifica apportata all’art. 1 del cds evidenzia come la sicurezza stradale non debba risolversi in un’affermazione di principio, ma in un fondamentale criterio di riferimento culturale destinato a qualificare l’approccio nei confronti della strada di tutti gli utenti. Ciascuno di noi, in quanto non esiste cittadino che non sia nel contempo utente della strada, deve farsi carico di un complesso di doveri morali e giuridici che non si risolve nel mero rispetto delle norme del cds, dovendosi sviluppare come abito mentale comprendente rispetto verso il prossimo e verso l’ambiente, tolleranza verso gli errori altrui perché spesso sono anche errori nostri, disponibilità nei confronti di chi si trova in difficoltà. Interiorizzare questo atteggiamento culturale significa anche perdere meno tempo.

c) Le cognizioni e le capacità tecniche
La guida sicura si distingue in: guida sicura attiva e guida sicura emergente.
La prima consiste nella conoscenza e nell’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per una guida efficace e sicura, nonché nella capacità di prevedere il comportamento dell’auto e, soprattutto, degli altri utenti della strada e, quindi, nell’attitudine a prevedere e prevenire le insidie; la seconda nella capacità di riconoscere e gestire, superandole, le situazioni di emergenza.
Purtroppo la guida sicura è un prodotto di scarsa diffusione: i programmi ministeriali non prevedono infatti l’insegnamento pratico delle tecniche di guida sicura presso le autoscuole, pur essendo, queste le uniche strutture alle quali sono attribuite per legge l’istruzione e la formazione dei conducenti3. Di contro, diverse ditte private offrono corsi di guida sicura, mentre alcune formano istruttori rilasciando diplomi e attestazioni, purtroppo, solo parzialmente riconosciuti sotto il profilo pubblicistico.
Eppure queste ditte offrono un prodotto di altissimo livello, tanto che anche il Dipartimento della pubblica sicurezza vi ricorre, quando necessario, per il perfezionamento nella guida riservato a target particolari di operatori.

2 ESTATE: MOBILITÀ E SICUREZZA
Nel periodo estivo le esigenze di mobilità “a largo raggio” per il normale utente aumentano e l’impiego dell’auto è in questo periodo maggiormente gravoso per l’alta temperatura e per il traffico, ma anche per le “performance” spesso richieste in termini di trasporto e di chilometraggio.
L’auto che nel corso dell’anno trova per lo più impiego con il solo conducente a bordo, diviene d’estate un contenitore metallico al quale si attribuiscono, forse troppo ottimisticamente, doti particolari in tema di “trasporto promiscuo” di adulti, bambini, anziani, bagagli, animali, suppellettili destinate alla casa al mare, attrezzature sportive, generi alimentari e cose varie.
Questa differenziazione impone la necessità di predisporre nel migliore dei modi l’auto, il conducente e anche i passeggeri affinché il viaggio possa rappresentare una prima fase della vacanza da vivere con serenità e sicurezza.

a) L’autovettura: le verifiche
Le autovetture4 attuali sono caratterizzate da elevati livelli di sicurezza attiva5 e passiva6 e richiedono, rispetto ai vecchi modelli, minori attenzioni in termini di manutenzione. Queste peculiarità inducono però spesso l’utente a disinteressarsi della propria autovettura, trascurando verifiche e controlli indispensabili per la sicurezza.
Prima di intraprendere un viaggio è consigliabile rivolgersi presso un’officina specializzata per un controllo globale di efficienza meccanica e dinamica dell’auto. Dovranno essere controllati i filtri, in particolare quello dell’aria, i livelli di acqua, olio e dei liquidi dell’impianto frenante, del lavavetri e del sistema di servoassistenza alla guida, mentre un’attenta verifica, da svolgersi in parte in officina e in parte su strada, avrà per oggetto sterzo, ruote, pneumatici e ammortizzatori. Anche l’impianto di climatizzazione dovrà essere sottoposto ad un accurato controllo perché, in particolare nel periodo estivo, un adeguato microclima all’interno dell’abitacolo garantisce non solo comodità ma anche sicurezza.
Una verifica così delineata non comporta costi rilevanti ma si presenta molto raramente perché l’utente si rivolge in officina quasi esclusivamente per interventi di riparazione e, quindi, solo dopo rotture o inconvenienti palesi. Questo comportamento non tiene nel dovuto conto i rischi derivanti da rotture meccaniche che possono manifestarsi improvvisamente, magari in autostrada.
L’art. 80 del cds prevede testualmente che “per le autovetture… la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie in materia”; l’osservanza degli adempimenti così delineati dall’art. 80, non comporta che l’autovettura permanga in condizioni di efficienza “standardizzata” nei periodi delineati di quattro e due anni. Il proprietario ha quindi l’onere di sottoporla alle necessarie verifiche a prescindere dalle scadenze previste, così come il conducente, ove non proprietario, non può ritenersi esente da responsabilità morali, ancora prima che giuridiche, nel porsi alla guida di un veicolo inefficiente e insicuro.
Importante e quasi sempre trascurato è il controllo della pressione dei pneumatici. Un tempo i libretti “uso e manutenzione” delle autovetture consigliavano di provvedervi ogni 500 km. Attualmente l’intervallo è da ritenere troppo ampio perché i pneumatici, caratterizzati per la maggior parte dal sistema di tenuta dell’aria di tipo tubeless che esclude la camera d’aria, possono subire diminuzioni di pressione per urti accidentali subiti dalle ruote.
La pressione di gonfiaggio deve essere verificata a temperatura ambiente e quindi prima di iniziare il viaggio: diffidiamo quindi dei controlli proposti presso le stazioni di servizio autostradali, spesso prodromici rispetto ad altri interventi come il cambio d’olio non richiesto e, soprattutto, non necessario.
Attenzione anche allo spessore del battistrada dei pneumatici: la profondità minima degli intagli principali, fissata per le autovetture dal Regolamento di esecuzione del cds in 1,6 mm, non garantisce le condizioni di massima sicurezza attiva, soprattutto sul bagnato. È quindi consigliabile sostituire i pneumatici al raggiungimento di 3 mm di spessore.
A prescindere dallo spessore del battistrada i pneumatici “invecchiano” nel senso che le caratteristiche chimico-fisiche subiscono un decadimento qualitativo dovuto al tempo e all’esposizione agli agenti atmosferici. Pertanto ogni cinque-sei anni è consigliabile sostituire i pneumatici anche a fronte di residui di battistrada rassicuranti.

b) L’autovettura: documenti da avere a bordo
Dall’art. 192 del cds discende l’obbligo per il conducente di autovettura di esibire, a richiesta degli operatori di polizia, la carta di circolazione, la patente e il certificato di assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla guida7.
L’obbligo di esibizione presuppone quello sancito dall’art. 180 cds in virtù del quale il conducente deve avere in auto e nella propria immediata disponibilità la documentazione indicata. Se ci troviamo quindi a guidare l’auto di un conoscente o di un parente anche per breve percorsi, dobbiamo verificare la presenza a bordo dei documenti necessari nonché l’esposizione sul parabrezza, o comunque nella parte anteriore, del contrassegno di assicurazione8, documento distinto dal certificato di assicurazione.

La carta di circolazione
La carta di circolazione viene rilasciata al proprietario dell’autovettura dall’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri che ha provveduto all’immatricolazione.
Lo smarrimento, il furto o la distruzione della carta di circolazione, sono oggetto di specifica denuncia che l’intestatario, così come previsto dal dpr 9 marzo 2000 n. 105, deve presentare, entro 48 ore dalla constatazione, presso un ufficio di polizia esibendo un documento di identità valido. In tale sede viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Ottenuto il permesso provvisorio, la carta di circolazione eventualmente rinvenuta, dovrà essere distrutta9. Decorsi 45 giorni dalla data di adozione del permesso provvisorio di circolazione, senza che il duplicato della carta di circolazione sia giunto presso la residenza dell’interessato, quest’ultimo potrà interpellare il call-center al numero verde 800.232.323, per chiedere informazioni sullo stato del procedimento.
La carta di circolazione è soggetta ad aggiornamento nelle ipotesi di trasferimento di proprietà e di residenza. Nell’ultima ipotesi l’onere del proprietario si adempie con la compilazione, al momento della presentazione all’anagrafe del cambio di residenza, di un apposito modello contestuale (vale anche per la patente) che verrà poi trasmesso all’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che provvederà quindi ad inviare all’interessato una etichetta adesiva, riportante la nuova residenza anagrafica, da applicare in corrispondenza di un apposito spazio riportato sulla carta di circolazione.
In caso di trasferimento di proprietà, il proprietario, entro 60 giorni dall’autenticazione dell’atto, deve invece presentare all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.
Per le autovetture, in quanto veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico, è previsto anche il certificato di proprietà che il proprietario deve richiedere entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione. A differenza di quest’ultima, il conducente non è tenuto ad avere con sé anche il certificato di proprietà, documento che viene custodito dal proprietario dove lo ritenga opportuno.

La patente
Per la guida di un’autovettura è necessaria la titolarità di patente di categoria B o superiore che attualmente viene rilasciata dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
La patente di categoria B, rilasciata anteriormente al 1° gennaio 1986, assorbe quella di categoria A10 e di sottocategoria A111, abilitando anche alla guida dei motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t compresi i motocicli leggeri. I titolari di patente B, rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988, non sono invece abilitati alla guida di motocicli nei Paesi comunitari al di fuori dell’Italia. Attenzione, quindi, se si vuole intraprendere un viaggio su due ruote all’estero. La patente di categoria B rilasciata a decorrere dal 26 aprile 1988, abilita invece, per quanto riguarda i motocicli, esclusivamente alla guida di quelli leggeri. A prescindere dalla data di conseguimento, inoltre, la patente di categoria B abilita alla guida dei ciclomotori, mentre il titolare di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (cd. patentino) è tenuto a restituirlo al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, al momento del conseguimento della patente.
La patente di categoria B ha validità di dieci anni dal momento del rilascio o della conferma. Se il titolare ha superato i cinquanta o i settanta anni la patente è valida, rispettivamente, per cinque o tre anni dalla data del rilascio o della conferma. I termini appena accennati vengono spesso dimenticati, quando non sono proprio conosciuti, dagli utenti anziani che non usano abitualmente l’auto. La guida con patente scaduta è sanzionata dall’art. 126, comma 7 cds che comporta attualmente la sanzione da 148 a 594 euro ed il ritiro della stessa patente. Il procedimento per ottenere la conferma della patente comporta l’accertamento della permanenza dei requisiti fisici e psichici previsti dall’art. 119 del cds, da effettuare presso l’unità sanitaria locale competente o dai medici indicati al comma 2 dello stesso articolo, compresi i medici militari e quelli appartenenti ai ruoli sanitari della Polizia di Stato. Il certificato medico attestante la sussistenza dei requisiti previsti viene trasmesso, entro cinque giorni dalla visita, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il competente Ufficio centrale del Dipartimento provvede quindi ad inviare per posta all’interessato un tagliando di convalida da applicare sulla patente. In attesa del tagliando, si può guidare a patto di avere con sé il certificato medico oltre, ovviamente, alla patente.
Anche per la patente vige l’obbligo per il titolare di presentare denuncia presso un ufficio di polizia nelle ipotesi di smarrimento, furto o distruzione. Al fine di ottenere il previsto permesso provvisorio di guida, l’interessato dovrà presentarsi, oltre che con un documento di riconoscimento, con due fotografie formato tessera. Per quanto riguarda le vicende del permesso provvisorio ed il duplicato vale, per l’utente, quanto sopra specificato con riferimento alla carta di circolazione.
Per quanto riguarda il cambiamento di residenza, analogamente a quanto si verifica per la carta di circolazione, l’aggiornamento è a cura del Dipartimento per i trasporti territoriali sulla base del modello contestuale compilato dall’interessato presso l’anagrafe. Anche in questo caso viene inviata all’utente un’etichetta adesiva da apporre sulla patente di guida.

Il certificato di assicurazione
Il certificato di assicurazione è il documento che costituisce prova della copertura assicurativa e si distingue dal contrassegno da apporre sul parabrezza e dal contratto di assicurazione vero e proprio firmato dalla compagnia e dall’assicurato. La mancanza del certificato comporta la sanzione in misura ridotta di 36 euro, mentre la mancata esposizione del contrassegno comporta analoga sanzione nella misura di 22 euro. Il contravventore è in ogni caso tenuto ad esibire presso un ufficio di polizia l’originale dei documenti indicati. L’inosservanza di tale intimazione è sanzionata, ai sensi dell’art. 180, comma 8 cds con la sanzione da 370 a 1.485 euro. Ben più gravi le sanzioni previste nell’ipotesi di mancata o scaduta copertura assicurativa, violazione che comporta, tra l’altro, il sequestro del veicolo e la custodia a carico del conducente o dello stesso proprietario solidalmente responsabile. La copertura assicurativa comporta l’effettività del pagamento del premio relativo al periodo di riferimento, mentre l’efficacia della copertura si estende fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purché entro tale termine l’interessato provveda al pagamento previsto.

c) L’autovettura: equipaggiamenti da avere a bordo

Dispositivi retroriflettenti
I dispositivi retroriflettenti sono stati concepiti per garantire sia la sicurezza del conducente o dei passeggeri costretti in particolari situazioni a scendere dal veicolo che la sicurezza degli altri utenti della strada. Tali dispositivi devono essere conformi, nei materiali e nelle caratteristiche fotometriche, alla norma di unificazione europea UNI EN 471 del 1994 e presentare il marchio CE.
L’art. 162 del cds disciplina l’uso dei dispositivi retroriflettenti ma non ne prescrive la presenza a bordo che si presenta quindi come necessaria conseguenza del previsto obbligo di far uso di tale dispositivo. L’obbligo di far uso del giubbotto o delle bretelle riflettenti riguarda:
- il conducente che scende dal veicolo per collocare o recuperare il triangolo o che comunque circola sulla strada nelle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 162 cds12;
- il passeggero o comunque anche la terza persona che provvede al posizionamento o al recupero del triangolo.

Triangolo
Il segnale mobile di pericolo – “triangolo” nel linguaggio corrente – rientra, ai sensi dell’art. 72 del cds, nell’equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli. L’uso del triangolo è finalizzato a presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata al di fuori dei centri abitati.
Il triangolo deve essere posizionato, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 162 cds:
- posteriormente al veicolo fermo o all’eventuale ostacolo che ne preclude la visibilità;
- ad un distanza di almeno 50 m dal veicolo fermo e comunque in modo che ne sia garantita la visibilità rispetto ad una distanza di 100 m;
- ad una distanza di almeno 100 m dal veicolo in autostrada, salvo l’eventualità di veicolo fermo lungo la corsia di emergenza o sulla piazzola di emergenza.

Un consiglio
Pur non ricorrendone l’obbligo è opportuno tenere in auto, ai fini di una sicurezza globale e nell’ottica della più volte richiamata “cultura della guida”:
- una torcia di adeguato fascio luminoso;
- un kit di pronto soccorso, peraltro obbligatorio in alcuni paesi come l’Austria, la Croazia e la Grecia;
- una dotazione di attrezzi “base” per potere, quanto meno, cambiare in sicurezza e tempi rapidi una ruota bucata.

d) Prescrizioni e consigli

Il conducente
Nel paragrafo 2.1 è stato evidenziato il concetto di “sicurezza attiva”, da intendersi come il complesso delle soluzioni tecniche predisposte per prevenire i rischi di incidenti. Ma, a parte elettronica, centraline, ABS e quant’altro, il vero dominus della sicurezza attiva è il conducente che deve orientarsi verso la guida con senso etico nella consapevolezza che si tratta di un’attività fortemente esposta a rischi soprattutto per il prossimo.
La “cultura della sicurezza stradale” riguarda anche la fase che precede la guida. Ecco, in sintesi i fondamentali consigli “preventivi” per un viaggio sicuro:
- documentarsi sulle strade e gli itinerari da percorrere per prevenire durante il viaggio quelle manovre tanto pericolose quanto ricorrenti, anche in corrispondenza di svincoli autostradali, dovute ad indecisione;
- non fidarsi troppo del “navigatore satellitare”, anche perché la relativa consultazione comporta comunque il distoglimento da una piena attenzione nella guida;
- programmare il viaggio prevedendo una sosta ogni tre ore per rompere la monotonia della guida e recuperare la corretta concentrazione a vantaggio della sicurezza. Le soste sono a maggior ragione necessarie se si trasportano bambini o animali domestici;
- evitare di assumere medicinali prima di porsi alla guida. Nell’ipotesi di terapia farmcologica in atto è opportuno consultare il medico in relazione al rapporto tra assunzione di medicinali e sonnolenza13;
- evitare di assumere alcolici e non solo per non incorrere nella violazione prevista dall’art. 186 ma, soprattutto, perché l’alcol, anche al di sotto del limite fissato dal legislatore nella quantità di 50 mg di etanolo su 100 ml di sangue (0,50 g/l), determina compressione dei riflessi e riduzione delle capacità di elaborazione delle percezioni sensoriali14;
- prepararsi al viaggio con una corretta alimentazione, preferendo alimenti come verdure, legumi e carni bianche, evitando i dolci, i grassi, i fritti, ed anche dosi eccessive di zuccheri perché hanno bisogno di molta acqua nel processo di metabolizzazione e, quindi, tendono a provocare fenomeni di disidratazione. Se si parte al mattino è consigliabile una colazione a base di yogurt e muesli ed eventualmente frutta secca che gradua l’assorbimento degli zuccheri e mantiene stabile l’insulina. Da evitare il classico cornetto e cappuccino, colazione che prolunga i tempi di digestione;
- intraprendere il viaggio ben riposati, evitando di anticipare la sveglia rispetto agli orari di abitudine e di iniziare il viaggio dopo sedici/diciassette ore di veglia. Durante il viaggio, specie se svolto in orario notturno, è essenziale per la sicurezza riconoscere i segnali del sonno che si manifestano con pruriti, difficoltà di procedere a velocità costante, tendenza a cambiare posizione, sbadigli, diminuzione generale dell’attenzione, “annullamento” nella memoria di un tratto di strada appena percorso. Al primo segnale un unico consiglio: fermarsi in un luogo sicuro e dormire.
Durante il viaggio ricordiamo di mantenere sempre accesi, al di fuori dei centri abitati15, i fanali anabbaglianti. I veicoli dispensati dall’osservanza di tale prescrizione sono quelli iscritti nei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi: si tratta di veicoli di interesse storico che, per ovvie ragioni, non è opportuno utilizzare per le vacanze estive16.

Caravan e “carrelli”
Nel periodo estivo la mobilità si esprime anche con complessi veicolari caratterizzati da diverse tipologie di rimorchi: carrelli leggeri per trasporto bagagli, caravan, carrelli anche a due assi per trasporto natanti e attrezzature sportive.
La patente di cat. B consente al conducente dell’autovettura il traino di un rimorchio dotato di massa massima autorizzata non superiore a kg 750. Si tratta dei cosiddetti “carrelli” destinati al trasporto dei bagagli. L’art. 56 disciplina in particolare il traino dei “carrelli appendice”, destinati al trasporto di bagagli e attrezzi e dotati di due ruote. I carrelli appendice sono considerati parte integrante del veicolo trainante e pertanto i dati concernenti il numero di telaio, le dimensioni, il tipo di carrozzeria, la massa complessiva e il tipo del dispositivo di frenatura, devono essere riportati sulla carta di circolazione.
I carrelli appendice si distinguono in due categorie:
- massa massima complessiva a pieno carico: kg 300; lunghezza massima m 2, larghezza massima m 1,20. Si tratta di carrelli trainabili da autovetture dotate di massa a vuoto fino a kg 1000.
- massa massima complessiva a pieno carico: kg 600; lunghezza massima m 2,50; larghezza massima m 1,50. Si tratta di carrelli trainabili da autovetture dotate di massa a vuoto oltre kg 1000.
Il trasporto di natanti di piccolo cabotaggio, alianti smontati ed altre attrezzature sportive è riconducibile all’art. 56 lettera “f” del Cds che disciplina la circolazione dei “rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive”, i cosiddetti Tats, introdotti nel 1985 per consentire il traino di rimorchi anche di rilevanti dimensioni ai conducenti muniti di semplice patente di cat. B purché vengano rispettati i seguenti limiti:
- lunghezza massima del complesso autovettura più rimorchio: m 18,75;
- altezza massima: m 4,00;
- larghezza massima: corrisponde alla larghezza dell’autovettura aumentata di settanta centimetri e arrotondata ai cinque millimetri superiori. La larghezza massima non può, in ogni caso, eccedere la misura di m 2,55;
- peso complessivo (autovettura più rimorchio a pieno carico): kg 3500.
La normativa inerente ai rimorchi Tats prevede inoltre che il peso complessivo del rimorchio non può eccedere la massa a vuoto dell’autovettura.
Per esigenze di trasporto comportanti una massa complessiva ulteriore, è necessario munirsi della patente BE, estensione specifica della B, che consente di condurre un’autovettura dotata di rimorchio per un peso complessivo superiore a 3,5 t.
La patente di cat. B abilita anche al traino di caravan a condizione del rispetto dei limiti di massa, peso e dimensioni previsti per i rimorchi Tats ad eccezione della lunghezza massima complessiva, fissata per i caravan in m 12.

Bambini e passeggeri
Il trasporto delle persone è soggetto ad una gamma di regole finalizzate a garantire la massima sicurezza del viaggio.
L’art. 172 del cds vincola il conducente ed i passeggeri delle autovetture all’uso delle cinture di sicurezza. L’obbligo vige anche per i passeggeri che prendono posto sui sedili posteriori, se l’autovettura è dotata dall’origine di cinture di sicurezza anche posteriormente o comunque dei relativi e idonei punti di attacco. Il mancato uso delle cinture di sicurezza concretizza la violazione prevista dall’art. 172 del cds, oblabile con la somma di 70 euro e comportante la decurtazione di cinque punti. La stessa sanzione si applica nell’ipotesi in cui le cinture siano inefficienti.
I bambini di statura e peso rispettivamente inferiori a 1 metro e 50 e a 36 kg, devono essere assicurati con dispositivi di ritenuta, omologati e adeguati al loro peso. I dispositivi di ritenuta per bambini sono dotati di una targhetta obbligatoriamente apposta sulla struttura e riportante gli estremi di omologazione e la classe di peso17. Per prevenire lesioni midollari nell’ipotesi di incidente e conformemente al comma 5 dell’art. 172 cds, i bambini non possono essere trasportati utilizzando il seggiolino del sistema rivolto contro marcia su un sedile vincolato ad airbag frontale con esclusione dell’ipotesi di disattivazione del sistema anche in modo automatico.
L’innovazione introdotta dal dlgs 13 marzo 2006 n. 150, ha escluso la possibilità, con riferimento ai veicoli provvisti di cinture di sicurezza, del trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a tre anni anche se accompagnati da una persona maggiore di anni sedici.

“Amici” a bordo
I viaggi estivi riguardano spesso gli animali domestici, in particolare cani e gatti, che è possibile trasportare in auto osservando alcune regole e qualche ulteriore consiglio.
L’art. 169 del cds vieta il trasporto in auto di più di un animale domestico e comunque in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida. La norma è da interpretare nel senso che anche il trasporto di un solo animale domestico viene sanzionato se, in relazione a circostanze concrete, può pregiudicare la sicurezza della circolazione. È comunque prevista la possibilità di trasporto degli animali domestici anche in numero superiore purché posizionati all’interno di apposite gabbie areate o nella parte posteriore dell’abitacolo purché appositamente divisa da rete od altra struttura idonea che, se permanente, è soggetta ad autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. La previsione in astratto della possibilità di trasportare un animale domestico mantenendolo – di fatto – libero all’interno dell’abitacolo, deve correlarsi con il principio informatore della sicurezza stradale di cui all’art. 140 cds. Questa chiave di lettura della norma deve indurre a trasportare il cane o il gatto comunque all’interno di una gabbia o in una parte dell’abitacolo appositamente delimitata.
Si omette volutamente qualsiasi considerazione sul comportamento inqualificabile, generativo tra l’altro di responsabilità penale, di chi, in luogo di portare in vacanza il suo “piccolo amico” o di affidarlo temporaneamente ad una struttura idonea, preferisce disfarsene abbandonandolo sul ciglio della strada con conseguenze spesso anche tragiche sotto il profilo della sicurezza stradale.

e) La guida: tecnica e sicurezza
L’inserto di aprile, nel trattare le tecniche di guida per gli operatori di polizia, evidenzia una serie di consigli utili anche per qualsiasi utente della strada.
La ricapitolazione di alcuni concetti già allora evidenziati è un utile corollario al presente lavoro destinato a tutti i conducenti.

Posizione di guida
Una corretta posizione di guida è fondamentale per guidare senza stancarsi e poter gestire le situazioni di emergenza con efficacia e sicurezza. Ecco le regole essenziali da osservare:
- regolare la distanza tra pedaliera e sedile facendolo scorrere fin quando, mantenendo premuto il pedale della frizione, la gamba sinistra rimarrà leggermente piegata;
- assumere la posizione base delle mani sul volante, ipotizzandolo come la corona di un orologio, alle “ore 9,15”. Da questa posizione, ruotare il volante fino a 150°. A questo punto la posizione dello schienale sarà corretta se il braccio “esterno” rimarrà leggermente flesso, mentre la schiena ben aderente al sedile;
- regolare la posizione del poggiatesta tenendo conto che non serve per far riposare il capo, ma rappresenta una dotazione di sicurezza passiva. In particolare dovrà essere posizionato in modo tale che la nuca ne rimanga distante 5-7 cm, mentre la sommità del capo non dovrà sopravanzare in altezza quella del poggiatesta;
- posizionare adeguatamente gli specchietti retrovisori interno ed esterni;
- allacciare la cintura di sicurezza, per convinzione e non per timore dei controlli degli organi di polizia stradale.
Durante la guida occorre poi mantenere un costante “ancoraggio” che si raggiunge osservando le regole evidenziate ed appoggiando il piede sinistro sul poggiapiedi/passaruota, la gamba sinistra contro il pannello dello sportello e quella destra contro il tunnel centrale.

Uso del volante
Usare il volante è il momento più intuitivo della guida, ma sterzare con fluidità, efficacia e sicurezza rappresenta invece un traguardo non sempre raggiunto dalla maggior parte dei patentati. Per una posizione di guida corretta, ma anche per poter usare il volante nel migliore nei modi, è necessario assumere la posizione base impugnandolo alle “ore 9,15”, mantenendo i pollici appoggiati sulle razze e le mani allineate con gli avambracci, senza quindi angolare l’articolazione dei polsi. Nella guida le mani, quando si rende necessario spostarle, dovranno scorrere lungo la corona del volante ed esternamente ad essa.

Come sterzare
Una parte rilevante dei patentati, a prescindere dall’età e dall’esperienza di guida acquisita, sterza troppo e troppo a lungo in relazione alla traiettoria da seguire.

Sterzata semplice
La maggior parte delle curve non impone invece lo spostamento delle mani dalla posizione base già evidenziata (ore 9,15), non richiedendo più di 100° di angolo sterzata-volante. Sterzando si tenga conto che l’auto si inserisce in curva con la mano esterna che “spinge” imprimendo la rotazione al volante, mentre quella interna segue il movimento del volante senza “tirare”.

Sterzata composta
Quando si rende necessario sterzare con angoli di sterzata-volante superiori a 100°, occorre seguire una tecnica diversa.
La curva deve essere anticipata posizionando la mano interna alle ore 12,00, l’auto viene quindi inserita in curva, questa volta, dalla mano interna che “tira”, mentre quella esterna rimane nella posizione base lasciando scorrere la corona del volante fin quando la mano interna si troverà in posizione contrapposta e così si conclude la prima fase della sterzata complessa. A questo punto la mano esterna “spinge” fino a raggiungere complessivamente 190° gradi di sterzata-volante: 90° (prima fase) e 100° (seconda fase).

Sterzata complessa e tecnica dell’incrocio
Se la curva ha un raggio ancor più limitato, si ricorre ad una terza tecnica che consente di sterzare fino a raggiungere, se necessario, la massima angolazione di 540° di sterzata-volante, corrispondenti a circa 30° di angolazione delle ruote rispetto all’asse longitudinale.
Questa tecnica è da osservare anche per correggere la sbandata del retrotreno ed assume la definizione di “controsterzo”, ma è anche la più efficace per parcheggiare e nel traffico urbano in genere.
La rotazione del volante viene attivata dalla mano esterna fino al raggiungimento di circa 120° di sterzata-volante, mentre la mano interna che inizialmente ha fatto scorrere il volante rimanendo in posizione neutra, anticipa la massima escursione di quella esterna impugnando il volante ad “ore 12,00” e quindi “tirerà” il volante fino al raggiungimento della posizione base, mentre quella esterna, lasciata contemporaneamente l’impugnatura per evitare l’incrocio delle mani, raggiungerà anch’essa la posizione base ad “ore 9,15”, ponendosi simmetricamente contrapposta a quella interna. A questo punto la mano esterna attiverà una nuova sterzata fino al raggiungimento, se necessario, della massima angolazione delle ruote.
Questa tecnica permette di raggiungere il più rapidamente possibile la massima angolazione delle ruote e di recuperarla in direzione contraria ed è pertanto indispensabile per gestire, con la tecnica del controsterzo e del riallineamento, sbandate anche “importanti”, innescate da sovrasterzi dovuti ad errori di guida o a situazioni di emergenza.

L’autovettura: un complesso dinamico in movimento
Finora sono state approfondite le tecniche di guida propedeutiche che possiamo verificare anche senza mettere in moto il motore, ma cosa succede quando imprimiamo all’auto il movimento?
Guidare è un’attività essenzialmente pratica, ma sono necessari approfondimenti sui principi dinamici della guida per scansare pregiudizi e gestire con serenità e sicurezza l’auto che non è un “pezzo di ferro”, ma un sistema dotato di un’“anima”, non sempre disponibile ad accettare i nostri maltrattamenti. Cominciamo dal peso. Il peso è distribuito in modo omogeneo sulle quattro ruote solo ad auto ferma.
Esaminiamo alcune situazioni: curvando a sinistra, il peso grava più sulle ruote di destra che su quelle di sinistra; frenando o anche solo rallentando, soprattutto ad alta velocità, il peso aumenta progressivamente sulle ruote anteriori e analogamente diminuisce su quelle posteriori; viceversa accelerando le ruote anteriori si alleggeriscono, mentre quelle posteriori ricevono più peso. Il fenomeno è denominato “trasferimento di carico” e aiuta nella fase di inserimento dell’auto in curva. Le auto più maneggevoli sono marcatamente sensibili al trasferimento di carico, quelle più stabili lo sono di meno. Maneggevolezza significa prontezza dell’auto ai comandi di sterzo, ma una maneggevolezza esuberante comprime la stabilità rendendo l’auto troppo reattiva. La stabilità è misura della capacità dell’auto di mantenere la traiettoria impostata rimanendo neutra ai trasferimenti di carico.
I concetti evidenziati sono stati approfonditi con l’inserto del numero di aprile, mentre le tecniche di frenata18 meritano un approfondimento dedicato al normale conducente.

Frenare bene: la distanza di sicurezza e le tecniche
La convinzione di saper frenare è spesso uno dei presupposti dei più gravi incidenti: qualsiasi conducente è in grado di utilizzare al 100% il potenziale motoristico di un’auto mentre solo pochi “top drivers” riescono altrettanto bene nell’uso dell’impianto frenante. In realtà l’efficacia e la sicurezza della frenata è inoltre pregiudicata da una valutazione errata dello spazio e del tempo che porta ad una compressione della distanza di sicurezza. La prima condizione da soddisfare in tema di frenata attiene pertanto alla fase precedente l’azione frenante: “la frenata inizia prima della frenata”; attenzione quindi allo spazio (per arrestare un’auto che procede alla velocità di 100 km/h su asfalto asciutto sono necessari quasi settanta metri) e al tempo (in un secondo alla stessa velocità si percorrono oltre ventisette metri). Scopo della frenata nella guida ordinaria è quello di arrestare l’auto o rallentarne la velocità in generale o per affrontare una curva con ampio margine di sicurezza. In tale ultima eventualità la frenata decrescerà di intensità in corrispondenza dell’avvicinarsi della curva per attenuare la dinamica del trasferimento di carico ed evitare di imboccarla con un eccesso di peso sull’anteriore, correndo in tal modo il rischio di una perdita di aderenza del treno posteriore.
Il freno serve anche a salvarci nelle situazioni di emergenza, ma una frenata mal gestita può determinare insidiose sbandate, mentre talvolta è consigliabile evitare di frenare per superare l’emergenza.

La distanza di sicurezza
Il concetto di distanza di sicurezza viene definito dal combinato disposto degli artt. 149 cds e 348 del relativo Regolamento di esecuzione. La definizione è chiara sul piano descrittivo: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”, mentre, sotto il profilo quantitativo, il complesso di condizioni dettate dell’art. 348 del Regolamento di esecuzione complica – ma non potrebbe essere diversamente – il concetto: “La distanza di sicurezza tra due veicoli deve essere sempre commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all’entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente”.
Le formule matematiche così come i dati acquisiti in via sperimentale non aiutano a quantificare secondo un metodo scientifico la distanza di sicurezza, tante sono le variabili che entrano in gioco19. Per approssimarci al concetto di distanza di sicurezza, occorre considerare lo spazio di frenata che risulta direttamente proporzionale al quadrato della velocità: pertanto, se alla velocità di 60 km/h lo spazio di frenata è di quindici metri circa, a 120 km/h non saranno sufficienti trenta metri per fermare l’auto ma ne occorreranno almeno sessanta. Lo spazio di arresto risulta dalla somma dello spazio di frenata con quello percorso nel “tempo tipico di intervento” o “tempo di reazione”, quantificabile in un secondo. Una distanza di sicurezza pari allo spazio di arresto risulterebbe però eccessiva e incompatibile con la sicurezza perché verrebbe sistematicamente “assorbita” dagli altri utenti soprattutto in autostrada.
Una distanza di sicurezza affidabile è quantificabile invece dalla somma dello spazio di arresto con lo “spazio di sicurezza” che, in base a quanto sperimentalmente raccolto, è quantificabile nel 35-40% circa dello spazio di frenata.
Conoscere il concetto di distanza di sicurezza sul piano teorico non è sufficiente per una guida sicura: occorre infatti “allenarsi” visivamente assumendo, a titolo esemplificativo, i seguenti riferimenti:
- la lunghezza di un’auto media è di circa 4 m;
- la segnaletica orizzontale longitudinale è rigidamente vincolata a precise misure: in particolare le strisce longitudinali discontinue per separazione delle corsie nei tratti con velocità di progetto superiori a 110 km/h, sono lunghe 4,5 m ed intervallate da uno spazio di 7,5 m mentre si riducono ad una lunghezza di 3 m per un intervallo di 4,5 m nei tratti con velocità di progetto compresa tra 50 e 110 km/h.
Pertanto in autostrada per ogni striscia bianca percorriamo dodici metri. L’inosservanza della distanza di sicurezza è la causa più ricorrente degli incidenti in autostrada e lungo le strade extraurbane.

Frenare sicuri
Procedendo nella marcia il conducente regola la velocità premendo l’acceleratore e mantenendo il tacco del piede destro in appoggio sul pavimento. Approssimandosi una curva o dovendo comunque rallentare fino eventualmente ad arrestare la marcia, il piede destro premerà il pedale del freno mantenendo sempre il tacco in appoggio. La frenata, se particolarmente decisa, deve iniziare con auto e ruote dritte mentre la relativa intensità avrà carattere decrescente. Si tratta di due regole fondamentali spesso disattese con la conseguenza di ritrovarsi, anche a velocità non elevate, in difficoltà e senza margini di sicurezza: se si frena piano all’inizio si è poi costretti ad aumentare l’intensità dell’azione frenante in corrispondenza della curva giungendovi con un eccesso di peso sull’anteriore che può determinare un insidioso sovrasterzo nella fase di inserimento. Un eccesso di azione frenante in inserimento potrebbe anche determinare, ma è meno probabile, la reazione opposta della prosecuzione del veicolo per la tangente. Con le vetture in produzione fino agli anni Settanta si sconsigliava – e si sconsiglia – di frenare in curva; di contro le auto di attuale produzione reagiscono in modo più attenuato e meno insidioso ad un’azione frenante contestuale alla sterzata. In tal caso l’azione frenante può contribuire a curvare con maggior efficacia e sicurezza: la frenata dovrà comunque avere carattere decrescente ed essere limitata alla prima fase della curva ove un alleggerimento relativo del posteriore agevola l’inserimento attenuando la deriva e consentendo di curvare con minor angolo di sterzo.
Nella guida ordinaria, l’eventuale dotazione del sistema Abs non incide, in quanto tale dispositivo entra in funzione solo in determinate condizioni di aderenza.
La frenata di emergenza di fronte ad un pericolo improvviso richiede invece, fin dall’inizio, la massima pressione sul pedale se l’auto è dotata di Abs; in mancanza di questo dispositivo, peraltro indispensabile per un livello soddisfacente di sicurezza attiva, il conducente dovrà modulare la frenata per evitare il bloccaggio delle ruote ed il conseguente aumento dello spazio di arresto. L’Abs fornisce le migliori prestazioni in presenza di ammortizzatori efficienti e pneumatici alla corretta pressione e in condizioni adeguate.

*Dirigente Sezione polizia stradale di Terni



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01/07/2007