Le novità in sintesi

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Partite a porte chiuse – Fino all’esecuzione degli interventi strutturali e organizzativi previsti le partite di calcio possono essere svolte esclusivamente “a porte chiuse”. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

No a vendita biglietti in blocco – È fatto divieto alle società che organizzano le competizioni di vendere o cedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, biglietti alla società sportiva della squadra ospitata. È vietato inoltre vendere o cedere alla stessa persona un numero di biglietti superiore a dieci. In caso di violazione si rischia da 10 mila a 150 mila euro di multa.

“Daspo” preventivo – Il divieto di accesso negli stadi non presuppone più soltanto l’accertamento di un reato, ma può essere disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

Divieto di utilizzo e di possesso di razzi, petardi, bengala, fumogeni – È reato lanciare o utilizzare razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas o bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti. Ne è vietato anche il solo possesso. In entrambi i casi non solo durante la partita ma anche 24 ore prima e dopo.

Arresto entro 48 ore – Arresto in flagranza di reato differita fino a 48 ore e ampliamento delle ipotesi in cui l’arresto è previsto.
Misure di prevenzione per chi agevola i tifosi violenti – Sono previste misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza. Può essere applicata la confisca dei beni.

Più gravi i delitti di violenza e di resistenza a pubblico ufficiale – Viene portato da 5 a 15 anni (anziché‚ da 3 a 15) l’aumento di pena previsto dall’articolo 339 del codice penale che indica le circostanze aggravanti per chi commette violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È stata introdotta l’aggravante per la violenza o la minaccia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici.

Iniziative di educazione alla cultura sportiva e codice di autoregolamentazione per i giornalisti – Sono previste iniziative nelle scuole per promuovere i valori e i principi della cultura sportiva. Inoltre i giornalisti sportivi nel commento alle partite sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione.

Sovvenzioni delle società sportive a tifosi o associazioni –  È vietato alle società sportive dare a soggetti destinatari del divieto di accesso agli stadi o di misure di prevenzione o a soggetti che siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura. Analogo divieto di agevolazioni è previsto verso associazioni di tifosi, qualora ne facciano parte tali soggetti.

(decreto legge 7 febbraio 2007)
01/02/2007