Balduino Simone*

Tutela del diritto d’autore

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Introduzione
L’affermarsi delle nuove tecnologie e soprattutto di Internet ha reso sempre più accessibile e fruibile a una grande massa di persone musica, scritti e immagini. Difficile effettuare controlli ma non bisogna dimenticare che nel nostro Paese esiste una normativa che tutela il diritto d’autore che permette all’operatore di polizia, ma anche agli appartenenti alle Capitanerie di porto, alla Siae e alle Dogane, comunque dotati di specifiche attribuzioni ex lege, che abbiano avuto notizia o accertino un episodio di contraffazione di poter intervenire. Riportiamo la legge 22 aprile 1941 n. 633 come modificata dal dlgs 9 aprile 2003, n. 68 e la circolare del dipartimento della pubblica sicurezza n. 123/C2/130.A.389 del 23 dicembre 2004.

Legge 22/4/1941 n. 633 (come modificata dal dlgs 9/4/2003, n. 68)

Art. 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la Siae e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’Istat per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Art. 171
Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od un

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01/06/2007