Congedo ordinario e congedo parentale

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Egregio direttore, le scrivo queste righe per avere alcuni chiarimenti in merito ai congedi con particolare riferimento a quello ordinario ed al parentale.
So che il congedo ordinario deve essere fruito durante l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) salvo particolari esigenze, mentre quello parentale può essere fruito durante i tre anni successivi alla nascita del figlio e per una durata complessiva di 45 giorni.
Dopo questa breve premessa, gradirei sapere:
1. cosa si intende per particolari esigenze? Un lungo periodo di malattia, oppure le calamità naturali come una tempesta di neve, un’alluvione eccetera… credo che possano considerarsi motivi giustificativi del rinvio di parte del congedo ordinario all’anno successivo, ma il dipendente che non intende fruire del congedo ordinario durante l’anno perché “non sa dove andare”, può rinviarlo all’anno successivo?
2. Il congedo parentale può essere concesso in unica soluzione?
3. Qualora venisse scaglionato nei tre anni successivi alla nascita, vi sono casi o particolari periodi dell’anno nei quali non può esser concesso? Al rientro dal congedo ordinario fruito d’estate può essere concesso un periodo più o meno lungo di congedo parentale?
Ringraziandola della cortesia, porgo distinti saluti.
R.B.

Gentile abbonato, per quanto concerne il congedo ordinario si fa presente che l’art. 18 del dpr 164/02 al primo comma sancisce che “… compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipenden

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01/02/2007