Annapaola Palagi e Rosaria Chiacchio*

Passaporto

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Quadro giuridico, profili tecnici e operativi

Le origini del passaporto
Il termine passaporto deriva molto probabilmente dalla licenza che un tempo veniva concessa alle navi, in arrivo o in partenza da un porto, e a chiunque viaggiasse per mare.
Col passare degli anni il documento ha cominciato a essere usato solo per la circolazione delle persone fisiche, divenendo una sorta di lasciapassare che serviva per spostarsi all’interno del Paese. Dava al titolare anche la possibilità di attraversare le frontiere dello Stato che lo rilasciava, con richiesta agli altri Stati di accordargli libero passaggio. Peraltro, prima della rivoluzione francese, i cambiamenti di dimora e di residenza non rientravano tra i diritti dei sudditi. L’emigrazione era ritenuta rischiosa per l’economia e nociva per gli obblighi di leva militare.
La Costituzione francese del 1791 sancisce, per la prima volta, l’abolizione del passaporto per muoversi all’interno del proprio Stato di appartenenza. Poco tempo dopo però ne venne ristabilito l’uso per la necessità di sorvegliare alcune categorie di cittadini ritenute pericolose per la pubblica sicurezza. Il passaporto era stato trasformato in carta di sicurezza il cui uso era facoltativo: in poche parole era simile a quella che oggi è la nostra carta d’identità o i documenti a essa equiparati.
Nel XIX secolo e all’inizio del XX il passaporto per l’estero divenne in gran parte d’Europa facoltativo. Tra il 1871 e il 1914, infatti, per passare le frontiere, almeno nell’Europa occidentale, bastava una qualsiasi tessera di riconoscimento. Con la prima guerra mondiale però la necessità del passaporto fu ristabilita da tutti i Paesi e rimase tale fino alla nascita della Comunità europea.

La libertà d’espatrio nell’ordinamento italiano
Il principio della libertà di espatrio era già presente nello Statuto Albertino (1848), che all’articolo 26, garantiva la libertà individuale in tutte le sue forme, compresa quella di circolazione.
Successivamente per evitare l’espatrio come mezzo per sottrarsi agli obblighi di legge e per regolamentare il fenomeno dell’emigrazione furono emanate varie disposizioni fino al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 che, all’articolo 160, stabilisce che non è consentito l’espatrio a coloro che non hanno ottenuto il rilascio del passaporto.
In questo modo la libertà di circolazione veniva subordinata al possesso del documento, il cui rilascio avveniva secondo le modalità fissate dal Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modifiche. Inizialmente la validità temporale del passaporto era di 3 anni (poi ridotta a uno dal 1928 al 1960) con possibilità di ulteriori rinnovi di pari durata. Quella territoriale non era specificata, anche se nella prassi includeva uno o più Stati, tutti nominativamente elencati.
Attualmente, l’articolo 16 della Costituzione garantisce la libertà di circolazione, intesa come il diritto di tutti i cittadini italiani a uscire dal territorio della Repubblica e a poter rientrarvi, fatti salvi gli obblighi di legge. Questo diritto è ribadito nell’articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante le norme sui passaporti.
 
IL PASSAPORTO

Natura e tipologie
Il passaporto è un documento di viaggio con caratteristiche standard. Vi sono riportate le generalità complete e le principali informazioni riguardanti il titolare, per consentire agli agenti di polizia italiani e a quelli dello Stato estero, in cui il viaggiatore è diretto, di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le effettive possibilità di movimento della persona.
Esistono tre tipi principali di passaporto: diplomatico, di servizio e ordinario che può essere individuale o collettivo. In particolare:
- il passaporto diplomatico è rilasciato al personale diplomatico e consolare in servizio all’estero, ad alte cariche dello Stato e ai loro familiari;
- il passaporto di servizio è rilasciato ad agenti dello Stato o di enti pubblici che devono recarsi all’estero per motivi di ufficio;
- il passaporto ordinario è rilasciato alla generalità dei cittadini italiani.
I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati direttamente dal ministro degli Affari esteri e, su sua autorizzazione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Quelli ordinari sono invece rilasciati, per delega legislativa del ministro degli Affari esteri, in Italia dal questore e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.



Merita di essere segnalato a parte il passaporto collettivo. Si tratta di un passaporto ordinario, che ha la durata massima di quattro mesi dalla data di rilascio e può essere utilizzato per un solo viaggio. Può essere rilasciato a gruppi di persone di numero non inferiore a 5 né superiore a 50 e viene utilizzato generalmente per viaggi turistici, sportivi o religiosi. Per ottenerlo il capogruppo deve, in ogni caso, essere titolare di un passaporto individuale in corso di validità e poter fornire, al momento della domanda, l’elenco dei componenti del gruppo, la ricevuta di versamento di euro 5,50 sul c/c della questura (vedi tabella a pag. 10), con  la causale: “passaporto collettivo”, più un versamento di euro 2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di anni 10) in un’unica soluzione sul c/c 8003 intestato a: “Agenzia dell’Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative”, più una marca da euro 14,62.

Validità e durata
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dallo Stato italiano. Fino al 2003 quello ordinario durava cinque anni ed era rinnovabile per altri cinque.
L’articolo 24 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a dieci anni la durata del passaporto, eliminando così l’obbligo del rinnovo quinquennale in vigore precedentemente. I documenti rilasciati prima dell’entrata in vigore di questa legge, vale a dire prima del 4 febbraio 2003, potranno essere prorogati anche prima della scadenza quinquennale, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni dalla data di rilascio.  
I passaporti diplomatici e di servizio, invece, hanno una validità variabile (generalmente da uno a tre anni) e comunque coincidente con la durata della missione per cui sono rilasciati. Devono infatti essere restituiti, qualunque sia la residua validità di durata, una volta concluso l’incarico che aveva dato titolo al rilascio.

Minori in viaggio
Tutti i cittadini italiani possono avere il passaporto, indipendentemente dall’età anagrafica. Per i minorenni, però, devono essere i genitori a presentare la domanda; fino all’età di 16 anni i figli possono essere anche solo iscritti sul passaporto dei genitori. Per fare questo basta che il genitore compili lo spazio riservato sul modulo 308 con i dati del minore. Se il figlio ha superato i dieci anni sono obbligatorie anche le fotografie.
Il genitore richiedente (coniugato o convivente, così come quello divorziato o separato) deve comunque avere l’assenso dell’altro coniuge o convivente. In mancanza di questo viene richiesto il nulla osta del Giudice tutelare, tranne nel caso in cui il genitore richiedente sia l’unico che esercita la potestà sul minore (ad esempio nel caso di un genitore vedovo).
Dal sedicesimo anno compiuto in poi i figli non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori; devono possederne uno individuale oppure una carta d’identità valida per l’espatrio se viaggiano solo nei Paesi dell’Unione europea.
Anche i minori di dieci anni possono ottenere il passaporto individuale, sempre su richiesta e con l’assenso di entrambi i genitori, ma non possono comunque viaggiare da soli. Devono essere accompagnati da uno dei genitori o da un adulto al quale sono stati affidati. Per fare questo serve un’apposita “dichiarazione di accompagno”, firmata dai genitori al momento della presentazione della domanda e controfirmata dal pubblico ufficiale.
Fino al compimento dei 15 anni di età i ragazzi possono usufruire anche di un altro documento valido per l’espatrio, ma limitato ai Paesi che lo riconoscono, gratuito e della durata massima di cinque anni. È il cosiddetto “lasciapassare”, solitamente richiesto e utilizzato in occasione di gite scolastiche, che non è altro che un certificato di nascita (o estratto di nascita) rilasciato dal Comune di residenza su cui viene apposta la foto del minore e il timbro della questura competente. La domanda deve essere presentata sempre dai genitori che devono allegare al modulo 308 anche le due fotografie del minore e il certificato di nascita.

Paesi che accettano il lasciapassare
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca (se il minore è accompagnato dai genitori), Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Malta, Monaco, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tunisia (per viaggio turistico organizzato), Turchia (per viaggio turistico organizzato).
Il lasciapassare consente l’ingresso dei minori anche in questi territori francesi d’oltremare: Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunion, St. Pierre-Miquelon e Mayotte.


COME RICHIEDERLO

Dove fare la domanda
Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo, salvo eventuali casi previsti dalla legge, tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta.
La domanda per il rilascio può essere presentata all’ufficio passaporti della questura del luogo di residenza o ai commissariati di pubblica sicurezza competenti per circoscrizione. Nei comuni dove non sono presenti uffici di polizia la domanda può essere presentata alla stazione dei carabinieri o all’ufficio comunale. A partire dal 2006, la richiesta può essere fatta anche presso gli uffici postali di tutta Italia al costo aggiuntivo di 20,00 euro.


Al costo aggiuntivo di 20,00 euro è possibile presentare la domanda di rilascio del passaporto in tutti gli uffici postali attivi in tutte le città italiane.
Per completezza di informazione ricordiamo che, se la persona interessata a chiedere il passaporto è fisicamente impedita a recarsi presso il commissariato di zona (in quanto ammalata, ricoverata in ospedale o troppo anziana) esiste anche un’altra possibilità: in casi eccezionali è prassi diffusa, soprattutto presso le principali questure italiane, inviare del personale autorizzato alla ricezione delle domande di passaporto direttamente al domicilio del cittadino che ne fa richiesta.


Documentazione necessaria
Il cittadino italiano che intende chiedere il rilascio del passaporto deve compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo 308, prestampato e scaricabile anche attraverso il sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it). Il modulo una volta compilato deve essere presentato all’ufficio competente insieme alla seguente documentazione:
- 2 foto tessera identiche e recenti;
- 1  marca per concessioni governative da euro 40,29;
- la ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”, di euro 44,66 per il libretto composto da 32 pagine o di euro 45,62 per quello di 48 pagine;
- un documento di riconoscimento valido;
- l’eventuale passaporto scaduto.
Religiosi e missionari possono ottenere il passaporto in esenzione di tasse come prevede l’articolo 19, primo comma lettera c, della legge 21 novembre 1967 n. 1185. È necessario però accertare preventivamente l’appartenenza del ministro o del religioso a enti di culto legalmente riconosciuti. Per questo serve una dichiarazione dell’ente stesso con la qualifica del missionario, la sede e la durata della missione.
La tassa sulle concessioni governative di euro 40,29 deve essere sempre pagata all’atto del primo rilascio del passaporto, a prescindere dall’utilizzo che verrà fatto del documento. Dopo un anno dalla data del rilascio la tassa dovrà essere nuovamente pagata e apposta sul documento soltanto in caso di partenza per Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione europea (come stabilito dall’art. 55, comma 6, della legge n. 342 del 21 novembre 2000).  In poche parole, dopo il primo anno dal rilascio del passaporto, il cittadino italiano che vuole recarsi in uno degli altri 24 Paesi Ue non dovrà pagare nuovamente la tassa governativa. Dovrà farlo solo se in partenza per Paesi diversi da quelli europei.
La delega
Se la persona interessata a ottenere il passaporto non può, per qualsiasi motivo, recarsi personalmente all’ufficio competente, può delegare qualcun altro a presentare la domanda ed eventualmente anche a ritirarla. Per farlo è necessario fornire alla persona una dichiarazione di delega accompagnata da un documento d’identità.
L’articolo 18, comma 2, del dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, offre un’ulteriore possibilità, consentendo l’autenticazione delle copie di atti o documenti anche a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. 

Il duplicato
In caso di smarrimento, deterioramento o furto del passaporto in corso di validità è possibile richiedere il duplicato. Più raramente, si può richiedere anche nel caso in cui si siano completate le pagine disponibili e sia necessario aggiungere altri fogli per apporre i visti. Il duplicato avrà la stessa scadenza del vecchio libretto.
Se la marca di concessione governativa risulta pagata per l’anno in corso non è necessario pagarla di nuovo. È necessario invece allegare le due fotografie ed effettuare il versamento per l’importo corrispondente al costo del libretto.

Passaporto per cani e gatti
Nel 2004 è stato introdotto (con Regolamento comunitario 998 del 2003) un nuovo passaporto anche per animali domestici. Cani, gatti e furetti che viaggiano in compagnia dei loro proprietari attraverso i Paesi dell’Unione europea devono esserne dotati. Il libretto, accettato in tutta l’Ue, è un documento identificativo e riporta i dati anagrafici dell’animale e le vaccinazioni effettuate. Il passaporto per animali domestici viene rilasciato dai veterinari delle Asl e rinnovato ogni cinque anni. Per dimostrare che il documento appartiene proprio a quel cane o gatto i veterinari dovranno verificare il tatuaggio dell’animale, obbligatorio in Italia già da alcuni anni.
Il passaporto è una prova che l’animale ha ricevuto la vaccinazione antirabbica tuttavia Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito (si legge sul sito dell’Unione europea) richiedono un test per verificare l’efficacia della vaccinazione effettuata. I test necessari devono essere fatti almeno sei mesi prima di recarsi in Irlanda, Malta o Regno Unito e 120 giorni nel caso della Svezia.

PRIMA DEL RILASCIO

Accertamenti istruttori
Il cittadino che richiede il passaporto, dopo aver compilato in ogni sua parte il modulo di domanda e averlo consegnato all’ufficio competente con la documentazione necessaria, dovrà attendere qualche giorno prima di avere il suo documento. Il tempo che serve per svolgere i cosiddetti “accertamenti istruttori”: riconoscimento dell’identità, verifica dello stato di cittadinanza e controllo dell’eventuale esistenza di motivi ostativi al rilascio del passaporto.
L’ufficio che ha ricevuto la domanda, qualora sia diverso da quello competente al rilascio del passaporto provvede, entro e non oltre 5 giorni, a inviare la documentazione all’ufficio passaporti della questura. Qui, a sua volta si rilascia il passaporto entro i successivi quindici giorni. Un termine che, tuttavia, potrebbe essere prorogato di altri quindici giorni, previa comunicazione all’interessato, nel caso in cui l’ufficio ravvisi la necessità di procedere a ulteriori accertamenti.
Per ogni cittadino che richiede il documento viene istituito, presso l’ufficio passaporti, un fascicolo con la documentazione presentata dall’interessato dove vengono annotati anche gli esiti degli accertamenti effettuati d’ufficio dagli operatori di polizia. Le richieste vengono infatti passate al vaglio del Sistema di indagine (Sdi), una banca dati interforze la cui consultazione permette di conoscere eventuali precedenti penali, sanzioni amministrative da soddisfare e altri eventuali pendenze a carico del richiedente. Se necessario possono inoltre essere effettuate ulteriori verifiche presso gli uffici giudiziari, per la consultazione del casellario giudiziale.
Nello stesso tempo, vengono svolti accertamenti anche presso l’ufficio anagrafico del comune di residenza dell’interessato per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni.

Intestazione e stampa del libretto
Nel caso in cui la documentazione sia completa e siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge per il rilascio, il passaporto viene assegnato. Il numero del documento viene subito inserito sul libretto, grazie a un software in dotazione all’ufficio passaporti, insieme agli altri dati anagrafici del richiedente, la data di rilascio e di scadenza. Dopodiché si procede alla stampa del passaporto.
Fascicolo nominativo e documento passano dunque al controllo del dirigente dell’ufficio che, su delega del questore, mette la firma sul libretto.
A questo punto il documento è pronto e viene spedito all’ufficio che ha accettato la domanda per essere successivamente consegnato al richiedente.
Per completezza, si ricorda che tutti gli atti relativi all’istanza sono custoditi nell’archivio dell’ufficio passaporti per dieci anni.
La richiesta può essere sospesa se...
È possibile che la domanda di passaporto sia incompleta o che il modulo non sia stato compilato in tutte le sue parti. In tal caso la procedura sopra descritta deve essere sospesa per consentire all’interessato di produrre la documentazione mancante.
Tra le principali cause di sospensione della procedura, oltre la consegna di foto vecchie o identiche a quelle del passaporto precedente, si segnalano:
- la mancanza del nulla osta della questura competente per residenza necessario quando, per cause contingenti (per esempio un temporaneo cambio di domicilio), il cittadino faccia richiesta del passaporto presso una questura diversa da quella di effettiva residenza o presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero;
- la mancanza del nulla osta della rappresentanza diplomatica o consolare italiana per i cittadini italiani residenti all’estero, che trovandosi temporaneamente in Italia debbano rinnovare il passaporto scaduto, smarrito o rubato;
- la mancanza del nulla osta del giudice competente qualora vi siano motivi ostativi al rilascio del passaporto: multe o ammende penali da pagare, pene detentive da espiare, misure di sicurezza detentiva o di prevenzione; 
- la mancanza del nulla osta del giudice tutelare, necessario quando manca l’assenso dell’altro genitore sia nel caso di richiesta del passaporto da parte di un genitore con prole minore sia nel caso di richiesta del passaporto per il minore (il ricorso al giudice tutelare è frequente in casi di separazioni o divorzi non consensuali);
- la necessità di ulteriori accertamenti, in presenza di segnalazioni di pendenze penali contenute nella banca dati delle forze di polizia (impongono una verifica presso il tribunale competente o presso l’ufficio di polizia che ha inserito il provvedimento in banca dati);
- la mancata dichiarazione circa la presenza di coniuge e figli minori;
- l’omessa o falsa dichiarazione da parte del richiedente circa la presenza di precedenti penali, che è obbligatoria ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000;
- la mancata consegna del vecchio passaporto, qualora sia ancora posseduto dal titolare;
- la mancata apposizione del timbro dell’ufficio accettante la domanda;
- la mancanza della firma del pubblico ufficiale per l’autentica della foto;
- l’incompletezza del modulo di domanda del passaporto;
- l’impossibilità di decifrare le generalità del dichiarante che risultino illeggibili;
- la necessità di effettuare ulteriori verifiche anagrafiche;
- il mancato versamento sul c/c della somma corrispondente al costo del libretto;
- l’assenza o l’insufficienza delle marche di concessioni governative;
- la necessità di ulteriori accertamenti presso l’archivio dell’ufficio passaporti;
- l’omessa presentazione della denuncia di furto o smarrimento del passaporto;
- l’assenza della fotografia del minore di cui è richiesta l’iscrizione sul passaporto di uno dei genitori.
In queste eventualità, solo alcuni esempi dell’ampia casistica degli impedimenti giuridici e tecnici al rilascio del passaporto, si ha la sospensione della procedura. Il cittadino ne viene informato e ha 10 giorni di tempo dalla comunicazione per completare la documentazione. Se non lo fa, trascorsi i 10 giorni, la domanda viene rigettata.

Misure di sicurezza
L’Istituto poligrafico e zecca dello Stato provvede a rifornire periodicamente il ministero degli Affari esteri di libretti di passaporto in bianco, che vengono successivamente distribuiti alle questure in base alle effettive esigenze rappresentate da ogni singolo ufficio. Il ritiro dei libretti, che come noto sono carte valori il cui trasporto deve avvenire in condizioni di sicurezza, avviene da parte del personale di polizia delle questure. Dopo aver preso accordi sul quantitativo di libretti da ritirare e la data, questi si recano direttamente presso l’ufficio Cassa valori del ministero degli Affari esteri.
In merito alla custodia dei passaporti  nell’ufficio apposito delle questure, si segnala che, considerata la delicatezza della materia, vengono adottate tutte le misure di sicurezza previste per le carte valori:
- l’individuazione di uno o più consegnatari dei modelli in bianco;
- l’utilizzo di casseforti o armadi corazzati a più serrature, collocati in locali protetti con finestre provviste di robuste inferriate;
- la custodia delle chiavi sia dei contenitori che dei locali a cura di due distinti operatori;
- il prelievo dei modelli in bianco secondo il fabbisogno giornaliero, previa registrazione dei numeri di serie;
- periodiche verifiche dei quantitativi di libretti in bianco depositati e di quelli giacenti, a cura del consegnatario, per evitare eventuali ammanchi;
- il deposito in cassaforte di tutti i libretti non compilati al termine di ogni giornata.

RITIRI, REVOCHE E RESTRIZIONI

Il passaporto può essere ritirato dai questori in Italia o dai rappresentanti diplomatici-consolari all’estero, qualora si creino le circostanze che – ai sensi della normativa vigente – ne avrebbero legittimato il mancato rilascio. In tal caso il ritiro è un atto dovuto ed è esclusa qualsiasi discrezionalità in materia.
Il passaporto può essere revocato o sottoposto a particolari restrizioni: quelle disposte dalle Autorità nei confronti della generalità dei cittadini a causa di situazioni contingenti che riguardano determinate aree geografiche, quelle di carattere individuale applicate nei confronti di singoli cittadini che non hanno più titolo al documento. Questo verrà loro ritirato con apposito provvedimento dell’Autorità competente al rilascio.

DOVE SI PUO’ ANDARE CON LA CARTA D’IDENTITA’

In tutta Europa sono molti i Paesi in cui si può accedere anche solo con la carta d’identità. Per altri è ancora necessario il passaporto, talvolta corredato di visto.

La libera circolazione in Europa
Col Trattato di Parigi del 18 gennaio 1951 nacque la Comunità economica del carbone e dell’acciaio (Ceca). Seguirono nel 1957 i trattati Cee ed Euratom, che gettarono le basi per l’unione doganale e l’abbattimento degli ostacoli di natura burocratica e tariffaria tra i Paesi membri della Comunità europea, fino alla nascita del mercato unico il 1° gennaio 1993.
Una serie di trattati ha segnato il lungo cammino dell’Europa verso l’Unione europea. Da quello di Maastricht del 1992 a quello di Amsterdam del 1997, fino a quello di Nizza del 2001 sul nuovo assetto istituzionale da dare all’Unione europea in previsione del futuro allargamento a 25 Paesi, avvenuto il 1° maggio 2004.
L’esigenza di una maggiore mobilità territoriale ha determinato anche la sottoscrizione di numerosi accordi fra gli Stati europei per garantire la libera circolazione dei cittadini in uno spazio comune. Di particolare rilievo quello di Schengen del 1985 che, nato per facilitare il passaggio dei veicoli commerciali attraverso le frontiere franco-tedesche, ha introdotto il principio della libera circolazione prevedendo che “le frontiere interne possano essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone” (titolo II, capitolo I, articolo 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen). “La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica – continua l’articolo – l’obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente”.

Paesi area Schengen
Questo stesso principio è stato recepito nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004. A oggi i Paesi che fanno parte dell’area Schengen sono 15. Tredici sono anche membri della Ue: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia e Svezia; due non appartenenti all’Unione europea: Islanda e Norvegia.

Uniformità del passaporto europeo
La necessità di istituire un passaporto con caratteristiche, sia grafiche che di sicurezza, uniformi per tutti i cittadini dell’Unione europea è stata avvertita dai Paesi membri già a partire dagli anni Settanta. La Risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1981 ha stabilito le caratteristiche da adottarsi a decorrere dal 1985, introducendo il libretto con copertina di colore rosso violaceo e la scritta in oro: “Comunità Europea”.
Negli anni successivi alcune integrazioni alla Risoluzione hanno parzialmente modificato le caratteristiche. Nel 1998 è stata introdotta la “banda a lettura ottica” leggibile attraverso un’apposita apparecchiatura del tipo scanner, che consente di decifrare il codice Icao (Organizzazione per l’aviazione civile internazionale), che contiene i dati identificativi della persona a cui il documento è intestato.
Nel 2004 l’Unione europea, con Regolamento n. 2252, per rendere ancora più sicuro il documento di viaggio ha introdotto il nuovo passaporto elettronico, che prevede a decorrere dal 2006 l’inserimento di un microprocessore contenente i dati identificativi del titolare: dati anagrafici e fotografia. L’avvio della produzione del passaporto elettronico da parte delle questure italiane decorre dal 26 ottobre 2006.
 
PER ENTRARE NEGLI STATI UNITI
A partire dal 26 ottobre 2005, possono recarsi negli Stati Uniti, per turismo o affari, fino a un massimo di 90 giorni, in esenzione dall’obbligo di visto:
- i cittadini italiani possessori di passaporti a lettura ottica rilasciati entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005;
- i cittadini italiani possessori di passaporti con foto digitale rilasciati entro e non oltre il 25 ottobre 2006;
- i cittadini italiani possessori di passaporti elettronici emessi a partire dal 26 ottobre 2006.
I cittadini che hanno bisogno del nuovo passaporto devono specificare tale esigenza sul modello 308 alla voce “Annotazioni” allegando due fotografie formato 4 centimentri per 4 centimetri con sfondo bianco e stampate su carta fotografica (non saranno accettate fotografie digitali).
Si tratta dell’ultima novità introdotta dal governo degli Stati Uniti in materia di Visa Waiver Program, che è il programma di esenzione visto per i Paesi partner. Già dal 26 ottobre 2004, il governo americano aveva reintrodotto l’obbligo di visto per i titolari di passaporto cartaceo, obbligando tutti coloro che, neonati compresi, dovevano andare in America a essere in possesso di passaporto individuale a lettura ottica. Ora, con le recenti modifiche anche i possessori di passaporti a lettura ottica, privi di foto digitale, rilasciati dopo il 26 ottobre 2005 e di quelli con foto digitale rilasciati dopo il 26 ottobre 2006 dovranno munirsi di visto d’ingresso per potersi recare negli Usa.
Coloro che si recano negli Stati Uniti con il vecchio modello di passaporto verrebbero respinti alla frontiera (quand’anche fosse consentito l’imbarco aereo). Proprio per questo il ministero degli Affari esteri ha incaricato l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato di fornire le apposite apparecchiature hardware e software alle questure, per permettere a partire dal 26 ottobre 2005 l’inserimento della foto digitale nel libretto di passaporto a lettura ottica, nonché a partire dal 26 ottobre 2006 l’inserimento del chip. Tutte le questure sono attrezzate per l’emissione del passaporto con foto digitale ma, a partire dal 26 ottobre 2006, tutte le questure emettono esclusivamente il passaporto elettronico, in ottemperanza alla normativa europea e a quella italiana in materia di documenti elettronici.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Enciclopedia Giuridica – Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Roma – 1990;
- Il regime giuridico del passaporto di Oreste Alfonsi – Quaderni di “Affari Sociali Internazionali” – Franco Angeli editore – 1981;
- Espatrio – Estratto da Dizionario Enciclopedico di Polizia – Volume 2° – Edizioni Bucalo.


*Vice questore aggiunto della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Con la gentile collaborazione del primo dirigente della Polizia di Stato Domenico Parisi e del vice questore aggiunto Armando Guarda


 

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01/05/2007