Pierluigi Borgioni*
In punta di lama
La disciplina delle armi da taglio esaminata attraverso tutti i suoi aspetti: storici, amministrativi e penali
Definizione
Come “bianche” si indicano le armi da taglio. Si tratta di una definizione tradizionale e di uso comune, ma che in realtà non trova alcun riscontro nell’ordinamento in materia di armi, per cui non possiamo considerarla una terminologia giuridica in senso stretto.
La definizione di “armi bianche” trova origine, infatti, diversi secoli fa, e venne coniata per indicare le armi con lama in acciaio (il cui aspetto lucente richiamava il colore bianco), per distinguerle da quelle realizzate con metalli più scadenti e meno duraturi, quali il bronzo o il ferro, che si presentavano con un colore scuro e opaco.
Per il legislatore, invece, quelle dotate di lama sono “armi proprie da punta e taglio”; la definizione si ricava dal combinato disposto dell’art. 30 del Tulps – per il quale sono armi proprie tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona – e dell’art. 45 del relativo regolamento, che definisce “… armi gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”.
Come si può notare, il concetto di arma propria da punta e taglio viene espresso in via generale, senza addentrarsi in definizioni più tecniche e precise (come, invece, viene fatto nel precedente art. 44 per le armi da sparo).
Il legislatore del 1940 era, probabilmente, ben consapevole delle difficoltà che avrebbe presentato il tentativo di individuare con precisione tutte le varie tipologie di “armi bianche”.
Armi di questo genere fanno, infatti, parte della storia e della cultura dei vari popoli della Terra, a partire dalle civiltà più antiche.
Ogni antica popolazione e ogni tribù delle aree più remote del pianeta ha sviluppato proprie armi da taglio, destinate al combattimento, ai sacrifici rituali, alle parate militari o ad altre manifestazioni sociali della propria cultura.
Tentare di classificarle e catalogarle tutte sarebbe improponibile anche per il più esperto degli antropologi.
Nel nostro sistema giuridico, pertanto, la distinzione tra armi proprie da punta e taglio e quelle improprie è rimessa all’interpretazione di coloro che sono chiamati ad applicare le norme penali, quindi, in prima battuta, le forze di polizia ed, a seguire, l’a