Caterina Carannante

Armi

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Come districarsi nel labirinto di autorizzazioni e licenze di polizia

Introduzione
Che cos’è un’arma? Quanti tipi ne esistono? Quali è lecito possedere e per quale attività? Di quali autorizzazioni c’è bisogno per acquistare, detenere o trasportare un’arma e a chi rivolgersi? Chi può richiedere il porto d’armi e quali sono i requisiti per ottenerlo? Una breve guida per orientarsi tra le principali disposizioni in materia.

Che cos’è un’arma
Un’arma è ogni strumento in grado di consentire all’uomo di aumentare la propria naturale capacità di offesa. Si definiscono armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al solo fine di arrecare offesa, mentre tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per scopi diversi ma che all’occorrenza possono essere utilizzati dall’uomo per ferire costituiscono armi improprie. Non basta dunque che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un’arma, ma è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d’uso.


Le tipologie di armi
È possibile classificare le armi dal punto di vista tecnico e balistico oppure, come prevede la normativa vigente, in relazione al loro utilizzo.
Tecnicamente le principali categorie di armi sono cinque.

Armi proprie da punta e taglio
Dotate di lama e punta acuminata, come le spade, le sciabole, i pugnali, le baionette, le lance, le mollette (coltelli a scatto) o le stelle ninja, queste armi sono specificamente destinate all’offesa alla persona. Vengono generalmente definite “bianche”, riprendendo un termine non giuridico di origini remote, utilizzato per sottolineare il passaggio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte di coloro scuro), a quelle molto più efficienti in acciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco.

Armi da fuoco
Tecnicamente indicate come macchine termobalistiche capaci di sfruttare l’espansione dei gas generati dalla repentina combustione di un propellente per lanciare un proiettile; le armi da fuoco si distinguono in individuali, utilizzabili da un solo operatore, o di squadra, per il cui utilizzo è necessario l’intervento di più persone contemporaneamente. È il caso delle mitragliatrici o dei cannoni, generalmente destinati ad impieghi bellici.
Le armi da fuoco si classificano anche in corte, se possono essere utilizzate con una sola mano, oppure lunghe, quando richiedono di essere imbracciate con l’uso di entrambe le mani. Nel nostro ordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, sono definite corte le armi con una canna lunga meno di 30 cm o che complessivamente sono lunghe meno di 60 cm.

Armi da sparo
Sono le armi che, per espellere un proiettile attraverso una canna, sfruttano l’energia prodotta da fonti diverse dalla combustione di una carica di lancio, quali aria compressa, gas compresso oppure molle.

Armi ad avancarica
Chiamate così perché inizialmente la polvere e la pallottola venivano caricate direttamente dalla canna, sono quelle armi che usano come carica di lancio esclusivamente la polvere nera sfusa, non contenuta all’interno di un bossolo metallico, versata direttamente nella camera di scoppio. Il nome richiama dunque il metodo originario di caricamento di queste armi, nelle quali la polvere e la pallottola venivano introdotte dalla volata della canna. Successivamente sono stati creati modelli in cui la polvere, contenuta in sacchetti di carta (da cui il nome “cartuccia”) veniva introdotta da un vano posteriore.

Armi autopropulse
Sono quelle armi in cui la carica di lancio del proiettile è contenuta nel proiettile stesso, di conseguenza l’organizzazione meccanica è diversa da quella delle normali armi da fuoco. Le armi autopropulse oggi più diffuse sono del tipo di squadra, come bazooka, mortai e lanciarazzi, ma già da qualche anno sono in avanzata fase di collaudo prototipi di armi portatili che sfruttano questa tecnologia.

L’ordinamento italiano prevede un’articolata classificazione delle armi, sulla base di differenti parametri relativi in particolare alla pericolosità sociale e alla possibile destinazione di impiego delle armi.
Ecco le principali categorie di armi lecite.

Armi catalogate  comuni da sparo
Sono le armi iscritte nell’apposito Catalogo nazionale, introdotto nel 1975 e nel quale, ad oggi, sono state inserite 15.538 armi comuni (il loro elenco è consultabile, grazie ad una banca dati informatizzata realizzata ed aggiornata dall’Ufficio del Catalogo nazionale, sul sito internet www.poliziadistato.it).
Per poter ottenere l’iscrizione nel Catalogo, ogni fabbricante o importatore di armi deve rivolgersi agli uffici competenti del ministero dell’Interno. L’istanza, corredata di scheda tecnica, fotografie ed eventuale prototipo dell’arma, viene sottoposta all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Una volta acquisito il parere della Commissione, il ministero, con proprio decreto, approva l’iscrizione dell’arma nel catalogo oppure rigetta la richiesta.
Tra le armi comuni da sparo rientrano anche le pistole lanciarazzi: molto diffuse prima del 1975 perché di libera vendita, oggi sono quasi scomparse dal panorama delle armi comuni, ma la loro produzione è tuttora molto diffusa sul territorio e completamente destinata ai mercati esteri.

Armi lunghe ad anima liscia
Ritenute di minore pericolosità sociale e di limitate capacità balistiche, sono armi comuni da sparo per le quali non c’è l’obbligo di iscrizione nel Catalogo. I fucili a canna liscia, 30 anni fa impiegati essenzialmente per l’attività venatoria o il tiro al piattello, oggi rappresentano l’armamento speciale di molti reparti militari e di polizia.

Armi a modesta capacità offensiva
Si tratta delle armi ad aria o gas compressi e delle repliche delle armi ad avancarica monocolpo che, considerata appunto la limitata potenzialità di offesa, possono essere vendute liberamente. Alla stregua delle armi comuni da sparo comunque, devono essere sottoposte all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, se le riconosce corrispondenti alla normativa, attribuisce loro un numero di conformità, che il produttore o l’importatore, dovrà imprimere sull’arma unitamente al proprio punzone depositato presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia).
La classificazione comprende inoltre:
- le armi da caccia, utilizzabili per l’esercizio venatorio;
- le armi sportive;
- le armi antiche, cioè quelle ad avancarica oppure prodotte prima del 1890;
- le armi artistiche, sulle quali sono state realizzate incisioni o lavorazioni di pregevole fattura artistica;
- le armi rare o di importanza storica, realizzate in un limitato numero di esemplari e quindi di grande valore, oppure legate ad un evento particolare (ad esempio il fucile mod. 91 con il quale venne ucciso il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy o la pistola Beretta mod. 34 con la quale venne ucciso Gandhi).

Ancora, la legge italiana classifica come lecite le armi demilitarizzate, costruite in origine come da guerra e successivamente sottoposte a modifiche tecniche che ne fanno perdere le caratteristiche militari, rendendole idonee all’iscrizione in Catalogo;
- le armi disattivate, non più in grado di funzionare in seguito a precisi e mirati interventi tecnici, che devono essere eseguiti in Italia da soggetti autorizzati;
- le armi uso scenico, cioè le armi da fuoco utilizzate per le riprese cinematografiche e considerate alla stessa stregua delle armi vere. Generalmente si tratta di vere armi (anche da guerra) per le quali vengono adottati accorgimenti tecnici che non consentono l’uso di munizioni vere. In alcuni casi, di solito per armi molto rare o costose, le armi uso scenico vengono realizzate ex novo da industrie specializzate.

Sono invece armi illecite:
- le armi da guerra, dotate di “spiccata potenzialità di offesa”, di calibro tipicamente militare e in grado di sparare a raffica;
- le armi tipo guerra, che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni, risultando così eccessivamente pericolose per l’uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare;
- le armi clandestine, cioè le armi comuni da sparo non catalogate o prive delle marcature richieste dalla legge, come il numero di matricola, il numero di Catalogo, il nome o marchio del fabbricante e i punzoni del Banco nazionale di prova;
- le armi alterate, vale a dire le armi comuni da sparo dolosamente modificate rispetto al prototipo catalogato. L’obiettivo degli interventi è quello di aumentarne la potenzialità di offesa, ad esempio consentendo l’utilizzo di munizioni di maggiore potenza, oppure facilitarne l’occultabilità, ad esempio tagliando una parte della canna.
Le armi che rientrano in queste categorie non possono essere vendute al pubblico e ogni attività con esse è illegale per un comune cittadino.

Esistono però anche armi particolari che non possono essere considerate illegali in maniera assoluta, poiché il legislatore ne consente la vendita ai titolari di licenza e la detenzione, ma per esse è categoricamente proibito il porto o il trasporto in luogo pubblico. Rientrano nella categoria, ad esempio:
- gli sfollagente, definiti anche manganelli o bastoni estensibili, il cui porto è riservato esclusivamente alle forze di polizia dello Stato;
- le noccoliere, note anche come tirapugni, che sono composte da 4 anelli di metallo uniti tra loro nei quali inserire le dita della mano per aumentare notevolmente la capacità di offesa del pugno;
- gli spray o gas irritanti, a base di sostanze chimiche realizzate per irritare gli occhi o le vie respiratorie in modo da rendere temporaneamente inabili i soggetti colpiti. I gas irritanti vengono utilizzati attualmente dalle forze di polizia per attività antisommossa o di ordine pubblico (gas lacrimogeni) o sono destinati, in piccole confezioni spray, alla difesa personale. Poiché anche la temporanea inabilità rientra nel concetto di offesa alla persona, il ministro dell’Interno ha classificato anche questi prodotti tra le armi comuni. A conforto della decisione del ministero del’Interno, la sentenza n. 21932/06 della Cassazione che ritiene tali spray armi da sparo;
- le armi elettriche, in grado di tramortire un aggressore per mezzo di una scarica elettrica ad alto voltaggio. Questi apparecchi sono in grado di generare un arco voltaico attraverso due elettrodi. Negli apparecchi destinati alla difesa personale gli elettrodi si trovano all’estremità di un’impugnatura dotata di interruttore; è sufficiente portare gli elettrodi a contatto con il corpo di una persona per somministrare una scarica elettrica in grado di stordirlo per qualche secondo. Esistono anche versioni più sofisticate destinate agli usi di polizia, costituite da pistole, con tanto di sistema laser di puntamento, capaci di sparare i loro elettrodi ad alcuni metri di distanza.

ATTIVITA’ 

Nel nostro ordinamento per svolgere ogni attività umana che vede coinvolte le armi è necessario ottenere le relative autorizzazioni. In questo modo lo Stato controlla quelle attività che considera pericolose e ne consente l’esercizio ad una ristretta cerchia di persone in possesso di idonei requisiti di affidabilità sociale.
In ogni caso nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge. Di conseguenza non bisogna tendere a considerare vietate attività che il legislatore non ha espressamente regolamentato.
Ecco nel dettaglio quali sono le attività che il legislatore ha previsto e regolamentato in materia di armi e quali licenze è necessario ottenere per poterle esercitare.

Acquisto
L’acquisto di un’arma propria, di qualsiasi genere, è condizionato al possesso di un titolo idoneo. Poiché per acquisto si deve intendere il conseguimento del diritto di proprietà sull’arma, in qualsiasi modo possa avvenire, sono da considerare forme di acquisto, oltre quelle classiche, anche quelle particolari, quale l’eredità o la cessione tra privati.
I titolari di porto d’armi non hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni e possono acquistare armi e munizioni nei limiti consentiti dalla legge. Negli altri casi è necessario richiede un nulla osta, che autorizza chi non è titolare di alcuna licenza di arma da fuoco ad acquistare armi da sparo e munizioni e a trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle. Nella richiesta, che deve essere indirizzata al questore, è necessario indicare che tipo di arma si intende acquistare, l’eventuale quantitativo di munizioni ed il motivo per il quale si intende possedere l’arma.
Una volta ottenuta la licenza, si potrà procedere all’acquisto entro i 30 giorni successivi al rilascio nell’ambito della provincia di residenza. Se l’acquisto deve essere effettuato in una provincia diversa, è necessario far vidimare il nulla osta dalla questura locale.

Detenzione
Chi, a qualsiasi titolo, detiene un’arma, ha l’obbligo di farne denuncia all’ufficio della Polizia di Stato competente per territorio o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri. Nella denuncia, che va presentata in duplice copia ed in carta semplice, deve essere indicato il luogo esatto ove l’arma si trova e tutte le altre armi eventualmente possedute dal denunciante.
Ogni cittadino può detenere al massimo 3 armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, 6 armi classificate ad uso sportivo, sia lunghe che corte, e 8 armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. Nessun limite è posto, invece, alla detenzione di armi da caccia, di armi a modesta capacità offensiva o delle armi proprie non da sparo.
Limiti precisi sono posti anche alla detenzione delle munizioni e delle polveri da sparo necessarie per il funzionamento delle armi ad avancarica o per il ricaricamento delle cartucce. Le cartucce per pistola o rivoltella devono essere denunciate e comunque detenute entro un limite massimo di 200. Per quanto riguarda invece le munizioni relative alle armi da caccia, non c’è obbligo di denuncia fino a 1.000 cartucce caricate a pallini. Per chi ne detiene un numero maggiore la denuncia è obbligatoria e in ogni caso il limite di detenzione è fissato a 1.500 cartucce.
L’ordinamento italiano non prevede alcun obbligo circa il luogo di detenzione; secondo la giurisprudenza in materia però, deve esistere almeno una diretta correlazione tra il luogo di detenzione ed il possessore dell’arma. Le armi possono, perciò, essere detenute presso l’abitazione di residenza o di domicilio, il proprio negozio o la seconda casa; al contrario, non potrebbe essere consentita la detenzione presso l’abitazione di terzi o in luoghi la cui ubicazione non sia ben determinabile, quali, ad esempio, l’autovettura, il camper, l’imbarcazione o il capanno di caccia.
In tutti i casi, ovviamente, il luogo indicato nella denuncia per la detenzione deve offrire idonee garanzie di sicurezza per la custodia delle armi.
La legge non impone particolari obblighi, se non quello di impedire che le armi vengano in possesso di minorenni o persone incapaci, ed in merito anche la giurisprudenza è concorde nel ritenere che un’arma detenuta all’interno di una comune abitazione sia correttamente custodita.
Si potrebbe configurare, invece, una negligente custodia per armi detenute (temporaneamente) all’interno di autovetture o in altri luoghi non idonei, come, ad esempio, un capanno degli attrezzi in giardino.
Anche per le munizioni (così come per le parti fondamentali delle armi) è previsto l’obbligo della denuncia di detenzione.

Collezione
Per collezione si intende la raccolta di armi in numero superiore a quello massimo consentito per la normale detenzione.
Le licenze di polizia per la collezione di armi – che consentono la detenzione, ma non il porto – sono necessarie per le armi da guerra, tipo guerra (in questi casi sono rilasciate dal prefetto), per le armi comuni da sparo, armi sportive ed armi antiche, artistiche e rare (rilasciate dal questore).
Tutte le licenze di collezione hanno durata permanente, anche se è necessario un rinnovo del titolo per eventuali variazioni del numero o della specie dei pezzi raccolti.
È vietato detenere munizioni cariche ed è vietato qualsiasi uso delle armi detenute in collezione che non sia quello meramente espositivo.
Di fatto le collezioni di armi da guerra o tipo guerra sono vietate, ma la legge prevede una deroga al divieto solo per coloro che erano in possesso della licenza prima del 1975 e per chi ha necessità di detenere tali armi per ragioni di studio.

Trasporto
Il trasporto, inteso come movimentazione di armi o di parti fondamentali di esse sul suolo pubblico, è sempre soggetto al possesso di un’idonea licenza di polizia. Questo tipo di attività presuppone che chi la effettui non sia nelle condizioni di poter utilizzare rapidamente l’arma, la quale dovrebbe essere trasportata all’interno di un apposito contenitore chiuso, separata dalle munizioni, oppure smontata. Non sono considerate invece attività di trasporto lo spostamento di un’arma all’interno del luogo di detenzione, dal luogo di detenzione alla cantina o al garage o da un appartamento all’altro dello stesso edificio, poiché non comportano il passaggio su un luogo pubblico. Ecco le principali licenze connesse al trasporto delle armi.

Avviso di trasporto
Chi è detentore di armi ma non possiede alcun titolo abilitativo al porto o al trasporto di esse, qualora avesse la necessità di spostarle, dovrà ottenere questo tipo di autorizzazione, che in sostanza è una comunicazione ma con l’obbligo della vidimazione. In pratica il cittadino deve comunicare al questore del luogo dove le armi sono detenute la sua intenzione di trasportarle sul suolo pubblico, indicando gli estremi identificativi delle armi, il tragitto che debbono percorrere, la motivazione del trasporto e la data. Un privato cittadino può trasportare contemporaneamente fino ad un massimo di sei armi.
Su questa comunicazione l’Autorità è chiamata ad apporre il proprio visto, conferendogli la qualifica di vera e propria autorizzazione di polizia. Come ogni licenza di polizia, essa ha validità annuale, a meno che l’autorità non detti specifiche limitazioni.

Trasporto di armi uso sportivo
Introdotto nel 1986, questo titolo consente il trasporto su tutto il territorio nazionale, senza alcun tipo di limitazione, delle sole armi classificate ad uso sportivo (corte o lunghe, inserite nell’apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo).
Non può essere usato per le armi diverse da quelle sportive e non consente l’acquisto né di armi né di munizioni.
L’autorizzazione è annuale e può essere richiesta al questore solo da coloro che sono iscritti ad un Tiro a segno nazionale o ad un’associazione di tiro affiliata al Coni.

Carta di riconoscimento per il trasporto di armi
Noto anche come Carta verde, questo documento viene rilasciato dai presidenti delle sezioni del Tiro a segno nazionale ai soci che non sono in possesso di nessun altro titolo che li abiliti al trasporto.
La Carta deve essere vidimata ogni anno dall’autorità locale di polizia e consente il trasporto delle armi dalla propria abitazione alla sezione del Tiro a segno nazionale che l’ha rilasciata, esclusivamente per i giorni e gli orari di apertura.

Carta europea d’arma da fuoco
È il documento introdotto dalla direttiva 477/91/CE per consentire ai cittadini comunitari di trasportare le loro armi all’interno dei confini della Comunità europea.
Può essere rilasciata dal questore ai soli titolari di una delle licenze di porto d’armi. La sua validità coincide con quella della licenza cui si abbina e comunque non può superare i cinque anni.
La Carta consente il trasporto delle armi comuni da sparo, espressamente indicate, per un massimo di dieci, con l’unico scopo di praticare la caccia o il tiro sportivo in un Paese comunitario. In nessuna ipotesi è consentito portare armi all’estero per difesa personale.

Porto
“Portare” un’arma significa esercitare il diritto di circolare sul suolo pubblico avendo l’immediata disponibilità di un’arma da fuoco o di un’arma propria da punta e taglio, con la possibilità quindi di farne uso in caso di bisogno.
Non ci sono vincoli alle modalità del porto, di conseguenza il titolare dell’apposita licenza può portare le armi cariche o scariche, con o senza colpo in canna, in qualsiasi tipo di fondina o senza, in una borsa, in un marsupio o nel cruscotto dell’autovettura.
Ai fini del porto inoltre, non c’è differenza se l’arma è idonea oppure no a funzionare, poiché un’arma potrebbe essere utilizzata anche a scopo intimidatorio, e in tal caso sarebbe sufficiente il solo aspetto esteriore.
Ecco le principali licenze di porto.

Porto di pistola per difesa personale
Per ottenere questo titolo, che ha validità annuale ed è rilasciato dal prefetto, il cittadino deve poter dimostrare il proprio bisogno di girare armato. Si tratta chiaramente di un requisito altamente soggettivo, la cui valutazione su­bisce notevoli condizionamenti da fattori diversi, quali l’ambiente sociale, il contesto territoriale, il momento storico o l’atteggiamento emotivo.
In linea di principio, considerato che la tutela dei cittadini è un’attività che deve essere esercitata dallo Stato attraverso le sue forze dell’ordine, nel nostro Paese le concessioni di licenze di porto d’armi sono limitate ad una ristretta tipologia di casistiche, nelle quali figurano una serie di categorie professionali che hanno bisogno di portare un’arma in ragione dell’attività che intendono esercitare.
L’autorizzazione è annuale e, ad ogni istanza di rinnovo, oltre alla prevista documentazione è necessario riesporre le motivazioni dalle quali discende il dimostrato bisogno di portare le armi.
La licenza consente, oltre al porto di pistola per la difesa personale, anche l’acquisto di armi e munizioni, la loro detenzione e il trasporto di ogni tipo di arma.

Porto di fucile per difesa personale
Questa licenza consente di portare armi lunghe da destinare alla difesa personale e l’unica differenza rispetto al porto di pistola è che in questo caso l’autorità di polizia competente al rilascio è il questore.

Porto di fucile uso caccia
È il titolo che consente di portare un fucile durante i periodi di apertura della stagione venatoria.
Per poter ottenere questa licenza è necessario sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio dinanzi ad una commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia.
La licenza, di competenza del questore, ha la validità di sei anni; annualmente è però necessario il pagamento della tassa di concessione governativa e della tassa regionale. Quest’ultima può non essere versata nel caso in cui il titolare della licenza decidesse di non praticare l’attività venatoria per un certo periodo.

Porto di fucile uso tiro a volo
La licenza, di competenza del questore e con validità sei anni, autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro.
Per il rilascio non sono richiesti particolari requisiti se non quelli genericamente previsti per le licenze in materia di armi.

Le licenze per attività commerciali
Tutte le attività esercitate con le armi a fini imprenditoriali rientrano tra le attività commerciali. È il caso della fabbricazione, importazione, vendita e riparazione delle armi, per le quali è necessaria un’unica licenza, con validità annuale, distinta a seconda se si tratta di armi da sparo, di competenza del questore, o di armi da guerra o di equipaggiamenti militari, di competenza del prefetto.
Chi intende esercitare attività commerciali, oltre a possedere i requisiti generalmente necessari per ottenere licenze in materia di armi, deve dimostrare anche di possedere l’idonea capacità tecnica, cioè le conoscenze tecnico-professionali necessarie per svolgere adeguatamente l’attività di interesse.
Nel dettaglio ecco cosa fare per ottenere la licenza.

Fabbricazione 
Per fabbricare armi occorre una licenza da parte dell’autorità di polizia. Essa viene rilasciata dai questori nel caso di armi comuni da sparo, a modesta capacità offensiva, armi proprie da punta, mentre il titolo di polizia relativo alle armi da guerra, ai materiali di armamento, agli esplosivi e alle munizioni militari viene rilasciato dai prefetti.
Chi intende ottenere tale licenza, oltre al possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti in genere dalla legge per il conseguimento delle licenze di polizia, deve anche dimostrare la propria capacità tecnica, sostenendo e superando un apposito esame presso la Commissione tecnica provinciale, che è un organo alle dipendenze del prefetto. La legge non indica presso quale Commissione si debba sostenere la prova, per cui l’interessato potrà legittimamente rivolgersi all’organo tecnico di una qualsiasi provincia italiana. La stessa Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere anche sull’idoneità dei locali in cui si intende esercitare l’attività di produzione, ma in questo caso la competenza ricade esclusivamente sull’organo della provincia nella quale si trova l’opificio.
Considerata la particolare natura dei beni prodotti, la legge impone che nella licenza siano dettagliatamente indicate tutte le attività che si intende esercitare, la tipologia delle armi o degli altri prodotti, il quantitativo da produrre nel corso dell’anno e le quantità in deposito. Ogni attività deve essere annotata dal titolare della licenza o da un suo rappresentante sui Registri delle attività giornaliere, seguendo un rigoroso ordine cronologico che, nel caso della fabbricazione delle armi, deve coincidere con la progressione numerica delle matricole apposte sulle armi prodotte.
Nel secolo scorso, al contrario, era prassi diffusa tra i fabbricanti d’armi quella di apporre sulle armi numeri di matricola con progressione casuale; questo stratagemma aveva lo scopo di non far conoscere alla concorrenza il reale regime di produzione della fabbrica e il quantitativo di armi di cui erano composti i lotti di produzione commissionati dai vari eserciti. Oggi l’esigenza di tenere sotto costante controllo la produzione e la circolazione delle armi da fuoco, assicurandone la tracciabilità internazionale, non consente assolutamente il ricorso a simili sotterfugi, e infatti il legislatore italiano ha posto vincoli rigidi alle procedure di matricolazione e registrazione delle armi.

Importazione
Per esercitare l’attività di importazione di armi per scopo commerciale è necessario munirsi della apposita licenza, rilasciata dal prefetto per le armi da guerra e quelle non iscritte nel Catalogo nazionale, o dal questore per le armi comuni da sparo e le armi proprie.
Quando l’importazione non viene esercitata a fini imprenditoriali, ma è un privato cittadino che intende introdurre sul territorio dello Stato un’arma posseduta all’estero, la licenza è rilasciata dal questore della provincia di residenza se il numero delle armi che si intende importare nel corso dell’anno solare non è superiore a 3; per un quantitativo maggiore la licenza dovrà essere integrata da un’altra rilasciata dal prefetto.
È vietata l’introduzione in Italia di armi per le quali la legge non consente il porto, come le armi non catalogate o quelle proprie non da sparo quali, ad esempio, spade, baionette, bombolette spray, sfollagente. Unica eccezione è il caso in cui l’importazione è richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi è titolare di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare, ed è finalizzata all’acquisizione di pezzi particolari da inserire in tale collezione.

Vendita
Per esercitare l’attività di vendita al minuto di armi è necessaria la licenza rilasciata dal questore della provincia in cui si intende avviare l’esercizio. Anche per ottenere questa autorizzazione è necessario sostenere e superare l’esame di idoneità tecnica innanzi alla Commissione tecnica provinciale ed è previsto un sopralluogo della Commissione nei locali da destinarsi all’attività, al fine di accertarne l’idoneità.
L’attività di vendita al pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti prevede l’obbligo della tenuta degli appositi Registri delle attività giornaliere, che debbono essere numerati e bollati in ogni pagina, nonché vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza, ma non sono soggetti ad alcun regime fiscale.

Riparazione
Per riparazione si deve intendere qualsiasi intervento tecnico finalizzato a ripristinare, a mantenere o migliorare il corretto funzionamento di un’arma; rientrano, pertanto, nel generale concetto di riparazione, gli interventi di pulizia straordinaria, di restauro dei metalli o dei legni che compongono l’arma, di sostituzione di pezzi danneggiati o di installazione di componenti speciali con i quali si tenta di aumentare l’efficienza dell’arma, quali ad esempio, cannocchiali, ottiche elettroniche di puntamento, mirini, tacche di mira, pacchetti di scatto elaborati, eccetera.
Chiunque ha intenzione di esercitare tali attività a fini imprenditoriali, dovrà munirsi di apposita licenza di riparazione. L’autorizzazione può essere compresa in quella di fabbricazione o di vendita di armi, dal momento che un fabbricante è sempre autorizzato a riparare le armi che costruisce prima che esse vengano immesse sul mercato o per assicurare i successivi interventi di garanzia. La licenza di riparazione è autonoma invece quando si intende operare su armi di terzi, di qualsiasi genere, e in tal caso il richiedente dovrà dimostrare la propria capacità tecnica innanzi alla Commissione tecnica provinciale (di qualsiasi provincia), la quale a sua volta dovrà valutare l’idoneità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Anche per la riparazione vi è l’obbligo di tenere un Registro delle attività giornaliere, in cui ogni arma presa in carico deve essere annotata.

COME RICHIEDERE LE LICENZE

I moduli di richiesta per ciascuna licenza sono disponibili sul sito Internet della Polizia di Stato, all’indirizzo www.poliziadistato.it. Nella sezione “per il cittadino/ armi” è possibile scaricarli, stamparli e, una volta compilati, presentarli in questura o in prefettura. Ecco i requisiti necessari per ottenere le licenze e i documenti da allegare alla richiesta.

Autorizzazione all’acquisto di armi e munizioni
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, in questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sul nulla osta;
- la certificazione medica, rilasciata dal medico provinciale, dall’ufficiale sanitario o da un medico militare o della Polizia di Stato;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Licenza di collezione di armi comuni da sparo
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione medica rilasciata dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare o della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione medica rilasciata dal medico provinciale, o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare o della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara l’epoca a cui risalgono le armi;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Licenza di porto di arma corta per difesa personale – 1° rilascio
La richiesta, in bollo, deve essere inviata al prefetto, allegando la seguente documentazione:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza oppure dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 115, tranne per i soggetti ammessi all’esenzione;
- la ricevuta di versamento di euro 1,19 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,07 per le guardie particolari giurate e di euro 1,39 per la versione bilingue).
In più sono necessarie:
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la dichiarazione attestante il dimostrato bisogno di andare armati;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Rinnovo
L’istanza di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo. Per il rinnovo annuale, entro i 5 anni di validità del libretto, deve essere seguita la stessa procedura indicata per il primo rilascio, ma non è più necessario dimostrare il possesso dell’idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.
Se il rinnovo annuale coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia – 1° rilascio
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168 più un’addizionale di euro 5,16 (come previsto dall’art. 24 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di euro 1,19 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,39 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Rinnovo
La licenza viene rinnovata automaticamente ogni anno con il pagamento della tassa di concessione governativa. Alla scadenza del sesto anno è invece necessario presentare nuovamente tutta la documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.

Licenza di porto d’armi per tiro a volo – 1° rilascio
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la ricevuta di versamento di euro 1,19 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 6 anni, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,39 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
  – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  – le generalità delle persone conviventi;
  – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Rinnovo
Allo scadere del sesto anno è necessario presentare nuovamente tutta la documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.

Licenza di trasporto di armi per uso sportivo
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione medica rilasciata dal medico provinciale, dall’ufficiale sanitario o da un medico militare o della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell’attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al Coni, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
   – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
   – le generalità delle persone conviventi;
   – di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno
La richiesta di vidimazione, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- la carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del Tiro a segno nazionale.
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla carta;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
  – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  – le generalità delle persone conviventi;
  – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Carta europea d’arma da fuoco
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, se presente, oppure in questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile anche presso gli stessi uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla carta;
- la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle autorizzazioni, in corso di validità come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all’avvenuta denuncia di detenzione, o la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti;
- i dati identificativi dell’arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
- la ricevuta di versamento di euro 0,77 per il costo della carta (che è di euro 1,93 per la versione bilingue), richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato;
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

Per tutte le licenze, al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti. Alla presentazione della richiesta, all’interessato è rilasciata ricevuta.
La richiesta può essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall’avviso stesso, o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.


In sintesi: il porto di arma corta per difesa personale
La licenza, che ha validità annuale, autorizza al porto dell’arma all’esterno della propria abitazione.
La richiesta, in bollo, deve essere inviata al prefetto, compilando l’apposito modulo disponibile presso la questura, il commissariato o la stazione dei Carabinieri, e allegando la seguente documentazione:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62 che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza oppure dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 115, tranne per i soggetti ammessi all’esenzione;
- la ricevuta di versamento di euro 1,19 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,07 per le guardie particolari giurate e di euro 1,39 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la dichiarazione attestante il dimostrato bisogno di andare armati;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Rinnovo
Per il rinnovo annuale, entro i 5 anni di validità del libretto, non è più necessario dimostrare il possesso dell’idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.
Per il rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate alla documentazione anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.



In sintesi: il porto di fucile per uso di caccia
La licenza, che ha validità di sei anni, autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria e ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessioni governative.
La richiesta, in bollo, indirizzata al questore, va presentata al commissariato di zona, in questura oppure alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici. Alla richiesta si deve allegare:
- un’ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’Asl di residenza ovvero dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria (per ottenerla è necessario sostenere e superare un esame dinanzi ad una specifica Commissione regionale che ha sede in ogni capoluogo di provincia);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di euro 168 più un’addizionale di euro 5,16;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di euro 1,19 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato (il costo del libretto è di euro 1,39 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.

Rinnovo
Per il periodo di validità della licenza, essa viene rinnovata automaticamente ogni anno con il pagamento della tassa di concessione governativa.
Per l’istanza di rinnovo alla scadenza del sesto anno invece, che deve essere inoltrata prima della scadenza del titolo, deve essere presentata la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.



Per chi desidera approfondire alcuni aspetti dell’inserto, sul sito www.poliziadistato.it sono disponibili  il Catalogo nazionale delle armi comuni di sparo,  numerose circolari di riferimento e  la modulistica per le autorizzazioni di polizia



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01/05/2007