a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Cassazione civile ]

Contrassegno invalidi
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 dpr n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al dpr n. 495 del 1992, il cd. “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, la corte di cassazione ha annullato la decisione del giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del “contrassegno invalidi”).
(Sez. I – 13 gennaio 2005 n. 00508)

Strisce pedonali e obbligo di precedenza
In tema di circolazione stradale e di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, integra violazione dell’art. 191, primo comma, del codice della strada (dlgs 30 aprile 1992 n. 285), ed è sanzionabile, anche la condotta del conducente del veicolo che, approssimandosi la zona pedonale, non sia attenta e particolarmente prudente, con adeguata limitazione della velocità del mezzo, e non consenta di cedere la precedenza al pedone che attraversi la carreggiata negli immediati pressi delle strisce pedonali, piuttosto che su queste.
(Sez. I – 20 gennaio 2005 n. 01220)

Auto abbandonata sul suolo pubblico
La collocazione di autovettura parzialmente demolita e priva di targa sul suolo pubblico integra gli estremi dell’infrazione prevista dall’art. 14 e punita dall’art. 50 del dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 posto che, ai sensi dell’art. 7, comma primo, lettera l) dello stesso decreto, sono considerati rifiuti speciali “i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”. Più in particolare, la eventuale scelta del detentore di mantenere il veicolo per sfruttarlo ...


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01/06/2007