Francesco Falciola*

Tecniche di guida per gli operatori di polizia

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Sicurezza e comunicazione
Guidare rappresenta per l’operatore della Polizia di Stato un momento fondamentale della giornata lavorativa per diversi ordini di motivi. Innanzitutto la maggior parte dei servizi di polizia si svolge per buona parte impiegando veicoli, mentre talvolta la guida costituisce, nell’ambito del servizio, l’attività prevalente. Inoltre, sotto il profilo della sicurezza, la guida rappresenta l’attività a più alto rischio per gli operatori come si deduce dalle statistiche che vedono l’incidente stradale come la prima causa di morte per il personale in servizio. La guida è rilevante anche come momento di comunicazione, guidare: un’auto in servizio di polizia significa senza dubbio, prima di tutto e comunque, comunicare all’esterno veicolando in tal modo l’immagine della Polizia di Stato. il poliziotto che “sgomma” al semaforo, vìola la segnaletica senza che ricorra alcuna necessità di servizio, nega la precedenza ai pedoni in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o mantiene un’andatura indecisa e svogliata, ingenera nel cittadino un’immagine negativa della polizia difficilmente superabile anche dalla notizia della più brillante operazione di polizia giudiziaria. Gli aspetti investigativi dell’attività spesso sono poco conosciuti dalla gente che invece percepisce immediatamente ciò che il poliziotto trasmette all’esterno anche solo guidando un’auto targata “POLIZIA”. 

La formazione
Agli inizi degli anni Cinquanta gli operatori della pubblica sicurezza venivano condotti lungo un percorso di addestramento alla guida che procedeva dall’insegnamento dei rudimenti di base fino al perfezionamento, riservato ai migliori, nella “guida veloce”. Negli anni Sessanta i poliziotti più esperti potevano giungere a guidare nei servizi di pronto intervento la velocissima Alfa 2600 Sprint, mentre una ristretta minoranza ricorda ancora il brivido del dodici cilindri Ferrari.
Ma la guida in servizio di polizia non è un fatto emozionale, ed un eccesso di passione per la velocità abbinato ad uno spirito di emulazione di qualcuno indusse l’Amministrazione, circa venticinque anni fa, a eliminare i cosiddetti “corsi di guida veloce” in relazione ai numerosi e “strani” incidenti causati dai “conduttori delle vetture veloci della pubblica sicurezza”. Eppure negli anni Sessanta questi operatori rappresentavano il fiore all’occhiello della motorizzazione: selezionati tra gli autisti “consegnatari”, erano sottoposti ad un accurato esame psicotecnico per verificarne la rapidità di percezione visiva; la precisione, l’indipendenza e la coordinazione dei movimenti degli arti; la coordinazione visivo-motrice; la rapidità e la regolarità delle reazioni; il “colpo d’occhio dinamico”1; l’“attenzione distributiva”2; la capacità di giudizio e di valutazione delle situazioni; la capacità di decisione rapida; l’autodominio emotivo e il controllo delle proprie emozioni in genere. Superate le selezioni gli “aspiranti autisti veloci” erano avviati ai corsi sotto la guida dei collaudatori dell’Alfa Romeo3.
La locuzione “guida veloce” è ambigua e deve essere raccordata con il concetto di “guida sicura” che presuppone per l’operatore di polizia la consapevolezza dei connessi profili deontologici.
Nel corso degli ultimi quattro anni la formazione nella guida nell’ambito della Polizia di Stato si è sviluppata in modo significativo grazie alla definizione, a cura della Direzione centrale degli istituti di istruzione, di un nuovo programma per formatori riservato ai frequentatori degli appositi corsi dedicati ed attuati presso la scuola di Vibo Valentia. L’apprezzabile evoluzione che ha raccordato adeguatamente il concetto di “guida veloce” con quello di “guida sicura”, potrà dirsi completata quando, a livello provinciale, gli istruttori formati a Vibo Valentia verranno impiegati come istruttori a livello provinciale nell’ambito di un addestramento che non può non avere il medesimo rango di quello al tiro.

Profili di responsabilità

Prescrizioni e adempimenti: Specifici
La circolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia di Stato è prevista in via esclusiva per l’espletamento dei servizi di polizia o comunque per ragioni ad essi riconducibili. Pertanto deve risultare da un formale ordine di servizio ed essere documentata da un apposito registro, tenuto presso l’autorimessa dell’ufficio o del reparto, ove vengono annotati gli orari di uscita e di rientro del veicolo ed il nominativo del conducente.
Il conducente, all’atto di intraprendere il servizio, deve inoltre iniziare la compilazione del foglio di uscita automezzi (modello 106) che verrà completato al rientro in sede.
In particolare nel modello 106 devono risultare:
- targa del veicolo;
- nominativo e qualifica di chi ha disposto il servizio;
- nominativo del conducente;
- motivo del servizio;
- orario di uscita, chilometraggio in uscita;
- orario di rientro, chilometraggio al rientro;
- chilometri percorsi in totale;
- itinerario effettuato;
- quantitativo di carburante consumato, desunto dal rifornimento effettuato al termine del servizio;
- quantitativo di lubrificante consumato;
- eventuali anomalie o avarie riscontrate o verificatesi sul veicolo in uso;
- eventuali incidenti occorsi;
- firma del conducente.

Gli eventuali guasti e incidenti, oltre a dover essere menzionati nel modello 106, devono costituire oggetto di relazione di servizio a parte4.
 
La guida di un veicolo in servizio di polizia impone comportamenti attenti, anche in relazione alla circostanza che, talune normative, da una parte agevolano l’efficacia del servizio, dall’altra costituiscono fonte di responsabilità per l’operatore di polizia. Il riferimento è in modo particolare all’art. 177 del codice della strada che disciplina l’uso dei dispositivi supplementari, acustico di allarme (sirena) e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (lampeggiante), che integrano l’equipaggiamento dei veicoli adibiti ai servizi di polizia.
In particolare il dispositivo a luce lampeggiante blu ha un ambito di impiego anche al di fuori dei “servizi urgenti di istituto”, a differenza di quello acustico di allarme. Tale differenziazione deriva dal fatto che il lampeggiante rende più visibile la presenza del veicolo di polizia sul territorio, in un’ottica anche di prevenzione generale, mentre l’uso della “sirena” trova fondamento e giustificazione solamente “nell’espletamento di servizi urgenti di istituto”. Solo in tali circostanze ed esclusivamente nell’ipotesi di uso congiunto dei due dispositivi, il conducente del veicolo in servizio di polizia5 non è tenuto “a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”. Parallelamente gli altri utenti della strada, “appena udito il segnale acustico supplementare di allarme”, hanno l’obbligo di agevolare il transito del veicolo in servizio, lasciando “libero il passo” e, se necessario, fermandosi. Questo obbligo vincola gli altri utenti della strada anche nell’ipotesi di uso del dispositivo acustico di allarme disgiunto da quello a luce lampeggiante blu, ma in tal caso il conducente del veicolo in servizio di polizia è comunque tenuto all’osservanza della legislazione stradale. Dalla configurabile discrasia della normativa non può che trarsi il suggerimento di evitare comunque l’uso del dispositivo acustico di allarme disgiunto da quello a luce lampeggiante blu. La disciplina dell’uso dei dispositivi supplementari trova completamento con la previsione del divieto, per gli altri utenti della strada, di seguire “da presso” i veicoli in servizio di polizia dotati dei dispositivi in funzione “avvantaggiandosi nella progressione di marcia” nonché, per l’operatore di polizia, di fare uso dei dispositivi supplementari (acustico di allarme unitamente o meno a quello visivo a luce lampeggiante) al di fuori dei casi connessi all’espletamento di servizi urgenti di istituto.
L’uso congiunto dei dispositivi non esime comunque l’operatore dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza; pertanto, nell’ipotesi di sinistro stradale riconducibile alla sua condotta, il provato uso dei dispositivi supplementari non costituirà automaticamente causa di esclusione delle derivanti responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, configurabili, in via generale, in riferimento alla guida in servizio di polizia.

Di “diritto comune”
Obbligo di natura diversa, in q

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01/04/2007