Balduino Simone*

Violazioni amministrative

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Accertamento e verbalizzazione

Introduzione

Le violazioni amministrative costituiscono la stragrande maggioranza degli illeciti accertabili nell’ordinaria attività di controllo del territorio.
È noto, infatti, che la quasi totalità delle infrazioni al codice della strada, alle norme del Tulps, a quelle disciplinanti le attività commerciali, i pubblici esercizi, l’igiene e la salute pubblica e la tutela ambientale, costituiscono illeciti amministrativi.
Per l’operatore di polizia impegnato nel controllo del territorio, questa configurazione non penalistica, frutto di una condivisibile scelta del legislatore, non significa minore difficoltà ma, al contrario, richiede conoscenze e professionalità molto più elevate, dovute alla costante evoluzione delle normative, interessate in questi ultimi tempi anche da trasferimenti di competenze dallo Stato agli enti locali.
L’accertamento di un illecito amministrativo e la possibilità di arrivare alla applicazione delle sanzioni amministrative previste, che hanno funzione non solo punitiva ma anche di impedimento al protrarsi dell’illegalità, richiedono infatti che l’operatore sia in grado di identificare con immediatezza:
- la norma violata;
- l’esatta e completa descrizione del fatto illecito accertato;
- le modalità di estinzione, come la somma da corrispondere a titolo di sanzione e a chi e come pagarla;
- l’autorità competente a ricevere eventuali ricorsi dell’interessato.
Tutte queste indicazioni, qualora errate, possono comportare l’annullamento del verbale redatto che, per quanto concerne le violazioni i cui proventi sono devoluti allo Stato, deve essere altresì accompagnato da una ulteriore verbalizzazione redatta su modello F23, resosi indispensabile a seguito della soppressione dell’ufficio del registro.
Nella presente trattazione, tralasciando la parte teorica circa i principi, pure importantissimi, dell’illecito amministrativo, tutti riconducibili al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, ci occupiamo più diffusamente dell’accertamento e delle procedure di verbalizzazione, comprese quelle riferibili alle prescrizioni fiscali indispensabili per il pagamento delle somme di competenza dello Stato.
Sono inoltre trattate le tematiche relative a tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio conseguenti alla verbalizzazione e interessanti l’operatore di polizia e l’ufficio di appartenenza su cui grava l’onere di seguirne gli esiti, compreso l’eventuale rapporto all’Autorità competente.

I PRINCIPALI ATTI DI ACCERTAMENTO

La competenza all’accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniaria è riconosciuta:
- agli organi addetti al controllo sulla osservanza della disposizione infranta;
- agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria.
Le due categorie di funzionari provvedono ad accertamenti diretti, mediante osservazione e indagini dirette.
A tal fine, i primi possono procedere anche a ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica. Tutte queste attività, finalizzate all’accertamento delle violazioni, sono esercitate senza alcun vincolo di garanzia per il trasgressore, nel senso che non richiedono preavvisi, notificazioni o assistenza legale. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria oltre ad avere riconosciute le stesse facoltà operative, “quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova” possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore (ora pubblico ministero presso il Tribunale) del luogo ove le perquisizioni devono essere effettuate.
Rispetto a coloro che, pur non rivestendo qualifiche di polizia giudiziaria ma, in quanto appartenenti a organismi addetti al controllo dell’osservazione delle disposizioni punite con sanzione amministrativa, hanno riconosciute facoltà di accertamento, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono, solo quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, richiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a effettuare perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.
Per tali operazioni, una volta acquisita l’autorizzazione, è fatto obbligo di rispettare i vincoli temporali delle perquisizioni di cui agli articoli 251, 252, 343 e 352 del codice di procedura penale. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria deve essere motivata e la motivazione non può che essere riferita alla necessità di procedere a perquisizione, non essendo altrimenti possibile acquisire elementi di prova della violazione.
Appare evidente, altresì, che sia nella richiesta che nell’atto autorizzativo devono essere espressi i riferimenti soggettivi della violazione per cui si procede, nel senso che dovrà rilevarsi per quale infrazione si procede e gli elementi che portano ad attribuire al soggetto destinatario e al luogo, diverso della privata dimora, l’esistenza della prova.
Negli atti di accertamento, sono compresi i rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Mentre non sussistono dubbi circa i rilievi descrittivi e fotografici (consistendo i primi nella descrizione, da parte dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di altra persona competente all’accertamento della violazione, della realtà osservata contenente gli elementi di prova dell’infrazione e, i secondi, nel fotografare quella realtà che evidenzia il fatto illecito), più ardua è la definizione di rilievo segnaletico. Con questa terminologia si intendeva la possibilità dell’autorità di pubblica sicurezza di ordinare alle persone sospette o pericolose (art. 4 Tulps) di sottoporsi a rilievi segnaletici, i cui contenuti erano esplicitati dall’art. 7 dal regolamento del Tulps.
Secondo questa norma, i rilievi segnaletici sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Poiché i rilievi fotografici e descrittivi sono già ripetuti nell’art. 13 della legge 689/81, resterebbero solo i rilievi dattiloscopici e antropometrici, che è veramente arduo vedere come strumentali e possibili per l’accertamento di fatti costituenti illeciti amministrativi.
La formulazione normativa non è stata sicuramente tra le più felici e, alla luce dell’intera architettura del capo I della legge 689/81 e della nuova disciplina processuale introdotta dal codice di procedura penale, si deve ritenere che rientrano negli atti di accertamento possibili:
- l’osservazione diretta;
- le risultanze fotografiche;
- il rilevamento attraverso le descrizioni di fatti rilevati, anche se per ragioni diverse, da organi competenti all’accertamento;
- le risultanti di ogni altra operazione tecnica, compreso quella informatica e telematica, da cui si evidenziano estremi di violazioni amministrative.

GLI ALTRI ATTI DI ACCERTAMENTO

L’ispezione
Con l’ispezione si procede alla osservazione diretta di cose o luoghi al fine di accertare eventuali illeciti amministrativi.
È consentita solo per cose e luoghi diversi dalla privata dimora. Poiché per privata dimora deve intendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vita privata della persona, possono ritenersi esclusi dalla ispezione in argomento, ad esempio:
- l’abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipendenze (cortili, garage, cantina, eccetera);
- la camera d’albergo occupata dalla persona;
- la roulotte occupata;
- lo studio professionale;
- il circolo privato;
- il laboratorio;
- le sedi di stabilimenti industriali, commerciali, finanziari, eccetera;
- le sedi di associazioni di partiti politici.

Per quanto concerne i veicoli, poi, pur riconoscendosi in essi e per essi un’estrinsecazione della vita privata della persona (onde possono ritenersi privata dimora), tuttavia, dato l’interesse generale al loro esatto e regolare funzionamento, è ammessa dal codice della strada la loro ispezione, sia esterna che interna (art. 192).

Il sequestro amministrativo
Con il sequestro si sottraggono all’altrui disponibilità una o più cose ponendole a disposizione dell’autorità amministrativa (art. 13, comma 2, legge 689/81).
È obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se sia privo dell’assicurazione obbligatoria (art. 13, comma 3, legge cit.), mentre possono formare oggetto di sequestro cautelare quelle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art. 13, comma 2, legge cit.).
Il sequestro è dettagliatamente regolato dal decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che obbliga (art. 4) il pubblico ufficiale procedente a redigere apposito verbale – nel quale è descritto l’elenco delle cose sequestrate – da con

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01/05/2007