a cura di Maria Grazia Giommi

In nome della Legge

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[ Cassazione civile ]

Permesso di soggiorno e disponibilità di mezzi di sussistenza
In tema di permanenza in Italia dello straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del dlgs 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso è stato rilasciato, è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili; tra i requisiti richiesti per l’ingresso in Italia è inclusa, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
Tenuto anche conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, in tema di verifiche demandate all’autorità di pubblica sicurezza, emerge dal complesso delle disposizioni citate che il possesso da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti deve essere riferito al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo e che, tuttavia, si deve tenere conto dei nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza, la valutazione va riferita non al momento in cui viene presentata la domanda da parte dello straniero, bensì al momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali dello straniero.
(Sez. I – 3 febbraio 2006 n. 02417)

Mancata sottoposizione a revisione della idoneità alla guida
Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti – Motorizzazione civile – comunica agli organi di polizia che il titolare della patente di guida, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 128, primo comma, del codice della strada, era stata disposta la revisione della idoneità alla guida, non vi si sia sottoposto, non ha contenuto sanzionatorio o comunque dispositivo, bensì è una mera notizia di un fatto, che si inserisce nella procedura amministrativa instauratasi con l’ordine di revisione della patente, procedura nella quale si configurano solo posizioni di interesse legittimo, tutelabili innanzi al giudice amministrativo. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile mediante la opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.
(Sez. U – 6 febbraio 2006 n. 02445)

Audizione dell’interessato. L’impegno di lavoro non è un legittimo impedimento
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove l’interessato chieda di essere ascoltato e venga regolarmente convocato, ma non si presenti adducendo un impegno di lavoro, non si verifica l’ipotesi della mancata audizione dell’interessato, che costituisce una ...


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01/03/2007