Giandomenico Protospataro*

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Pagare o contestare?

COME TUTELARE I PROPRI DIRITTI

A chi non è mai capitato di aver commesso una violazione stradale oppure di aver ricevuto per posta un verbale o una cartella esattoriale?
Anche se la prima reazione è quella di imprecare – dicendo “che sfortuna… una così bella giornata rovinata…” – è necessario affrontare questo problema con compostezza e senso civico riconoscendo il proprio sbaglio – se è stato commesso – oppure facendo valere i propri diritti se riteniamo che vi sia stato un errore di accertamento della violazione o nel verbale che abbiamo ricevuto.
Per mettervi in condizione di far valere i vostri diritti, abbiamo predisposto questa guida pratica con la quale cercheremo di esplorare insieme gli strumenti di difesa che il codice della strada fornisce all’utente che è stato fermato oppure che ha ricevuto per posta un verbale di contestazione di una violazione stradale.

Verbale e preavviso di violazione
Iniziamo con il definire in modo più chiaro qual è l’atto contro il quale ci è consentito reagire. Dopo che una violazione è stata accertata, il codice della strada consente di ricorrere contro il verbale di contestazione, cioè quel documento che è stato compilato e ci è stato consegnato direttamente sulla strada dal poliziotto che ci ha fermati oppure che, se non siamo stati fermati subito, ci è arrivato per posta o ci è stato comunque consegnato al nostro domicilio da un messo comunale o da un altro poliziotto. Solo questo documento, infatti, contiene tutti gli elementi necessari per fare ricorso.
Non è possibile, invece, ricorrere contro un preavviso di accertamento, cioè quel “foglietto colorato” che abbiamo trovato sul parabrezza del nostro veicolo in sosta. Questo documento ci consente soltanto di pagare la sanzione amministrativa entro un breve termine temporale, accettando così la violazione che è stata accertata ed evitando di dover pagare le ulteriori spese di notifica del verbale vero e proprio. Infatti, se non si paga entro i termini indicati nel preavviso, l’Ufficio di polizia da cui dipende chi ha accertato la violazione, sulla base dei dati contenuti nel preavviso stesso e degli ulteriori accertamenti necessari (effettuati a spese del destinatario), compila un verbale vero e proprio e lo spedisce al domicilio del proprietario del veicolo (o dell’utilizzatore nel caso di veicolo a noleggio, in leasing, in usufrutto, eccetera). Perciò, se riteniamo ingiusto l’accertamento di una violazione compiuto in nostra assenza, non si deve pagare la somma richiesta che è indicata nel preavviso o nel bollettino di pagamento a esso allegato; ma si deve attendere pazientemente l’arrivo del verbale vero e proprio che ci sarà recapitato per posta o consegnato attraverso i messi comunali entro i successivi 150 giorni.
Si può fare ricorso contro il verbale anche se lo abbiamo firmato al momento in cui è stato compilato e anche se, in quel momento, non abbiamo voluto vi fossero inserite dichiarazioni a nostra discolpa. Possiamo ricorrere anche se non abbiamo voluto ritirare la copia del verbale che ci era stata consegnata sulla strada dall’operatore di polizia che ci aveva fermati. In questo caso, però, occorre ricordare che il verbale non ci sarà trasmesso per posta e che il termine per ricorrere decorre dal momento dell’accertamento.


Contenuto del verbale di contestazione
Il verbale di contestazione deve contenere una serie di elementi che consentano di avere l’esatta cognizione della violazione commessa e, soprattutto, delle modalità di estinzione o di ricorso; deve, infatti, contenere, almeno i seguenti dati:
- giorno, ora e luogo in cui è stato redatto;
- nominativo degli operatori di polizia stradale che hanno compiuto l’accertamento;
- giorno, ora e luogo in cui è si è verificata l’infrazione;
- generalità, residenza ed estremi della patente del trasgressore (se conosciuti);
- indicazione del proprietario o di altro obbligato in solido (es. locatario, acquirente con patto di riservato dominio, eccetera);
- tipo e targa del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione;
- sommaria esposizione del fatto che costituisce violazione amministrativa;
- indicazione della norma violata;
- somma da pagare per estinguere l’illecito;
- ragguagli circa le modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta (cioè comando presso il quale può essere effettuato e numero del conto corrente postale o bancario su cui è possibile il versamento);
- ammontare esatto della somma da pagare per ciascuna violazione contestata;
- decurtazione di punti dalla patente come conseguenza dell’illecito;
- autorità territorialmente competente a decidere se si propone ricorso al prefetto ovvero al giudice di pace;
- termine per presentare ricorso al prefetto o all’Autorità Giudiziaria;
- altre annotazioni specifiche (quali: menzione dell’applicazione delle sanzioni accessorie; intimazione a esibire i documenti, eccetera).

Con un medesimo verbale può essere documentato l’accertamento e la contestazione di più violazioni. In questo caso, tuttavia, è sempre necessario che per ogni violazione contestata sia indicata separatamente la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria e quella per la quale è consentito il pagamento in misura ridotta.



Preavviso di accertamento
Il preavviso di accertamento ha contenuto simile al verbale di contestazione ma, rispetto a questo, riporta meno informazioni. In particolare non contiene l’indicazione dell’autorità territorialmente competente a decidere se si propone ricorso al prefetto ovvero all’AG e il termine per presentare ricorso al prefetto o all’AG. Ciò, perché, contro quest’atto preliminare di avviso dell’accertamento non è ammesso ricorso. Se vogliamo opporci all’accertamento, dobbiamo perciò, attendere la notifica del verbale.



Ricorso e pagamento della sanzione
Se intendiamo fare ricorso contro un verbale, non dobbiamo pagare quanto ci è stato richiesto e ciò perché il pagamento entro 60 giorni della somma indicata nel verbale di contestazione preclude completamente qualsiasi possibilità di far valere le proprie ragioni attraverso un ricorso. Pagando, infatti, manifestiamo la volontà di accettare la sanzione che ci è stata inflitta e tutte le sue ulteriori conseguenze quali, ad esempio, la perdita di punteggio dalla patente se la violazione che ci è stata contestata immediatamente da un agente di polizia prevede la decurtazione di punti.

Chi può ricorrere: trasgressore e obbligato in solido
Anche se nel linguaggio comune alcuni termini possono essere usati indifferentemente come sinonimi, nel complesso mondo del diritto, i termini riportati nel verbale hanno un significato preciso. È perciò necessario conoscerli per capire a quale titolo siamo chiamati a rispondere e come possiamo reagire.
Il termine “trasgressore” che compare nei verbali indica inequivocabilmente la persona che ha materialmente posto in essere il comportamento contrario alle norme e che è chiamato a rispondere in modo personale, diretto e completo della violazione e di tutte le sue conseguenze (sanzioni pecuniarie, accessorie e, se prevista, decurtazione di punteggio).
Nei verbali, tuttavia, compare anche un altro soggetto: “l’obbligato in solido” che è colui che è chiamato a rispondere del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria senza aver materialmente partecipato alla violazione.
Sia il trasgressore che l’obbligato in solido possono ricorrere contro il verbale. Tuttavia:
- se il trasgressore paga prima che l’obbligato in solido abbia fatto ricorso, preclude a quest’ultimo la possibilità di fare ricorso;
- nel caso contrario, invece, il pagamento effettuato dall’obbligato in solido prima del trasgressore non preclude a questi di ricorrere contro il verbale per fare valere le proprie ragioni e, soprattutto, per evitare le conseguenze personali che da quest’atto di accertamento discendono (sospensione patente, decurtazione punti, eccetera).


Chi è l’obbligato in solido
Quando la violazione commessa è punibile con una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro, la legge dà facoltà all’amministrazione pubblica di agire anche nei confronti del proprietario del veicolo al fine di recuperarla nel caso non sia stata pagata dalla persona che ha commesso l’infrazione.
Questo è il cosiddetto “principio di solidarietà” per il quale il proprietario del veicolo viene considerato appunto “obbligato in solido” con chi ha commesso la violazione, anche se, di fatto, non vi ha partecipato in alcun modo.
Tuttavia, in alcuni casi particolari, al posto del proprietario del veicolo, la legge prevede che siano tenuti al pagamento i seguenti soggetti:
- l’usufruttuario, se sul veicolo è stato registrato questo diritto;
- l’acquirente con patto di riservato dominio;
- l’utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria (leasing);
- l’utilizzatore del veicolo noleggiato senza conducente.
In tutte queste situazioni, il verbale può essere notificato direttamente a loro.



Entro quanto si può ricorrere
Il ricorso contro il verbale è ammissibile solo se è proposto entro 60 giorni. Tuttavia, questo termine ha una diversa decorrenza a seconda del modo in cui il verbale è stato consegnato alla persona che può ricorrere:
- se la violazione è stata contestata immediatamente dopo che è stata commessa e il verbale è stato consegnato al trasgressore direttamente sulla strada, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione;
- se la violazione non è stata contestata subito ma il verbale è stato spedito per posta, il termine decorre dal momento della ricezione della raccomandata contenente il verbale. Tuttavia, se il postino non ci ha trovato in casa e ha depositato un avviso nella cassetta postale, il termine per il ricorso decorre trascorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata all’ufficio postale oppure, se la ritiriamo prima di 10 giorni, dal giorno del ritiro.
Occorre ricordare che, in quest’ultimo caso, la legge presume che, trascorsi 10 giorni dal momento in cui la raccomandata è stata depositata all’ufficio postale, il verbale sia da noi conosciuto anche se non lo ab

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01/05/2007